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Concetti Chiave

  • Il codice del processo amministrativo assegna al giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo.
  • Le controversie in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e concessioni di servizi pubblici rientrano nella giurisdizione amministrativa.
  • Il giudice amministrativo può risolvere controversie sia sull'impugnazione di provvedimenti amministrativi sia nei casi di silenzio dell'amministrazione.
  • Oltre a determinare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, il giudice può condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni.
  • In alcuni casi, il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione e emanare direttamente provvedimenti, svolgendo così una funzione amministrativa.

Codice del processo amministrativo: stabilisce che spettano al giudice amministrativo le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

In base alla materia appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di diritto d’accesso ai documenti amministrativi, di concessioni di servizi pubblici ecc… Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sanzioni amministrative pecuniarie….

Il giudice amministrativo quindi risolve le controversie aventi a oggetti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

Quindi non solo i casi in cui viene impugnato un provvedimento amministrativo ma anche i casi di silenzio dell’amministrazione.

Il giudice oltre a stabilire che il potere amministrativo è stato esercitato in modo legittimo o illegittimo ha anche il potere di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno.
Giurisdizione di legittimità: il giudice verifica se l’amministrazione ha esercitato il suo potere in modo conforme al diritto.
Giurisdizione di merito: Però vi sono casi in cui il giudice amministrativo va oltre la mera valutazione della legittimità, e può sostituirsi all’amministrazione emanando il provvedimento. Quindi oltre ad applicare il diritto (nella valutazione della legittimità) svolge una funzione amministrativa. Ad es. il giudizio di ottemperanza, che serve a costringere l’amministrazione a eseguire una sentenza.

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