Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'usucapio è un metodo di acquisizione della proprietà basato sul possesso in buona fede di un bene per un periodo di tempo determinato.
  • Introdotta dai Romani già nel quinto secolo a.C., l'usucapione garantiva certezza nei rapporti giuridici, risolvendo la "provatio diabolica".
  • Per acquisire per usucapione beni immobili erano necessari due anni di possesso, mentre per i beni mobili era sufficiente un anno.
  • Il termine usucapione deriva da "usus", che significa possesso, indicando l'acquisizione della proprietà attraverso il possesso costante.
  • La possessio ad usum capionem richiedeva la buona fede, significando che il possessore doveva credere di non violare i diritti altrui.

Concetto di usucapione nel mondo romano

L’usucapio è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e a struttura possessoria. Essa consiste nell’aver compiuto la presa di possesso in buona fede su un bene, in particolare su una cosa suscettibile di dominio e per un determinato periodo di tempo .Essa venne introdotta per risolvere un problema: dare necessità di certezza ai rapporti giuridici (provatio diabolica). L’istituto dell’usucapione pose fine all’età in cui non era possibile essere certi dell’acquisto.

L’usucapione consentiva di acquisire, dopo uno specifico lasso di tempo, la proprietà di un bene di cui si era già possessore. I romani introdussero questo modo di acquisizione della proprietà già nel quinto secolo a.C.
Per usucapire i beni immobili (res soli) erano necessari due ani.
Per usucapire i beni mobili, invece, era necessario un solo anno.
Il termine usucapione deriva dall’antico latino «usus, che significava «possesso». Usucapire, cioè usus capere, voleva dire «acquistare attraverso il possesso».
Come già detto, il possesso è la res facti per cui un soggetto si comporta come se fosse l’effettivo proprietario di un bene. Esso richiedeva la bona fides, cioè la consapevolezza di non ledere l’altrui diritto. Tale possesso di buona fede veniva definito dai romani «possessio ad usum capionem». Qualora il possesso si fosse acquisito a titolo derivativo, (da un dante causa non proprietario del bene trasferito) poteva accadere che l’atto di acquisto non producesse l’effetto di trasferire la proprietà: ciò avveniva, ad esempio, nel caso di traditio delle res mancipi o dell’acquisto a non domino.
Nel caso in cui, invece, il possessore (in bona fides) acquisiva il bene dal proprietario effettivo, egli poteva divenire il proprietario del suddetto bene per usucapione: in questo caso si parlava di possessio ad usum capionem o possessio civilis.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community