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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di
primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte
le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno
scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la
valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi
ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti
presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione
della normativa in oggetto.
Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità
dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr.
articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2,
comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli
studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e
professionali del secondo ciclo di istruzione.
Finalità
Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la
condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono
chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.
La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di
presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di
elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite
purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. 2
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Monte ore annuale
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente,
come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale
delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria
annuale di ciascuna disciplina.
In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni
complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli
ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del
secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari
scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle
famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla
regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente
Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto
che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno
definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di
calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità
dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Personalizzazione del monte ore annuo
L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento
parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”.
A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola
secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo
2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla
specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento
presenti presso le istituzioni scolastiche.
L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola
secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto
regolamento.
Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale
del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da
parte del consiglio di classe 3
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Deroghe
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati”.
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi
e documentati.
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei
docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente
permanenza del rapporto educativo.
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le
assenze dovute a:
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua
famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza
complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe
a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da
ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni
puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza
della quantità oraria di assenze accumulate. 4