Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano è bicamerale, composto dalla Camera dei deputati con 630 membri e dal Senato con 315 membri eletti, più senatori a vita.
- Il suffragio universale e diretto determina l'elezione dei parlamentari, escludendo elezioni di secondo grado.
- I requisiti di età per l'elettorato passivo sono 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato, con l'obbligo di essere elettori.
- Esistono norme di incompatibilità e ineleggibilità per evitare la detenzione simultanea di cariche o uffici, regolata da leggi specifiche.
- Incompatibilità include cariche parlamentari e europee, oltre a limitazioni per chi ricopre altre posizioni istituzionali secondo la Costituzione.
Indice
Struttura del Parlamento italiano
Il Parlamento italiano è un organo complesso perché formato da due Camere: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni (che abbiano cioè compiuto 18 anni), e il Senato della Repubblica, che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» e coloro che sono stati presidenti della Repubblica, salvo che vi rinuncino (artt. 55-59 Cost.).
Elezione e suffragio universale
L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: a suffragio universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini; diretto nel senso che devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado (cioè assemblee elette non dai cittadini direttamente ma da un corpo elettorale ristretto, ancorché a sua volta eletto dai cittadini).
Elettorato passivo e incompatibilità
Quanto all’elettorato passivo, diverso anch’esso per età, possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni i 25 anni per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della Repubblica, e siano elettori, che non siano cioè incorsi in una limitazione del diritto di voto.
Leggi e incompatibilità parlamentari
La legge ex art. 65.1 Cost. prevede casi di incompatibilità e di ineleggibilità. In termini generali, sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici; si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.
I casi di incompatibilità con la carica parlamentare sono contenuti nella l. 60/1953. Alcune incompatibilità sono stabilite dalla Costituzione stessa (artt. 65.2 per i componenti dell’altra camera, 122.2 per i componenti dei consigli e delle giunte regionali, 135.6 per i giudici costituzionali). Incompatibili sono anche le cariche di deputato o senatore e parlamentare europeo (l. 78/2004).
Domande da interrogazione
- Qual è la composizione del Parlamento italiano?
- Quali sono i requisiti di età per l'elettorato passivo nelle due Camere?
- Cosa prevede la legge riguardo ai casi di incompatibilità e ineleggibilità?
Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati con 630 membri eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica con 315 membri eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, oltre a un piccolo numero di senatori a vita.
Per essere eletti alla Camera dei deputati, i cittadini devono avere almeno 25 anni, mentre per il Senato della Repubblica devono avere almeno 40 anni.
La legge prevede casi di incompatibilità e ineleggibilità, come l'impossibilità di detenere contemporaneamente due cariche o uffici, e stabilisce che alcuni ruoli ricoperti al momento della candidatura possono impedire l'elezione.