Concetti Chiave
- La commistione si riferisce alla mescolanza di liquidi o miscele appartenenti a diversi proprietari.
- Quando la mescolanza avviene senza il consenso delle parti, la proprietà dipende dalla reversibilità della miscela.
- Se le parti acconsentono alla mescolanza, si crea una comproprietà, indipendentemente dalla scindibilità della miscela.
- Il codice civile italiano richiama il diritto romano, stabilendo che la separabilità determina la conservazione della proprietà originale.
- Quando un bene è considerato principale e di maggior valore, il proprietario di tale bene acquista la proprietà dell'intero, con obblighi risarcitori.
Commistione tra liquidi e miscele
Tali modalità riguardano la mescolanza (commistione) tra liquidi o miscele che appartengono a proprietari diversi. Secondo il diritto romano, il primo elemento necessario per comprendere chi debba acquisire la proprietà è considerare se tale commistione ha avuto luogo per volontà delle due parti.
1. Mescolanza che prescinde dalla volontà delle due parti:
- se la miscela è reversibile ogni proprietario conserva la proprietà della propria materia;
- se la miscela non è più scindibile, si ha la comproprietà del bene.
2. Mescolanza derivante dalla volontà delle due parti:
in questo caso, a prescindere dalla reversibilità o dall’irreversibilità delle due sostanze si ha sempre la comproprietà.
Codice civile e proprietà
A tal proposito, il nostro codice civile si esprime nell’articolo 939, la cui parte iniziale costituisce un richiamo diretto al diritto romano: quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
La seconda parte dell’articolo, però, si discosta dal diritto romano: quando però una delle cose si può riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Domande da interrogazione
- Quali sono le conseguenze della mescolanza di beni senza la volontà delle parti?
- Cosa accade quando la mescolanza avviene per volontà delle due parti?
- Come si determina la proprietà quando una delle cose è considerata principale?
Se la miscela è reversibile, ogni proprietario mantiene la proprietà della propria materia; se non è scindibile, si ha la comproprietà del bene.
Indipendentemente dalla reversibilità delle sostanze, si ha sempre la comproprietà del bene.
Il proprietario della cosa principale acquisisce la proprietà del tutto, ma deve pagare il valore della cosa unita, salvo che l'unione sia avvenuta senza il suo consenso.