Concetti Chiave
- L'ordinamento giuridico disciplina la convivenza pacifica, rivolgendosi agli individui attraverso norme giuridiche attive e passive.
- La soggettività giuridica è data dal complesso delle situazioni giuridiche, con il soggetto di diritto come destinatario delle norme.
- In Italia, le persone hanno due capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire, fondamentali per i diritti e obblighi.
- La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde solo alla morte, permettendo di essere titolari di diritti e obblighi.
- Tutti gli esseri umani nati vivi ottengono la capacità giuridica, anche senza il requisito della vitalità prolungata.
Indice
Il ruolo del soggetto di diritto
L’ordinamento giuridico, per disciplinare la convivenza pacifica in una determinata società, si rivolge agli individui che operano ed entrano in reciproche relazioni secondo specifiche norme giuridiche attive e passive.
Il complesso delle situazioni giuridiche costituisce la soggettività giuridica e il loro titolare, quale protagonista attivo e passivo della vita del diritto, è detto soggetto di diritto. Il soggetto del diritto è, pertanto, il destinatario delle norme giuridiche.
Capacità giuridica e di agire
L’ordinamento giuridico italiano prevede per le persone due diversi tipi di capacità: la capacita giuridica e la capacità di agire.
La capacità di un soggetto di diritto ad essere potenzialmente destinatario delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive è definita capacità giuridica. Essa consiste, cioè nella possibilità di essere titolari di diritti e di obblighi giuridici.
Acquisizione della capacità giuridica
Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita e la perdono soltanto alla momento della morte.
Tutti gli esseri umani nati vivi acquisiscono la capacitò giuridica, senza distinzione alcuna.
Non è necessario il requisito della vitalità (cioè continuare a vivere una volta nati), ma basta essere stati vivi anche solo un istante. Addirittura in alcuni casi può avvenire che la legge attribuisca diritti ai concepiti i quali, però, ne diverranno titolari effettivi solo dopo la nascita.