Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Parlamento italiano è bicamerale, composto dalla Camera dei deputati con 630 membri e dal Senato con 315 membri eletti, più senatori a vita.
  • Il suffragio universale e diretto determina l'elezione dei parlamentari, escludendo elezioni di secondo grado.
  • I requisiti di età per l'elettorato passivo sono 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato, con l'obbligo di essere elettori.
  • Esistono norme di incompatibilità e ineleggibilità per evitare la detenzione simultanea di cariche o uffici, regolata da leggi specifiche.
  • Incompatibilità include cariche parlamentari e europee, oltre a limitazioni per chi ricopre altre posizioni istituzionali secondo la Costituzione.

Indice

  1. Struttura del Parlamento italiano
  2. Elezione e suffragio universale
  3. Elettorato passivo e incompatibilità
  4. Leggi e incompatibilità parlamentari

Struttura del Parlamento italiano

Il Parlamento italiano è un organo complesso perché formato da due Camere: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni (che abbiano cioè compiuto 18 anni), e il Senato della Repubblica, che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» e coloro che sono stati presidenti della Repubblica, salvo che vi rinuncino (artt. 55-59 Cost.).

Elezione e suffragio universale

L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: a suffragio universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini; diretto nel senso che devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado (cioè assemblee elette non dai cittadini direttamente ma da un corpo elettorale ristretto, ancorché a sua volta eletto dai cittadini).

Elettorato passivo e incompatibilità

Quanto all’elettorato passivo, diverso anch’esso per età, possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni i 25 anni per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della Repubblica, e siano elettori, che non siano cioè incorsi in una limitazione del diritto di voto.

Leggi e incompatibilità parlamentari

La legge ex art. 65.1 Cost. prevede casi di incompatibilità e di ineleggibilità. In termini generali, sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici; si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.

I casi di incompatibilità con la carica parlamentare sono contenuti nella l. 60/1953. Alcune incompatibilità sono stabilite dalla Costituzione stessa (artt. 65.2 per i componenti dell’altra camera, 122.2 per i componenti dei consigli e delle giunte regionali, 135.6 per i giudici costituzionali). Incompatibili sono anche le cariche di deputato o senatore e parlamentare europeo (l. 78/2004).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la composizione del Parlamento italiano?
  2. Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati con 630 membri eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica con 315 membri eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, oltre a un piccolo numero di senatori a vita.

  3. Quali sono i requisiti di età per l'elettorato passivo nelle due Camere?
  4. Per essere eletti alla Camera dei deputati, i cittadini devono avere almeno 25 anni, mentre per il Senato della Repubblica devono avere almeno 40 anni.

  5. Cosa prevede la legge riguardo ai casi di incompatibilità e ineleggibilità?
  6. La legge prevede casi di incompatibilità e ineleggibilità, come l'impossibilità di detenere contemporaneamente due cariche o uffici, e stabilisce che alcuni ruoli ricoperti al momento della candidatura possono impedire l'elezione.

Domande e risposte

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