alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Il secondo comma dell'art. 8 Costituzione garantisce alle confessioni religiose non cattoliche il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché compatibili con l'ordinamento italiano.
  • Lo Stato non può interferire nelle norme statutarie delle confessioni religiose, a meno che non influenzino la sfera civile o penale.
  • L'art. 8, originariamente parte dell'art. 7, è stato separato per dare maggiore risalto a entrambe le disposizioni.
  • Secondo parte della dottrina, le confessioni religiose non cattoliche non sono soggetti di diritto internazionale, contrariamente alla Chiesa cattolica.
  • Lo studioso Cardia sostiene che l'intesa tra Stato e confessione regola tutti gli aspetti della pratica religiosa, in contrasto con la visione della professoressa Gerardina Boni.

Indice

  1. Riconoscimento delle confessioni religiose
  2. Origine e separazione dell'articolo 8

Riconoscimento delle confessioni religiose

Il secondo comma dell’art. 8 Cost. riconosce alle confessioni religiose diverse dal cattolicesimo il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché questi non entrino in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. È quindi garantita la non ingerenza da parte dello Stato.
Nello specifico, gli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica devono essere conformi alle disposizioni imperative e inderogabili riconosciute dall’ordinamento. Lo stato non può entrare nel merito delle norme statutarie tranne nel caso in cui queste incidano sulla sfera civile o penale (ledendo un interesse o un diritto tutelato dalle leggi dello Stato).

Origine e separazione dell'articolo 8

In origine l’art. 8 della Costituzione nacque come comma dell’art. 7: durante la redazione del testo, però, i padri costituenti scelsero di separare le due disposizioni al fine di dare a entrambe un più ampio risalto.
Secondo parte della dottrina giuridica, le confessioni religiose di cui all’art. 8 Cost. non sono soggetti di diritto internazionale come la Chiesa cattolica, ma sono parte di un diritto che si crea man mano che si forma un’intesa fra la suddetta confessione e lo Stato. Secondo lo studioso Cardia, l’intesa regolamenta tutti gli aspetti che riguardano l’estrinsecazione della confessione. Da questa visione si discosta la professoressa Gerardina Boni.

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