Concetti Chiave
- I beni sono definiti come le cose che possono essere oggetto di diritti e devono essere utili, accessibili e in quantità limitata.
- I beni si dividono in materiali e immateriali, mobili e immobili, con specifiche leggi per il trasferimento dei beni immobili e mobili registrati.
- Le categorie di beni includono beni consumabili e inconsumabili, fungibili e infungibili, divisibili e indivisibili, semplici e composti.
- Diritti reali sono diritti patrimoniali che garantiscono un potere immediato e assoluto sulla cosa, distinguendosi per patrimonialità, assolutezza, immediatezza, diritto di seguito e tipicità.
- Esistono diritti reali su cosa altrui, suddivisi in diritti di godimento e di garanzia, che limitano alcuni poteri del proprietario originale.
Il bene ha tre caratteristiche:
* deve essere utile, cioè deve soddisfare un bisogno;
* deve essere accessibile, cioè l’uomo deve avere la possibilità di appropriarsene e di trarne utilità;
* deve esistere in natura in quantità limitata, e richiedere perciò un sacrificio per appropriarsene.
I beni possono essere raggruppati in varie categorie in base a diversi criteri di classificazione:
* beni materiali: i beni dotati di una consistenza corporea, e che cadono sotto i nostri sensi (ad esempio: un’automobile, un libro, un vestito, una casa,….);
* beni immateriali: i beni privi di consistenza corporea, ma che sono percepibili con la mente (ad esempio: i prodotti dell’attività intellettuale, artistica, e scientifica);
* beni mobili: sono quelli che possono essere spostati;
* beni immobili: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo e che non possono essere spostati (ad esempio: gli alberi, i corsi d’acqua, la casa, …).
Per il trasferimento dei beni mobili, la legge non impone alcuna formalità;
per il trasferimento dei beni immobili, invece, la legge impone l’atto scritto, a pena di nullità.
* beni mobili registrati: sono beni che anche se mobili, in considerazione della loro rilevanza economica, sono dalla legge uguagliati per la loro disciplina, ai beni immobili.
Il trasferimento dei beni mobili registrati, deve risultare da atto scritto, registrato in pubblici registri ai fini della pubblicità.
Le universalità dei beni mobili, sono costituite di un complesso di bene che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria.
Le universalità di fatto, sono quelle la cui destinazione unitaria è data dal proprietario dei beni stessi.
Nelle universalità di diritto, la legge considera e disciplina unitariamente una pluralità di rapporti giuridici:
* beni consumabili: sono i beni che possono essere utilizzati una sola volta e che poi vengono consumati o trasformati (pane, cibo, denaro, …);
* beni inconsumabili: sono i beni che possono essere utilizzati più volte (vestiti, libri, …);
* beni fungibili: quando un bene è definito solo nel suo genere ed è quindi sostituibile con altri dello stesso genere (latte, libro, farina, …);
* beni infungibili: quando un bene è identificato nella sua specificità e quindi non è sostituibile con altri, in quanto esiste in un unico esemplare (quadro d’autore).
* beni divisibili: i beni che possono essere frazionati in modo omogeneo, senza che se ne alteri la natura e in modo che ciascuna delle medesime parti rappresenti una porzione identica del tutto;
* beni indivisibili: i beni che non possono essere frazionati senza che se ne alteri la natura o il valore complessivo.
* beni semplici: sono i beni i cui elementi sono talmente uniti tra loro che non possono staccarsi senza che venga meno il bene stesso (animale, pianta);
* beni composti: sono i beni formati di più cose, unite tra loro da un rapporto di complementarità economica.
Le pertinenze, sono beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene da parte del proprietario o di chi ha un diritto reale su quest’ultimo bene (garage rispetto alla villa,…);
* beni privati: sono i beni che appartengono a singoli soggetti o ad associazioni private e sono normalmente trasferibili.
* beni demaniali: sono beni di uso comune, cioè ne possono godere tutti e non possono essere venduti (ad esempio: il lido del mare, i fiumi, i laghi, le strade, i musei, …);
* beni patrimoniali: sono i beni che appartengono allo stato o ad altro ente pubblico e non fanno parte del demanio.
I diritti reali presentano diverse caratteristiche: patrimonialità, assolutezza, immediatezza, diritto di seguito e tipicità.
Patrimonialità: il contenuto dei diritti reali deve sempre essere valutabile economicamente;
Assolutezza: i diritti reali si dicono assoluti perchè possono essere fatti valere dal titolare nei confronti di tutti;
Immediatezza: i diritti reali si dicono immediati, perchè possono essere esercitati dal titolare senza la collaborazione di altri soggetti;
Diritti di seguito: i diritti reali seguono il bene al quale si riferiscono, attribuendo al titolare del diritto, il diritto di seguire il bene presso qualunque soggetto;
Tipicità: i diritti reali si dicono tipici, perchè esistono in un numero chiuso.
Diritto di proprietà: è l’unico diritto reale sulla cosa propria ed è il diritto reale più ampio, perchè comprende sia il potere di godere della cosa (cioè trarre da essa l’utilità che può dare), sia il potere di disporre della cosa (cioè di trasferire ad altri la proprietà della cosa o di costituire su di essa altri diritti reali).
Diritti reali su cosa altrui: quando uno o più dei poteri sulla cosa, teoricamente spettanti al proprietario, sono attribuiti ad altri che acquistano diritti reali limitati, aventi cioè un contenuto più ridotto rispetto al diritto di proprietà.
Inoltre i diritti reali su cosa altrui, avendo come contenuto alcune delle facoltà del diritto di proprietà, limitano di conseguenza i diritti del proprietario.
I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:
* diritti reali di godimento: sono quelli che attribuiscono al titolare il diritto di godere della cosa, ma non di disporne. Il potere di disporre della cosa oggetto del diritto rimane nelle mani del proprietario che quindi può cederla ad altri.
* diritti reali di garanzia: sono diritti che limitano la disponibilità del bene da parte di chi ne è proprietario e che assicurano al titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa posta a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del proprietario.
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche principali che definiscono un bene?
- Come vengono classificati i beni in base alla loro consistenza e mobilità?
- Quali formalità legali sono richieste per il trasferimento dei beni immobili?
- Cosa distingue i diritti reali di godimento dai diritti reali di garanzia?
- Qual è il diritto reale più ampio e cosa comprende?
Un bene deve essere utile, accessibile e disponibile in quantità limitata, richiedendo un sacrificio per appropriarsene.
I beni si classificano in materiali e immateriali per consistenza, e in mobili e immobili per mobilità.
È richiesto un atto scritto e la trascrizione in un pubblico registro per la pubblicità e opponibilità ai terzi.
I diritti di godimento permettono di godere della cosa senza disporne, mentre i diritti di garanzia limitano la disponibilità del bene per garantire un credito.
Il diritto di proprietà è il più ampio, comprendendo il potere di godere e disporre della cosa.