Concetti Chiave
- La legge attuale non facilita l'integrazione degli immigrati, specialmente le seconde generazioni, spingendo a discutere nuove norme per la cittadinanza.
- Proposte di legge includono l'allargamento dello ius soli e l'introduzione dello ius culturae, per acquisire la cittadinanza attraverso l'educazione.
- La Costituzione italiana vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici e regola l'estradizione tramite convenzioni internazionali.
- Un cittadino italiano è automaticamente cittadino dell'Unione Europea, distinguendosi da stranieri ed extracomunitari.
- La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge italiana secondo norme e trattati internazionali, con attenzione crescente dal 1980.
Concessione della cittadinanza ai membri dell’Unione Europea
L’attuale legge non si pone affatto l’obiettivo dell’integrazione degli immigrati, a partire dalle seconde generazioni, cioè i figli di stranieri nati o cresciuti in Italia, che eventualmente si sentano appartenenti alla comunità nazionale tanto da volerne far parte. Per questo nuove norme volte a facilitare l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri non appartenenti all’Ue sono in discussione da tempo: sia allargando le ipotesi di ius soli, sia soprattutto introducendo il principio dello ius culturae, cioè la possibilità di diventare italiani a condizione di aver frequentato uno o più cicli scolastici.
La Costituzione a sua volta stabilisce che:
- nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art.
- il cittadino italiano può essere estradato, ossia consegnato a uno stato estero dove abbia compiuto un reato per essere sottoposto alla giustizia di quel paese, solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali in materia (art. 26). Non è comunque ammessa l’estradizione per reati politici, a meno che non si tratti di delitti di genocidio. Corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittima l’estradizione per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. 223/1996 sul caso Venezia).
Il cittadino italiano, proprio in quanto tale, è anche cittadino dell’Unione europea.
La definizione di straniero si ricava per differenza: straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide (privo di cittadinanza); extracomunitario; colui che non è cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione europea (lo sono ad es. i cittadini americani, giapponesi, svizzeri ecc.).
L’art. 10.2 Cost. stabilisce che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Questa riserva di legge ha trovato attuazione solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta per cercare di regolamentare il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria che iniziava allora ad assumere dimensioni consistenti.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo delle nuove norme discusse per l'acquisto della cittadinanza italiana?
- Quali sono le condizioni costituzionali per la privazione della cittadinanza italiana?
- Come viene definito uno straniero secondo la legge italiana?
Le nuove norme mirano a facilitare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri non appartenenti all'UE, ampliando le ipotesi di ius soli e introducendo lo ius culturae, che permette di diventare italiani frequentando cicli scolastici.
La Costituzione stabilisce che nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici e che l'estradizione è ammessa solo per reati non politici, salvo genocidio, e non per reati puniti con la pena di morte all'estero.
Uno straniero è definito come colui che non è cittadino italiano, non è apolide e non è cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea, come ad esempio cittadini americani, giapponesi o svizzeri.