Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge attuale non facilita l'integrazione degli immigrati, specialmente le seconde generazioni, spingendo a discutere nuove norme per la cittadinanza.
  • Proposte di legge includono l'allargamento dello ius soli e l'introduzione dello ius culturae, per acquisire la cittadinanza attraverso l'educazione.
  • La Costituzione italiana vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici e regola l'estradizione tramite convenzioni internazionali.
  • Un cittadino italiano è automaticamente cittadino dell'Unione Europea, distinguendosi da stranieri ed extracomunitari.
  • La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge italiana secondo norme e trattati internazionali, con attenzione crescente dal 1980.

Concessione della cittadinanza ai membri dell’Unione Europea

L’attuale legge non si pone affatto l’obiettivo dell’integrazione degli immigrati, a partire dalle seconde generazioni, cioè i figli di stranieri nati o cresciuti in Italia, che eventualmente si sentano appartenenti alla comunità nazionale tanto da volerne far parte. Per questo nuove norme volte a facilitare l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri non appartenenti all’Ue sono in discussione da tempo: sia allargando le ipotesi di ius soli, sia soprattutto introducendo il principio dello ius culturae, cioè la possibilità di diventare italiani a condizione di aver frequentato uno o più cicli scolastici.
La Costituzione a sua volta stabilisce che:
- nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art.

22);
- il cittadino italiano può essere estradato, ossia consegnato a uno stato estero dove abbia compiuto un reato per essere sottoposto alla giustizia di quel paese, solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali in materia (art. 26). Non è comunque ammessa l’estradizione per reati politici, a meno che non si tratti di delitti di genocidio. Corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittima l’estradizione per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. 223/1996 sul caso Venezia).
Il cittadino italiano, proprio in quanto tale, è anche cittadino dell’Unione europea.
La definizione di straniero si ricava per differenza: straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide (privo di cittadinanza); extracomunitario; colui che non è cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione europea (lo sono ad es. i cittadini americani, giapponesi, svizzeri ecc.).
L’art. 10.2 Cost. stabilisce che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Questa riserva di legge ha trovato attuazione solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta per cercare di regolamentare il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria che iniziava allora ad assumere dimensioni consistenti.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo delle nuove norme discusse per l'acquisto della cittadinanza italiana?
  2. Le nuove norme mirano a facilitare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri non appartenenti all'UE, ampliando le ipotesi di ius soli e introducendo lo ius culturae, che permette di diventare italiani frequentando cicli scolastici.

  3. Quali sono le condizioni costituzionali per la privazione della cittadinanza italiana?
  4. La Costituzione stabilisce che nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici e che l'estradizione è ammessa solo per reati non politici, salvo genocidio, e non per reati puniti con la pena di morte all'estero.

  5. Come viene definito uno straniero secondo la legge italiana?
  6. Uno straniero è definito come colui che non è cittadino italiano, non è apolide e non è cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea, come ad esempio cittadini americani, giapponesi o svizzeri.

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