Concetti Chiave
- L'attuale legislazione non promuove l'integrazione degli immigrati, in particolare delle seconde generazioni, che desiderano appartenere alla comunità nazionale.
- Si stanno discutendo nuove norme per facilitare l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri non UE, inclusa l'introduzione dello ius culturae.
- La Costituzione italiana garantisce che nessun cittadino possa essere privato della cittadinanza per motivi politici e stabilisce regole per l'estradizione.
- La definizione di straniero comprende chi non è cittadino italiano, apolide o cittadino di altro stato dell'UE, come gli americani o i giapponesi.
- La condizione giuridica dello straniero è regolata da leggi in conformità ai trattati internazionali, attuate principalmente dalla seconda metà degli anni Ottanta.
Integrazione degli immigrati
L’attuale legge non si pone affatto l’obiettivo dell’integrazione degli immigrati, a partire dalle seconde generazioni, cioè i figli di stranieri nati o cresciuti in Italia, che eventualmente si sentano appartenenti alla comunità nazionale tanto da volerne far parte. Per questo nuove norme volte a facilitare l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri non appartenenti all’Ue sono in discussione da tempo: sia allargando le ipotesi di ius soli, sia soprattutto introducendo il principio dello ius culturae, cioè la possibilità di diventare italiani a condizione di aver frequentato uno o più cicli scolastici.
Norme costituzionali sulla cittadinanza
La Costituzione a sua volta stabilisce che:
- nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22);
- il cittadino italiano può essere estradato, ossia consegnato a uno stato estero dove abbia compiuto un reato per essere sottoposto alla giustizia di quel paese, solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali in materia (art. 26). Non è comunque ammessa l’estradizione per reati politici, a meno che non si tratti di delitti di genocidio. Corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittima l’estradizione per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. 223/1996 sul caso Venezia).
Il cittadino italiano, proprio in quanto tale, è anche cittadino dell’Unione europea.
Definizione di straniero
La definizione di straniero si ricava per differenza: straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide (privo di cittadinanza); extracomunitario; colui che non è cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione europea (lo sono ad es. i cittadini americani, giapponesi, svizzeri ecc.).
L’art. 10.2 Cost. stabilisce che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Questa riserva di legge ha trovato attuazione solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta per cercare di regolamentare il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria che iniziava allora ad assumere dimensioni consistenti.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo attuale della legge italiana riguardo all'integrazione degli immigrati?
- Quali sono le disposizioni della Costituzione italiana riguardo alla cittadinanza?
- Come viene definito lo straniero secondo la legge italiana?
L'attuale legge non si pone l'obiettivo di integrare gli immigrati, in particolare le seconde generazioni, che potrebbero desiderare di far parte della comunità nazionale. Si stanno discutendo nuove norme per facilitare l'acquisto della cittadinanza, come l'ampliamento dello ius soli e l'introduzione dello ius culturae.
La Costituzione stabilisce che nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) e che l'estradizione di un cittadino italiano è ammessa solo in specifiche circostanze, escludendo i reati politici (art. 26). Inoltre, il cittadino italiano è anche cittadino dell'Unione europea.
Lo straniero è definito come colui che non è cittadino italiano e non è apolide, inclusi gli extracomunitari, ovvero coloro che non sono cittadini di uno stato dell'Unione europea. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali (art. 10.2 Cost.).