Concetti Chiave
- La famiglia in senso stretto include coniugi e figli conviventi, con diritti e doveri reciproci come coabitazione, fedeltà, e mantenimento dei figli.
- La famiglia in senso ampio comprende legami di parentela e affinità, includendo anche rapporti con cognati e suoceri.
- La parentela si riferisce ai legami consanguinei diretti o collaterali, distinguendo tra parentela legittima e naturale.
- Il concetto di affinità riguarda il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
- I diritti familiari sono imprescrittibili, indisponibili e irrinunciabili, segnando una distinzione tra obbligazioni familiari e contrattuali.
Concetto giuridico di famiglia
Per comprendere il concetto privatistico di famiglia è necessario operare una distinzione tra:
- famiglia in senso stretto: fa riferimento al nucleo famigliare, formato da persone fra loro conviventi (i coniugi e i figli posti sotto la loro responsabilità genitoriale). Fra i membri della famiglia intesa in senso stretto sorgono diritti e doveri: l’obbligo reciproco fra i coniugi alla coabitazione e alla fedeltà (art.
- famiglia in senso più ampio: essa attiene ai rapporti famigliari non solo di stretta parentela, ma anche di affinità (cognati, suoceri, nuore, generi, ecc.). Il termine parentela allude a legami esclusivamente consanguinei tra due persone legate in linea retta (il padre con il figlio, il nonno con il nipote, ecc.) o in linea collaterale (fratelli germani o uterini) la legge non riconosce la parentela al di là del sesto grado e distingue (art. 74) tra parentela legittima (che lega persone unite da vincoli di sangue creati all’interno del matrimonio) e parentela naturale, che lega consanguinei concepiti al di fuori del matrimonio. Il termine affinità (art. 78) attiene invece al vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognato, genero, nuora, ecc.). Dal punto di vista legale, sia tra parenti che tra affini esiste il diritto e il dovere reciproco di prestare gli alimenti.
I diritti di cui ogni membro della famiglia è titolare sono imprescrittibili, indisponibili e irrinunciabili. È fondamentale operare una distinzione tra obbligazione (da cui scaturisce la prestazione contrattuale) e obblighi relativi all’ambito famigliare, come quello all’educazione e al mantenimento dei figli, sottoposti a una giurisdizione del tutto propria. La loro diversa qualificazione come obblighi viene tradizionalmente impiegata per sottolineare la loro diversità rispetto alle obbligazioni.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione tra famiglia in senso stretto e famiglia in senso più ampio?
- Quali sono i diritti e doveri tra i membri della famiglia in senso stretto?
- Come vengono classificati i legami di parentela e affinità secondo la legge?
La famiglia in senso stretto si riferisce al nucleo familiare convivente, composto da coniugi e figli, con diritti e doveri reciproci. La famiglia in senso più ampio include anche rapporti di parentela e affinità, come cognati e suoceri, con obblighi di prestare alimenti.
Tra i membri della famiglia in senso stretto ci sono obblighi reciproci di coabitazione e fedeltà tra coniugi, istruzione e mantenimento dei figli, rispetto dei figli verso i genitori e contributo al mantenimento familiare, e la potestà genitoriale sui figli minori.
La legge distingue tra parentela legittima, creata all'interno del matrimonio, e parentela naturale, concepita fuori dal matrimonio. L'affinità riguarda il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, con diritti e doveri reciproci di prestare alimenti.