Concetti Chiave
- Il fallimento è una procedura giudiziaria che spossessa il debitore dei suoi beni per soddisfare i creditori.
- È diretto a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente per pagare i creditori con il ricavato.
- Il fallimento riguarda gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici, e i piccoli imprenditori.
- Gli enti pubblici sono soggetti a liquidazione coatta amministrativa, non al fallimento.
- Gli organi del fallimento includono il tribunale fallimentare e la corte di cessazione.
È una procedura giudiziaria con la quale il debitore viene spossessato di tutti i suoi beni per soddisfare i creditori.
È una procedura concorsuale diretta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente al fine di pagare i creditori con il ricavato.
Secondo il regio decreto del 16 marzo 1942 n 267 si dichiara che l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato di insolvenza lo si manifesta con inadempimenti o altri fatti che ne dimostrano l’incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni.
È pertanto quella del fallimento una disciplina commerciale.
Sono soggetti al fallimento:
1) Concordato preventivo
2) Gli imprenditori che svolgono attività commerciali esclusi gli enti pubblici
3) I piccoli imprenditori
Gli enti pubblici non sn soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa.
Il presupposto soggettivo:L'Imprenditore
È colui che svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
L’imprenditore può essere:
1)commerciale
2)agricolo
Presupposto oggettivo:l'Insolvenza
È l’impossibilità dell’imprenditore ad essere puntuali nel soddisfacimento delle obbligazioni.
Organi del fallimento:
1)tribunale fallimentare
2)corte di cessazione