Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di limiti alla proprietà privata per la funzione sociale, secondo l'art. 42.2 della Costituzione.
  • I vincoli urbanistici ed edilizi limitano il jus aedificandi per disciplinare lo sviluppo dei centri abitati e l'incremento edilizio.
  • La legge sull'equo canone limitava il diritto di proprietà del locatore per garantire stabilità ai conduttori.
  • Alcuni limiti sono stati giudicati illegittimi, come la disciplina dell'affitto dei fondi rustici che svantaggiava i proprietari.
  • I limiti legali possono ridurre le facoltà di proprietà, ma non devono mai annullarle completamente.

Indice

  1. Limiti al diritto di proprietà
  2. Limiti illegittimi alla proprietà privata

Limiti al diritto di proprietà

La Corte costituzionale ha giudicato legittimi nel corso del tempo una serie di limiti al diritto di proprietà. I principali esempi sono:

- i vincoli posti dalla normativa urbanistica ed edilizia, i quali limitano il cosiddetto jus aedificandi, da sempre ritenuto una delle «facoltà» del diritto di proprietà; questi limiti «rientrano fra quelli previsti dall’art. 42.2 Cost., non potendosi dubitare che la funzione sociale della proprietà richieda, fra l’altro, una disciplina dell’assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo urbanistico» (sent. 64/1963);

- i vincoli alla libera determinazione dei termini dei contratti di locazione, secondo quanto previsto dalla vecchia legge sull’«equo canone» (l. 392/1978); la compressione del diritto di proprietà del locatore rispondeva in quel caso all’apprezzabile esigenza di assicurare ai conduttori una «adeguata stabilità del rapporto» e il godimento di un «bene primario» (sentt. 251 e 252/1983).

Limiti illegittimi alla proprietà privata

In altri casi, invece, limiti alla proprietà privata sono stati giudicati illegittimi: si può ricordare come caso di scuola la disciplina dell’affitto dei fondi rustici, prevista dalla l. 11/1971 a tutto vantaggio del coltivatore (al quale veniva sostanzialmente consentito di prolungare sine die il proprio rapporto contrattuale, senza prevedere alcuna rivalutazione periodica). La legge rendeva talvolta addirittura onerosa la proprietà della terra, oppure portava alla determinazione di un reddito così irrisorio da violare l’art. 42.2 (e l’art. 44.1). In breve: i limiti imposti dalla legge «possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di proprietà», ma «non possono mai pervenire ad annullarle» (sent. 155/1972).

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