Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le camere, nominare senatori a vita e convocare sessioni straordinarie, in base a specifiche esigenze politiche.
- Lo scioglimento delle camere è un potere che può essere esercitato solo dopo aver consultato i presidenti di Camera e Senato e non è possibile negli ultimi sei mesi di mandato.
- La fase di promulgazione delle leggi include un controllo formale e sui contenuti, con la possibilità di rinvio motivato alle camere, ma solo una volta per ogni legge.
- Il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e ha poteri significativi in materia di legislazione, politica estera e militare, incluso il diritto di ratificare trattati.
- Tra i poteri giudiziari, il Presidente nomina giudici della Corte Costituzionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e ha il potere di concedere la grazia.
Quali sono i poteri del presidente della repubblica?
Il Presidente della Repubblica ha poteri classificabili in base a chi sono “rivolti”:
1. a) scioglimento anticipato di una o entrambe le camere;
b) nomina di cinque senatori a vita;
c) poteri di esternazione con cui esprime la propria opinione (messaggi formali alle camere, messaggi in sede di rinvio di una legge, messaggi informali);
d) promulgazione e rinvio motivato delle leggi;
e) convocazione straordinaria delle camere.
Scioglimento delle camere
-) La normale legislatura delle camere può essere prorogata (in caso di guerra) oppure ridotta (con scioglimento anticipato di una o entrambe con decreto del Presidente della Repubblica). Lo scioglimento delle camere è un significativo strumento di razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Infatti consente di superare uno stato di irrimediabile disfunzionalità politica o istituzionale. Questo potere può essere esercitato solo dopo aver consultato il presidenti di Camera e Senato, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante. È un atto dettato da esigenze di corretto funzionamento del sistema; dall'impossibilità di formare una maggioranza politica che garantisca la governabilità; dal mutamento radicale del sistema elettorale. Il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica è controfirmato dal Governo in funzione di controllo, come organo espressivo della maggioranza parlamentare. Questo potere non può essere esercitato negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano quasi del tutto con gli ultimi 6 mesi della legislatura. In ogni caso, finché non vengono riunite le nuove camere, i poteri delle precedenti sono prorogati, ma in modo limitato.
Promulgazione e rinvio delle leggi
-) La promulgazione e rinvio delle leggi è la fase integrativa dell’efficacia della legge. Quando entrambe le camere hanno approvato lo stesso testo, esso viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione. Egli svolge un controllo in parte formale (se è stata approvata nell'identico testo) e in parte sui contenuti (se non violano le norme costituzionali). In questo controllo non può entrare in merito della legge, ma può spingersi nella zona di "merito costituzionale" (cioè uan zona grigia tra verifica della legittimità costituzionale della legge e sindacato sul merito politico della legga). Se la verifica ha esito negativo, la legge viene rinviata alle camere con messaggio motivato, in cui si illustrano i motivi per i quali la legge è stata rimandata. Se le camere approvano nuovamente la legge nel suo identico testo, questa deve essere promulgata. Ciò significa che il rinvio per il Presidente della Repubblica è possibile una volta sola, cioè è una richiesta di riesame, non un veto.
2.
Nomina e poteri governativi
a) nomina del Presidente del Consiglio e soluzioni di crisi governative;
b) autorizzazione alla presentazione alle camere dei disegni di legge del Governo (dato che esso è anche titolare di iniziativa legislativa);
c) emanazione degli atti normativi del Governo (decreto legge, decreto legislativo e regolamenti),
d) poteri nell'ambito di politica estera (ratifica dei trattati internazionali e accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri) e politica militare (presiede il Consiglio Supremo di Difesa; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere)
3.
Poteri giudiziari e altri poteri
a) nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;
b) presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
c) concede la grazia o commuta le pene (tutti provvedimenti di clemenza individuali, riferiti ciò a singole persone, non come indulto o amnistia, che invece vengono adottati dal Parlamento).
Possiede anche altri poteri:
a) indice la data di lezioni e di referendum;
b) fissa la data della prima riunione delle nuove camere;
c) da onorificenze della Repubblica;
d) emana i decreti di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione dei Presidenti Regionali.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali poteri del Presidente della Repubblica?
- In quali circostanze può essere esercitato il potere di scioglimento delle camere?
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nella promulgazione delle leggi?
- Quali poteri ha il Presidente della Repubblica in ambito governativo?
- Quali sono alcuni dei poteri giudiziari del Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica ha poteri che includono lo scioglimento anticipato delle camere, la nomina di senatori a vita, la promulgazione e il rinvio delle leggi, e la convocazione straordinaria delle camere.
Il potere di scioglimento può essere esercitato dopo aver consultato i presidenti di Camera e Senato e solo in caso di disfunzionalità politica, impossibilità di formare una maggioranza o mutamento del sistema elettorale, ma non negli ultimi sei mesi di mandato.
Il Presidente verifica che la legge sia stata approvata nelle stesse modalità da entrambe le camere e può rinviarla con motivazione se riscontra violazioni delle norme costituzionali, ma può farlo solo una volta.
Il Presidente nomina il Presidente del Consiglio, autorizza la presentazione di disegni di legge, emana atti normativi e ha poteri in politica estera e militare, come la ratifica di trattati e la dichiarazione di stato di guerra.
Il Presidente nomina giudici della Corte Costituzionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e può concedere la grazia o commutare pene, oltre a fissare date per elezioni e referendum.