alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • I titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, non contenendo dettagli sul rapporto che ne ha determinato l'emissione.
  • Il debitore può opporre eccezioni personali al possessore del titolo, limitate a difetti di forma o al contesto letterale del documento.
  • La letteralità implica che solo le eccezioni basate sul testo del titolo possono essere opposte dal debitore.
  • L'autonomia si riferisce alla possibilità di trattare il rapporto tra debitore e possessore come indipendente dai precedenti rapporti.
  • Il debitore può opporsi alle eccezioni personali con i precedenti possessori solo se il possessore ha agito con intenzione malevola.

Astrattezza, autonomia e letteralità dei titoli di credito

I titoli di credito hanno tre caratteristiche fondamentali:

- astrattezza: riguarda i titoli di credito che possono essere emessi in base a qualsiasi rapporto fondamentale. Sono astratti perché non contengono nessuna indicazione relativa al rapporto che ha dato luogo alla loro emissione (es. assegno bancario). Si contrappongo ai titoli causali, che al contrario sono emessi solo in base a un rapporto predeterminato per legge (es. azioni societarie);
- eccezioni opponibili: il debitore può opporre al possessore del titolo di credito soltanto le eccezioni a questo personali (eccezioni di forma del documento, quelle fondate sul contesto letterale del titolo e che dipendono dalla falsità della firma del possessore). Vi è una circostanza che legittima il debitore a opporre anche le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori: può farlo solo se, nell’acquistare il titolo, il possessore abbia agito con l’intenzione di danneggiare il debitore;
- letteralità: il debitore può opporre al possessore solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
- autonomia in sede di esercizio: attiene alla possibilità di opporre al possessore solo le eccezioni concernenti il rapporto instaurato con il debitore, autonomo rispetto a quelli instaurati con i precedenti possessori. Vi è una sola deroga (suddetta).

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