Concetti Chiave
- Nonostante il divieto di reiterazione, i decreti legge hanno visto un aumento della loro portata e dimensione, con un'estensione maggiore rispetto al passato.
- Le modifiche apportate in Parlamento ai decreti legge hanno portato a un incremento significativo del numero di commi, evidenziando un fenomeno di lievitazione della loro estensione.
- I decreti legge hanno perso omogeneità, con una crescente discrepanza tra il titolo e il contenuto, rendendo difficile comprendere la loro finalità originaria.
- La Corte costituzionale ha censurato l'uso improprio del potere di conversione, affermando che le Camere non possono introdurre emendamenti estranei all'oggetto del decreto.
- Sentenze significative della Corte, come quelle del 2014 e 2015, hanno dichiarato illegittime modifiche a decreti legge, sottolineando la necessità di mantenere l'omogeneità del testo originario.
Evoluzione dei decreti legge
Anche se, in seguito al divieto di reiterazione, il numero dei decreti legge è rimasto contenuto rispetto agli anni precedenti la sent. 360/1996, portata e dimensione quantitativa dei decreti sono andate poi trasformandosi. L’urgenza politica di provvedere ha continuato a far aggio su qualsiasi altra considerazione, anche in casi in cui non vi era alcuna necessità di imporre norme di immediata vigenza.
Modifiche parlamentari e omogeneità
Da parte delle stesse Camere, nella virtuale impossibilità di impedire al governo di intervenire mediante decreto legge, si è preferito concordare modifiche e aggiunte di oggetti ulteriori in cambio del via libera alla conversione. Così, ad esempio, la lunghezza media dei decreti adottati dal governo Prodi II (2006-2008), di 29 commi in origine, era diventata di 55 commi dopo il passaggio in Parlamento; col governo Berlusconi IV (2008-2011) si avevano decreti inizialmente di 48 commi, ma 79 a seguito della conversione; col governo Monti (2011-2013) si passava da 77 a 121 commi; col governo Letta (2013-2014) da 59 a 90; col governo Renzi (2014-2016) da 44 a 86; col governo Gentiloni (2016-2018) da 56 a 113. Un fenomeno sistematico che illustra la lievitazione della decretazione d’urgenza, non sul piano del numero dei decreti ma della loro estensione, e quindi della materia coperta: a ciò ha corrisposto un’attività legislativa ordinaria sempre più limitata quantitativamente.
I decreti hanno spesso perduto qualsiasi omogeneità e la stessa corrispondenza fra titolo e contenuto.
Interventi della Corte costituzionale
Proprio sotto quest’ultimo profilo un’importante novità è stata sancita ancora una volta dalla Corte costituzionale. Essa ha censurato l’uso considerato «improprio» del potere di conversione attribuito al Parlamento: nell’apportare modifiche a un decreto legge le Camere non ne possono alterare l’«omogeneità di fondo», introducendo emendamenti «del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario» (v. sent. 22/2012). Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sent. 32/2014 con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi, cioè delle modifiche al testo unico in materia di stupefacenti (con riferimento all’assunzione delle cosiddette droghe leggere) apportate attraverso emendamenti a un decreto legge del 2005 sulle Olimpiadi invernali di Torino; e dalla sent. 154/2015 con la quale è stata dichiarata illegittima una norma di interpretazione autentica inserita come emendamento a un decreto legge cosiddetto milleproroghe (quel decreto che si adotta alla fine di ogni anno allo scopo di disporre una serie di proroghe di termini previsti da svariate disposizioni di legge).
Domande da interrogazione
- Qual è l'impatto del divieto di reiterazione sui decreti legge?
- Come sono cambiate le dimensioni dei decreti legge nel corso degli anni?
- Qual è stata la posizione della Corte costituzionale riguardo all'omogeneità dei decreti legge?
- Quali sono stati alcuni esempi di illegittimità riconosciuti dalla Corte costituzionale?
Il divieto di reiterazione ha mantenuto contenuto il numero dei decreti legge, ma ha portato a una trasformazione nella loro portata e dimensione, con l'urgenza politica che ha prevalso su altre considerazioni, anche in assenza di necessità di norme immediate.
Le dimensioni dei decreti legge sono aumentate significativamente dopo il passaggio in Parlamento, con un incremento medio dei commi che varia da un governo all'altro, illustrando una sistematica lievitazione della decretazione d’urgenza.
La Corte costituzionale ha censurato l'uso improprio del potere di conversione, stabilendo che le Camere non possono alterare l'omogeneità di fondo dei decreti legge introducendo emendamenti estranei all'oggetto originale, come evidenziato nelle sentenze 22/2012 e 32/2014.
La Corte ha dichiarato illegittima la legge Fini-Giovanardi e una norma di interpretazione autentica inserita in un decreto legge milleproroghe, evidenziando l'inadeguatezza di emendamenti non pertinenti ai decreti originari.