Concetti Chiave
- L'articolo 43 della Costituzione italiana permette la riserva o il trasferimento di imprese allo Stato per fini di utilità generale, con espropriazione indennizzata.
- Le espropriazioni devono riguardare servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio di interesse generale.
- Il principio di concorrenza spesso non è sufficientemente valorizzato, consentendo la sostituzione di monopoli privati con quelli pubblici.
- Storicamente, l'articolo 43 è stato applicato solo due volte: per l'ENI nella ricerca di idrocarburi e per la nazionalizzazione dell'energia elettrica.
- La libertà di iniziativa economica privata deve considerare la normativa dell'UE basata su un mercato aperto e in libera concorrenza.
Articolo 43 della Costituzione italiana
L’articolo 43 del testo costituzionale italiano stabilisce che «a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale». Questa disposizione non significa che sia possibile, in modo incondizionato, destinare allo Stato specifici settori economici nazionali. Le collettivizzazioni costituiscono una soluzione per casi particolari, comunque sottoposta a riserva di legge rinforzata, alla luce dei requisiti che la legge stessa deve rispettare. Ciò perché, in primo luogo, l’espropriazione può essere disposta solo per soddisfare «fini di utilità generale»; inoltre, essa va indennizzata; infine, deve concernere servizi pubblici essenziali o fonti di energia o situazioni di monopolio aventi carattere di preminente interesse generale.
Sotto quest’ultimo profilo va sottolineato come il principio di concorrenza e le regole del libero mercato non siano state sufficientemente valorizzate dal costituente. Infatti, sulla scorta della previsione ora richiamata, la legge potrebbe sostituire una situazione di monopolio privato con una di monopolio pubblico, anziché stimolare l’imprenditoria privata. Tuttavia, nella storia della Repubblica si sono avuti solo due casi di ricorso all’art. 43, con la riserva in esclusiva all’Eni della ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella pianura padana (l. 6/1957) e con il trasferimento alla mano pubblica, cosiddetta nazionalizzazione, di tutte le imprese produttrici di energia elettrica e l’istituzione dell’Enel (l. 1643/1962).
L’interpretazione costituzionale della libertà di iniziativa economica privata deve tenere conto della disciplina a livello di Unione europea, fondata sul «principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza», sulla base di quanto stabilito dall’articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.