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Assenze scolastiche - Circolare ministreriale 2011 Pag. 1
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di

primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte

le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno

scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la

valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi

ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti

presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione

della normativa in oggetto.

Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità

dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr.

articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2,

comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli

studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e

professionali del secondo ciclo di istruzione.

Finalità

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la

condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono

chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di

presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di

elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite

purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. 2

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Monte ore annuale

Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente,

come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale

delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria

annuale di ciascuna disciplina.

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni

complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli

ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del

secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari

scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle

famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla

regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto

che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno

definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di

calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità

dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Personalizzazione del monte ore annuo

L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento

parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”.

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola

secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo

2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla

specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento

presenti presso le istituzioni scolastiche.

L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola

secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto

regolamento.

Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale

del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da

parte del consiglio di classe 3

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Deroghe

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e

straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze

non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione

degli alunni interessati”.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che

legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi

e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei

docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo

consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei

docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente

permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le

assenze dovute a:

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

 terapie e/o cure programmate;

 donazioni di sangue;

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.;

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua

famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza

complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe

a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da

ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni

puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza

della quantità oraria di assenze accumulate. 4

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