Concetti Chiave
- Nei concorsi pubblici, fino al 50% dei posti può essere riservato al personale interno, favorendo dipendenti valutati positivamente per almeno tre anni consecutivi.
- L'assegnazione di mansioni superiori è consentita solo per vacanza di posto in organico o sostituzione di lavoratore assente, senza diritto a promozione automatica.
- Il maggiore trattamento retributivo viene corrisposto per mansioni superiori svolte, ma senza cambiare il livello di inquadramento del dipendente.
- L'assegnazione a mansioni superiori in condizioni non consentite è nulla e può comportare responsabilità del dirigente in caso di dolo o colpa grave.
- L'attribuzione dei posti nei concorsi pubblici deve bilanciare le esigenze concorsuali con quelle occupazionali, rispettando le norme vigenti.
Concorsi pubblici di accesso all’area superiore
Nei concorsi pubblici, l’amministrazione ha la prerogativa di riservare al proprio personale interno un numero di posti non superiore al 50% di quelli messi a disposizione.
Ai dipendenti valutati positivamente per almeno tre anni consecutivi possono essere persino attribuiti i posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore (art. 52, c. 1-bis). È coerente con tale assetto che, a prescindere da una progressione verticale, l’assegnazione ad un dipendente di mansioni superiori possa essere validamente disposta (art.
a) vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi prorogabili a 12 qualora siano state avviate le procedure di copertura del posto;
b) sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (resta qui esclusa l’ipotesi dell’assenza per ferie). L’assegnazione di fatto di mansioni superiori, rientrante o meno nelle ipotesi di cui sopra, non può comunque determinare, diversamente da quanto accade per il lavoratore privato, il diritto alla promozione automatica (art. 52, c. 1), ma soltanto quello alla corresponsione, sinché tali mansioni vengono svolte, del maggiore trattamento retributivo connesso con lo svolgimento delle mansioni superiori (art. 52, c. 4-5). Peraltro, nel caso in cui l’assegnazione a mansioni superiori è stata disposta in ipotesi diverse da quelle tassativamente consentite, essa è espressamente qualificata nulla, e deve cessare non appena ne viene rilevata la nullità, ferma restando la responsabilità del dirigente cui tale assegnazione è riconducibile, qualora questi abbia agito con dolo o colpa grave (art. 52, c. 5).
In sintesi, dunque, la prerogativa relativa all’attribuzione dei posti a determinate categorie di lavori pubblici deve essere contemperata con le esigenze concorsuali e occupazionali.