Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La famiglia in senso stretto include coniugi e figli conviventi, con diritti e doveri reciproci come coabitazione, fedeltà, e mantenimento dei figli.
  • La famiglia in senso ampio comprende legami di parentela e affinità, includendo anche rapporti con cognati e suoceri.
  • La parentela si riferisce ai legami consanguinei diretti o collaterali, distinguendo tra parentela legittima e naturale.
  • Il concetto di affinità riguarda il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
  • I diritti familiari sono imprescrittibili, indisponibili e irrinunciabili, segnando una distinzione tra obbligazioni familiari e contrattuali.

Concetto giuridico di famiglia

Per comprendere il concetto privatistico di famiglia è necessario operare una distinzione tra:
- famiglia in senso stretto: fa riferimento al nucleo famigliare, formato da persone fra loro conviventi (i coniugi e i figli posti sotto la loro responsabilità genitoriale). Fra i membri della famiglia intesa in senso stretto sorgono diritti e doveri: l’obbligo reciproco fra i coniugi alla coabitazione e alla fedeltà (art.

143), l’obbligo dei coniugi di istruire, educare e mantenere i figli (art. 147), l’obbligo per i figli di rispettare i genitori e di contribuire, qualora sia loro possibile, al mantenimento della famiglia (art. 315) e, infine, la podestà dei genitori sui figli minori (art. 316);
- famiglia in senso più ampio: essa attiene ai rapporti famigliari non solo di stretta parentela, ma anche di affinità (cognati, suoceri, nuore, generi, ecc.). Il termine parentela allude a legami esclusivamente consanguinei tra due persone legate in linea retta (il padre con il figlio, il nonno con il nipote, ecc.) o in linea collaterale (fratelli germani o uterini) la legge non riconosce la parentela al di là del sesto grado e distingue (art. 74) tra parentela legittima (che lega persone unite da vincoli di sangue creati all’interno del matrimonio) e parentela naturale, che lega consanguinei concepiti al di fuori del matrimonio. Il termine affinità (art. 78) attiene invece al vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognato, genero, nuora, ecc.). Dal punto di vista legale, sia tra parenti che tra affini esiste il diritto e il dovere reciproco di prestare gli alimenti.
I diritti di cui ogni membro della famiglia è titolare sono imprescrittibili, indisponibili e irrinunciabili. È fondamentale operare una distinzione tra obbligazione (da cui scaturisce la prestazione contrattuale) e obblighi relativi all’ambito famigliare, come quello all’educazione e al mantenimento dei figli, sottoposti a una giurisdizione del tutto propria. La loro diversa qualificazione come obblighi viene tradizionalmente impiegata per sottolineare la loro diversità rispetto alle obbligazioni.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la distinzione tra famiglia in senso stretto e famiglia in senso più ampio?
  2. La famiglia in senso stretto si riferisce al nucleo familiare convivente, composto da coniugi e figli, con diritti e doveri reciproci. La famiglia in senso più ampio include anche rapporti di parentela e affinità, come cognati e suoceri, con obblighi di prestare alimenti.

  3. Quali sono i diritti e doveri tra i membri della famiglia in senso stretto?
  4. Tra i membri della famiglia in senso stretto ci sono obblighi reciproci di coabitazione e fedeltà tra coniugi, istruzione e mantenimento dei figli, rispetto dei figli verso i genitori e contributo al mantenimento familiare, e la potestà genitoriale sui figli minori.

  5. Come vengono classificati i legami di parentela e affinità secondo la legge?
  6. La legge distingue tra parentela legittima, creata all'interno del matrimonio, e parentela naturale, concepita fuori dal matrimonio. L'affinità riguarda il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, con diritti e doveri reciproci di prestare alimenti.

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