Concetti Chiave
- L'ordinamento giuridico italiano tutela la proprietà privata attraverso disposizioni come l'articolo 832 del Codice civile, che ne stabilisce modalità e limiti per garantire la sua funzione sociale.
- La Costituzione italiana del 1948 riafferma la libertà della proprietà privata, bilanciandola con la sua funzione economico-sociale e prevedendo l'espropriazione in determinate circostanze.
- Il riconoscimento del diritto di proprietà ha radici nella Rivoluzione francese, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che lo definisce un diritto inviolabile e sacro.
- La proprietà è considerata legata al lavoro e alla libertà personale, essendo il risultato dell'acquisizione individuale e dell'ingegno umano.
- John Locke è stato il primo a definire giuridicamente la proprietà, distinguendo tra i diritti sulla terra e quelli sulla persona, affermando che ognuno possiede la propria persona senza pretese altrui.
La tutela della proprietà privata
L’ordinamento giuridico italiano riconosce e tutela la proprietà privata. Il dettato normativo preposto a garantire il rispetto di questa affermazione consta di numerose disposizioni, delle quali la più nota e importante è l’articolo 832 del Codice civile italiano del 1942, il quale sancisce che «la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
La funzione sociale della proprietà
Conformemente e coerentemente a tale principio, la Costituzione italiana del 1948 ha nuovamente consolidato la tutela offerta dall’ordinamento alla proprietà: da un lato la Costituzione ha rimarcato l’assoluta libertà del diritto di proprietà privata; dall’altro ha contemperato la suddetta prerogativa con la funzione economico-sociale cui essa deve ricondurre, prevedendo in determinati casi l’espropriazione.
Origini storiche del diritto di proprietà
Il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto di proprietà hanno origini relativamente recenti: sono il frutto delle conquiste ottenute durante la Rivoluzione francese. Il primo riferimento esplicito alla proprietà come diritto inviolabile, infatti, è contenuto nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata in Francia agli albori della Rivoluzione, nel 1789.
L’articolo 17 della suddetta dichiarazione declina tale prerogativa come «diritto inalienabile e sacro». Tale concezione è scaturita dal convincimento secondo cui, mentre ciò che offre la natura appartiene a tutti (res communes omnium) la proprietà inerisce solo a ciò che è di acquisizione propria, cioè che appartiene al singolo. Della proprietà fa parte anche ciò che l’individuo produce servendosi del proprio ingegno e, quindi, sfruttando il proprio lavoro manuale e intellettuale.
In definitiva, è possibile asserire che il diritto di proprietà poggia le proprie basi sul diritto del lavoro e sulla libertà personale, di cui può essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria propaggine.
La concezione di John Locke
Il primo promotore della nozione giuridica di proprietà intesa come oggi la conosciamo fu il filosofo John Locke: egli fu il primo a distinguere il concetto di proprietà relativo alla terra e alle creature inferiori (animali), su cui tutti possono vantare diritti di acquisizione, dal concetto di proprietà relativo alla singola persona, sostenendo che «ciascuno ha la proprietà della sua persona, sulla quale nessun altro può avanzare pretesa alcuna».
Domande da interrogazione
- Qual è il fondamento giuridico della tutela della proprietà privata in Italia?
- Come si concilia la libertà del diritto di proprietà con la sua funzione sociale secondo la Costituzione italiana?
- Qual è l'origine storica del diritto di proprietà come diritto inviolabile?
La tutela della proprietà privata in Italia è garantita dall'ordinamento giuridico, in particolare dall'articolo 832 del Codice civile del 1942, che stabilisce i modi di acquisto e godimento della proprietà, assicurandone la funzione sociale e l'accessibilità a tutti.
La Costituzione italiana del 1948 riconosce la libertà del diritto di proprietà privata, ma la bilancia con la sua funzione economico-sociale, prevedendo in alcuni casi l'espropriazione per garantire il bene comune.
Il diritto di proprietà come diritto inviolabile ha origini nella Rivoluzione francese, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che lo definisce un "diritto inalienabile e sacro", legato al lavoro e alla libertà personale.