MARTINA90
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Concetti Chiave

  • Il fallimento è una procedura giudiziaria che spossessa il debitore dei suoi beni per soddisfare i creditori.
  • È diretto a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente per pagare i creditori con il ricavato.
  • Il fallimento riguarda gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici, e i piccoli imprenditori.
  • Gli enti pubblici sono soggetti a liquidazione coatta amministrativa, non al fallimento.
  • Gli organi del fallimento includono il tribunale fallimentare e la corte di cessazione.

Indice

  1. Procedura giudiziaria del fallimento
  2. Soggetti esclusi dal fallimento

Procedura giudiziaria del fallimento

È una procedura giudiziaria con la quale il debitore viene spossessato di tutti i suoi beni per soddisfare i creditori.

È una procedura concorsuale diretta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente al fine di pagare i creditori con il ricavato.
Secondo il regio decreto del 16 marzo 1942 n 267 si dichiara che l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato di insolvenza lo si manifesta con inadempimenti o altri fatti che ne dimostrano l’incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni.

È pertanto quella del fallimento una disciplina commerciale.

1) Concordato preventivo

2) Gli imprenditori che svolgono attività commerciali esclusi gli enti pubblici

3) I piccoli imprenditori

Soggetti esclusi dal fallimento

Gli enti pubblici non sn soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa.
È colui che svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
L’imprenditore può essere:

1)commerciale

2)agricolo

È l’impossibilità dell’imprenditore ad essere puntuali nel soddisfacimento delle obbligazioni.

Organi del fallimento:

1)tribunale fallimentare

2)corte di cessazione

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