Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il rapporto feudale medioevale era personale e basato su fiducia reciproca tra vassallo e dominus.
  • Il beneficium tornava al dominus alla morte del vassallo, con possibilità di nuova investitura se moriva il dominus.
  • Dal 877, il feudo divenne trasmissibile ereditariamente per i vassalli maggiori, poi universalmente grazie a Corrado II nel 1037.
  • Il rapporto feudale si trasformò da personale a patrimoniale, con il feudo trasmissibile secondo il diritto dei franchi.
  • Il fedecommesso garantiva la conservazione del feudo nella linea di primogenitura, impedendone la vendita per necessità economiche.

Indice

  1. Il rapporto feudale
  2. La devoluzione del beneficium
  3. Trasmissibilità ereditaria dei feudi

Il rapporto feudale

In età medioevale, il rapporto feudale era personale (vassallo e dominus si prestavano una fiducia reciproca basata sulle rispettive posizioni); intrasmissibile (per via ereditaria) o trasferibile (mediante vendita o atto di cessione); permanente (veniva meno solo al momento della morte del vassallo o del Dominus); inestinguibile (tranne in caso di tradimento da parte del vassallo).

La devoluzione del beneficium

La morte del vassallo determinava la «devoluzione» del beneficium: esso tornava nella disponibilità del dominus, il quale poteva nuovamente esercitarvi iurisdictio e districtio, fino ad allora sospese in virtù dell’immunitas; nel caso in cui a morire fosse invece il dominus, il suo erede poteva scegliere se rinnovare l’investitura ricevendo un nuovo giuramento da parte del vassallo o riacquisire il beneficium.

Trasmissibilità ereditaria dei feudi

Sin dalla creazione dei primi feudi, i vassalli avevano chiesto ai sovrani di rendere trasmissibile il feudo affinché potessero beneficiarne anche i loro eredi. Nell’877, il sovrano Franco Carlo il Calvo dispose la trasmissibilità ereditaria a vantaggio dei vassalli maggiori, prerogativa resa illimitata e universale dall’imperatore Corrado II (detto il Salico), mediante l’edictum de beneficiis del 1037. Tale disposizione trasformò il rapporto feudatario da personale a patrimoniale: il feudo era oggetto di patrimonio trasmissibile (more francorum: secondo il diritto dei franchi) solo al primogenito, dunque non a tutti i figli maschi (more longobardorum). Lo strumento successorio più usato era il fedecommesso, disposizione testamentaria per la quale chi è istituito erede ha l'obbligo di conservare l'eredità e di trasmetterla, a un momento stabilito, in tutto o in parte, ad altra persona. In questo modo si evitava che il primogenito provvedesse alle proprie necessità economiche vendendo il feudo, che grazie al fedecommesso era vincolato a una linea di primogenitura permanente.

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