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Concetti Chiave

  • La liquidazione periodica dell'IVA deve essere effettuata entro il 16 del mese successivo per la maggior parte delle imprese.
  • I contribuenti minori devono liquidare l'IVA entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento, con un'aggiunta dell'1% per gli interessi.
  • Il pagamento dell'IVA avviene tramite il modello F24, che unifica il versamento di IVA, ritenute fiscali e contributi previdenziali.
  • Le scritture contabili per la liquidazione IVA includono voci a debito e a credito, determinando il saldo verso l'Erario.
  • Entro il 27 dicembre, le imprese devono versare un acconto IVA pari all'88% del versamento del dicembre precedente.

Le liquidazioni periodiche dell’imposta Iva

Naturalmente le attività di acquisto e di vendita di un’azienda è presente l’imposta IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Quindi è necessario liquidare periodicamente l’importo IVA dovuto all’Erario. Per la maggior parte delle imprese la liquidazione periodica dell’IVA, operazione nel quale si determina qual è il saldo a credito o a debito per l’IVA nei confronti dell’Erario, è dovuta in “via normale” entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui ci si riferisce. In meno casi però ci sono alcuni soggetti, chiamati contribuenti minori, che devono fare questa operazione entro il 16° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, in tal caso l’importo dovuto deve essere aumentato dell’1% per gli interessi.

Questa operazione avviene utilizzando il modello F24, modello disponibile online per il versamento unificato dell’IVA, delle ritenute fiscali operate e dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.
* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):
liquidazione IVA a credito
(D) Erario c/ IVA
(A) IVA a ns. credito
Liquidazione IVA a debito
(D) IVA a ns. debito
(A) Erario c/ IVA
Il saldo dovuto all’Erario sarà determinato dalla differenza del Dare e Avere del conto Erario c/ IVA.

Oltre la liquidazione periodica, c’è un altro momento in cui l’azienda deve all’Erario un determinato importo IVA, ovvero entro il 27 dicembre di ogni anno, l’impresa deve versare un acconto IVA pari all’88% del versamento dovuto nel mese di dicembre dell’anno precedente, secondo il metodo storico.

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