Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • I romani istituirono gli edili curuli per proteggere i consumatori nei mercati, introducendo azioni legali per i compratori di merci viziate.
  • L'actio redhibitoria permetteva la restituzione del bene al venditore e il rimborso del prezzo al compratore, ripristinando lo stato originario.
  • L'actio quanti minoris consentiva al compratore di mantenere il bene e ottenere una riduzione del prezzo in caso di vizi nascosti.
  • Nei contratti di compravendita, la vendita aleatoria implicava il pagamento di un prezzo fisso a prescindere dalla quantità effettiva del bene, come nel caso del pesce pescato in un giorno specifico.
  • Il prezzo (pretium) era generalmente espresso in denaro, ma esistevano dibattiti tra sabiniani e proculiani sulla possibilità di forme alternative di prezzo.

Indice

  1. Magistrati romani e tutela dei consumatori
  2. Azioni legali per vizi della merce
  3. Contratti di compravendita e casi particolari

Magistrati romani e tutela dei consumatori

I romani introdussero la presenza di specifici magistrati, preposti proprio alla tutela dei consumatori nell’ambito dei mercati: questi magistrati erano chiamati «edili curuli», i quali introdussero due azioni che spettavano al compratore nel caso in cui la merce fosse stata compromessa da vizi:

1.

Azioni legali per vizi della merce

Actio redhibitoria, che consentiva di operare la restitutio in integrum (la merx ritornava al venditore e il pretium tornava al compratore: si ripristinava lo stato originario, precedente alla compravendita);

2. Actio quanti minòris, oggi chiamata «azione in riduzione», che non prevedeva la restituzione del bene, il quale rimaneva al compratore; egli, però, poteva, in presenza di vizi occulti, ottenere la differenza tra il prezzo pagato e il valore stimato del bene alla luce dei suddetti vizi.

Contratti di compravendita e casi particolari

Oggetto della compravendita era la merce (merx). I contratti consensualistici di compravendita prevedevano due casi particolari:

- compera di cosa futura, caso di vendita aleatoria. Essa sussisteva qualora, ad esempio, un compratore si impegnava a pagare un prezzo determinato a un pescatore per tutto il pesce che egli avrebbe pescato in un giorno stabilito. Il compratore era tenuto a pagare quanto promesso a prescindere dall’effettiva quantità di pesce pescato. Il periculum gravava quindi sul compratore;

- compera di cosa sperata: in questo caso, invece, il pagamento era parametrato sulla quantità effettiva del bene acquistato-

A prescindere dalla fattispecie, il pretium era espresso da una somma di denaro. I sabiniani e i proculiani discutevano fra di loro sull’ipotesi secondo cui il pretium potesse consistere in qualcosa di diverso dal denaro.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community