Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) definiscono la figura dell'operaio, distinguendola dall'impiegato, basandosi sulla natura manuale del lavoro svolto.
  • Il sistema di inquadramento offerto dai CCNL differisce da quello del Codice civile, classificando i lavoratori in diversi livelli professionali.
  • La classificazione professionale nei CCNL si basa su criteri come autonomia, complessità tecnica e potere di direzione, limitando la libertà gestionale del datore di lavoro.
  • Una volta inquadrato in un livello, il lavoratore può esigere le relative mansioni, impedendo al datore di assegnare compiti di livello inferiore.
  • Il datore di lavoro può modificare le mansioni dei lavoratori senza consenso, grazie al potere direttivo noto come «ius variandi».

Indice

  1. Definizione di operaio
  2. Requisiti di differenziazione
  3. Limitazioni alla libertà gestionale
  4. Ius variandi e mansioni

Definizione di operaio

La definizione di operaio non è contenuta nella legge, bensì nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che ancora conservano la distinzione tra la figura dell’impiegato e dell’operaio. Quest’ultimo si caratterizza per la natura prevalentemente manuale della prestazione di lavoro.
I CCNL propongono un sistema di inquadramento diverso da quello previsto dall’articolo 2095 del Codice civile. A seconda dei ruoli professionali svolti, essi classificano i lavoratori in un numero variabile di livelli (tra sette e otto), denominati parametri, categorie o aree professionali.

Requisiti di differenziazione

I requisiti di differenziazione delle categorie sono molteplici: tra questi i più importanti sono il grado di autonomia e discrezionalità esercitati nell’attività svolta, la difficoltà tecnica e gestionale per eseguirla, la titolarità di poteri di direzione e l’eventuale coordinamento di altri lavoratori.

Limitazioni alla libertà gestionale

La classificazione professionale contenuta nei contratti collettivi rappresenta una limitazione alla libertà gestionale del datore di lavoro. Dalla classificazione, infatti, scaturiscono due prerogative:

- il lavoratore può esigere le mansioni relative al livello di inquadramento in cui è stato collocato. Il datore, pertanto, non può assegnare al lavoratore mansioni che appartengono a un livello inferiore rispetto a quello in cui quest’ultimo è stato inserito;

- viceversa, a determinate mansioni deve corrispondere uno specifico livello di inquadramento.

Ius variandi e mansioni

Negli anni recenti, gli studiosi si sono chiesti se il datore di lavoro abbia o meno la possibilità di modificare le mansioni assegnate a ogni lavoratore anche in senso peggiorativo, servendosi del potere direttivo. In funzione del cosiddetto «ius variandi», il datore di lavoro ha la prerogativa di variare, senza addurre motivazioni o giustificazioni, le mansioni assegnate al lavoratore.

Il mutamento delle mansioni non richiede, quindi, una formale variazione contrattuale, perché non presuppone l’acquisizione del consenso del lavoratore.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di operaio secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro?
  2. La definizione di operaio non è stabilita dalla legge, ma dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che distinguono tra impiegato e operaio, caratterizzando quest'ultimo per la natura prevalentemente manuale del lavoro.

  3. Quali sono i requisiti di differenziazione delle categorie professionali?
  4. I requisiti di differenziazione includono il grado di autonomia e discrezionalità, la difficoltà tecnica e gestionale, la titolarità di poteri di direzione e l'eventuale coordinamento di altri lavoratori.

  5. In che modo la classificazione professionale limita la libertà gestionale del datore di lavoro?
  6. La classificazione professionale limita la libertà gestionale poiché il lavoratore può esigere mansioni relative al suo livello di inquadramento, e il datore non può assegnare mansioni di livello inferiore.

Domande e risposte

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