Concetti Chiave
- I decreti legge sono strumenti legislativi autonomi del governo, utilizzabili solo in situazioni straordinarie di necessità e urgenza, come stabilito dall'articolo 77.
- Devono essere presentati per la conversione alle Camere entro il giorno stesso della loro adozione e perdono efficacia se non convertiti entro sessanta giorni.
- Il Parlamento ha la facoltà di regolare i rapporti giuridici derivanti da decreti non convertiti, eliminando l'effetto retroattivo della loro mancata conversione.
- La definizione di urgenza nell'articolo 77 si riferisce a circostanze oggettive, che richiedono l'adozione immediata di misure legislative senza che il Parlamento possa intervenire.
- Negli anni, si sono verificati abusi legislativi da parte del governo, portando la Corte a intervenire per limitare tali pratiche improprie.
Funzione dei decreti legge
Il valore e la funzione dei decreti legge sono disciplinati dal terzo comma dell’articolo 77, il quale identifica i decreti legge con le iniziative legislative autonome del governo, attuabili solo in «casi straordinari di necessità e d’urgenza». Oltre a definire i contesti in cui il governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, il terzo comma dell’articolo 77 stabilisce che esso deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Finché non è convertito in legge, dunque, il decreto legge gode di un’efficacia precaria e temporanea (60 giorni). Entro due mesi il parlamento è tenuto a confermare o ad estinguere tale efficacia convertendo il decreto in legge apportandovi, se lo ritiene necessario, eventuali modificazioni, oppure a respingere la proposta, determinando così la caducazione del decreto con effetti retroattivi. L’ultima ipotesi si verifica anche nel caso in cui il parlamento non si esprime in nessun senso sul decreto.
Conseguenze della mancata conversione
Stabilendo conseguenze così radicali in caso di mancata conversione del decreto in legge, i costituenti attribuirono al parlamento la facoltà di approvare, solo in questo caso, una legge tramite cui sanare i rapporti giuridici medio tempore fondati sul decreto emanato dal governo. Il terzo comma dell’articolo 77 sancisce infatti che le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti: esse, dunque, hanno la possibilità di eliminare l’effetto retroattivo in caso di mancata conversione del decreto legge.
Casi straordinari e urgenza
I casi straordinari di necessità e d’urgenza in cui il governo può adottare di propria iniziativa provvedimenti provvisori con forza di legge sono circoscritti alle situazioni in cui il parlamento non può esercitare la funzione legislativa. Ciò costituisce una decisione eccezionale, la quale deve essere pertanto sottoposta rapidamente all’attenzione del parlamento (entro il giorno stesso).
Il concetto di «urgenza» stabilito dai costituenti nell’articolo 77 non riguarda l’urgenza politica, bensì l’urgenza oggettiva che persiste nel caso in cui, ad esempio, viene richiesto in poche ore di adottare misure per le quali il parlamento è impossibilitato ad esprimersi entro breve tempo. Solo ed esclusivamente in questi contesti il governo può adottare di propria iniziativa la funzione legislativa.
Abusi e interventi della Corte
Il tentativo di leggere questi presupposti sul piano della spendibilità politica, dunque non sul piano dell’urgenza oggettiva, ha determinato negli anni diversi abusi legislativi da parte del governo.
La Corte è stata costretta ad intervenire in diverse occasioni per arginare tali abusi.
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione principale dei decreti legge secondo l'articolo 77 della Costituzione?
- Cosa succede se un decreto legge non viene convertito in legge entro sessanta giorni?
- In quali situazioni il governo può adottare decreti legge?
- Quali sono le conseguenze degli abusi legislativi riguardanti i decreti legge?
I decreti legge sono iniziative legislative autonome del governo attuabili solo in "casi straordinari di necessità e d’urgenza" e devono essere presentati per la conversione alle Camere entro il giorno stesso della loro emanazione.
Se un decreto legge non viene convertito entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, perde efficacia retroattivamente e il Parlamento può approvare una legge per regolare i rapporti giuridici sorti in base al decreto non convertito.
Il governo può adottare decreti legge solo in situazioni di "casi straordinari di necessità e d’urgenza" quando il Parlamento non può esercitare la funzione legislativa, richiedendo misure immediate.
Gli abusi legislativi da parte del governo, che tentano di giustificare l'uso dei decreti legge per motivi politici anziché per urgenza oggettiva, hanno portato a interventi della Corte per arginare tali pratiche.