Concetti Chiave
- La riforma del 1975 ha stabilito la comunione legale come modello per valorizzare la vita comunitaria tra i coniugi, garantendo uguaglianza nella gestione delle ricchezze familiari.
- La comunione legale non è universale: non comprende i beni posseduti prima del matrimonio e lascia a ciascun coniuge alcuni beni essenziali per la loro libertà personale e professionale.
- Secondo l'articolo 177 del codice civile, la comunione dei beni include gli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio, sia insieme che separatamente.
- Dalla comunione immediata sono esclusi i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata, come stipendi e onorari, che entrano nella comunione solo al suo scioglimento.
- Il regime di comunione legale mira a bilanciare la partecipazione con l'autonomia di ciascun coniuge nella gestione dei beni familiari.
Comunione legale
Successivamente alla riforma del 1975, il regime di comunione è stato ritenuto il modello indicato per rispondere all’esigenza di rispecchiare un modello familiare che valorizzi la comunità di vita tra i coniugi. Con tale regime si è assicurato ai coniugi una partecipazione, in piena uguaglianza, all’accumulo e alla gestione delle ricchezze familiari: l’obiettivo risulta perseguito in modo da salvaguardare una certa autonomia di ciascun coniuge.
La comunione legale ha un carattere non universale in quanto non si estende ai beni di cui coniugi erano titolari anteriormente al matrimonio, sia perché lascia ciascuno dei coniugi comunque titolare di alcuni beni essenziali per garantirgli una sfera di libertà in campo personale e professionale.
Adesso vediamo quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono esclusi.
Ai sensi dell’articolo 177 del codice civile:
a) costituiscono oggetto della comunione dei beni, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. (comunione degli acquisti). Tuttavia da una simile comunione immediata, restano esclusi i frutti dei beni propri ed i proventi dell’attività separata (stipendi, onorari e simili). Tali beni sono destinati a rientrare nella comunione solo al momento del suo scioglimento ed esclusivamente in quanto ancora non consumati.