Concetti Chiave
- I controlli possono essere interni, eseguiti da uffici della stessa amministrazione, o esterni, come quelli della Corte dei Conti.
- Le misure conseguenti ai controlli possono essere approvative o annullative nel caso di atti, o favorevoli/sfavorevoli per le attività.
- Alcuni uffici hanno il potere di adottare misure repressive nei confronti di altri organi.
- L'organizzazione degli uffici pubblici è disciplinata dal diritto e dall'autorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di imparzialità e buon andamento.
- La Costituzione italiana prevede riserve di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici, assicurando buoni funzionamento e imparzialità amministrativa.
Tipi di controlli amministrativi
In base al soggetto che li svolge:
- Controlli interni: svolti da uffici della stessa amministrazione
- Controlli esterni: uffici esterni (es. Corte dei Conti)
Al controllo consegue una misura che nel caso di un atto può essere approvazione o annullamento, se si tratta di un’attività può consistere in misure favorevoli o sfavorevoli.
Controlli sugli organi: alcuni uffici hanno il potere di adottare misure repressive verso altri
Potestà organizzativa
Organizzazione degli uffici pubblici
L’organizzazione degli uffici pubblici è in parte disciplinata dal diritto e in parte rimessa al potere di autorganizzazione delle p.a. che incontra dei limiti nel rispetto delle regole per la tutela dell’imparzialità e del buon andamento.
La costituzione si preoccupa di distribuire la potestà legislativa tra i diversi soggetti, ponendo riserve di legge (cioè riserva determinate scelte al Parlamento):
- Art 97 riserva di legge per le amm statali e non statali: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”
- Riserva di legge sull’organizzazione di tutti i pubblici uffici. Per tutte le p.a. devono esserci previsioni legislative generali, andranno ad integrare con regolamenti di organizzazione.
- Art 95: ulteriore riserva di legge per l’amministrazione statale “la legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri”