Concetti Chiave
- Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo, mentre le non quotate possono emettere fino a tre azioni di questo tipo.
- Entrambe le tipologie di società possono emettere azioni di risparmio, che non conferiscono diritto di voto e il cui numero massimo non può superare metà del capitale sociale.
- I titolari delle azioni di risparmio partecipano a un'assemblea speciale con un rappresentante comune, seguendo le regole delle assemblee speciali.
- L'assemblea dei titolari di azioni di risparmio delibera con diverse percentuali di quorum a seconda delle convocazioni, con maggioranza semplice alla terza convocazione.
- Nelle società quotate, l'assemblea straordinaria necessita di una maggioranza assoluta pari a 2/3 del capitale sociale e deve rispettare un quorum costitutivo di 1/3.
Azioni a voto plurimo
Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo. Le non quotate, invece, hanno questa facoltà: possono emettere fino a un massimo di tre azioni a voto plurimo.
Società quotate e non, inoltre, possono emettere anche azioni di risparmio, rivolte cioè ai c.d. risparmiatori (i consumatori di massa). Si tratta di azioni prive del diritto di voto: il loro numero massimo non può superare la metà del valore del capitale sociale.
Assemblea delle azioni di risparmio
I titolari delle azioni di risparmio si riuniscono in un’assemblea speciale e si dotano di un rappresentante comune: si applica la medesima disciplina valida per le assemblee speciali.
L’assemblea dei titolari di azioni di risparmio delibera in prima e seconda votazione col voto favorevole di chi detiene azioni complessivamente rappresentanti rispettivamente almeno il 20% e il 10% delle azioni in circolazione; alla terza ovvero in caso di unica convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, senza quorum costitutivo.
Sia in società quotate sia in quelle non quotate, l’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta, in seconda e successive convocazioni delibera a maggioranza dei presenti e senza alcun quorum costitutivo.
L’assemblea straordinaria, invece, delibera a maggioranza assoluta (2/3 del capitale sociale) nelle società quotate. Il quorum deliberativo è ammesso a patto che sia rispettato quello costitutivo: 1/3 del capitale.