Concetti Chiave
- Le strutture extralberghiere includono affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, escluse le strutture alberghiere.
- Gli affittacamere sono limitati a sei camere distribuite in massimo due appartamenti situati nello stesso stabile, fornendo alloggio e servizi complementari.
- Le case e appartamenti per vacanze sono immobili arredati affittati a turisti senza servizi centralizzati, con contratti non superiori a tre mesi.
- Le case per ferie sono gestite da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro, destinate a soggiorni per finalità sociali, culturali o assistenziali.
- I rifugi alpini offrono ospitalità in zone montane, possono essere gestiti da privati o enti pubblici e sono raggiungibili solo tramite sentieri o mulattiere.
Indice
Definizione di strutture extralberghiere
Dalla lettura dell’art. 6 della Legge quadro 1983, si ricava che sono da definire come strutture extralberghiere tutte le strutture ricettive che non sono riconducibili alla tipologia alberghiera. Esse sono: gli affittacamere, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. Nella ricettività extralberghiera rientrano anche i campeggi ed i villaggi turistici che, tuttavia, alcune regioni disciplinano separatamente come aziende ricettive all’aria aperta. Le funzioni amministrative sono attribuite in ogni caso ai Comuni che rilasciano le autorizzazioni all’esercizio dell’attività ricettiva e svolge compiti di vigilanza e di controllo.
Affittacamere e regolamentazione
Affittacamere - In base alla Legge quadro sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati collocati nello stesso stabile nei quali si fornisce alloggio e servizi complementari.(art, 6 comma 9, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Case e appartamenti per vacanze
Case e appartamenti per vacanze – Si tratta di immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni, con contratti non superiori a tre mesi consecutivi. (art, 6 comma 10, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Case per ferie – sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro e per conseguire finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Rientrano in questa categorie anche le strutture gestite dalle aziende per i propri dipendenti e dai propri familiari. (art, 6 comma 11, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Ostelli della gioventù e autorizzazioni
Ostelli della gioventù – si tratta di strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani (art, 6 comma 12, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217) . L’autorizzazione rilasciata dal Comune è preceduta da una convenzione con l’ente che gestisce la struttura in cui sono indicati si soggetti che possono utilizzare l’ ostello, il regolamento interno ed il tipo di gestione.
Rifugi alpini e gestione
Rifugi alpini – Sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane in alta quota, fuori dai centri abitati (art, 6 comma 12, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217). Sono raggiungibili per mezzo di mulattiere, sentieri, ghiacciai o morene. Possono essere gestiti da privati, da associazioni operanti nel settore dell’alpinismo o da enti pubblici come il CAI. In molte leggi regionali, vengono fornite ulteriori specificazioni, quali l’altezza sul livello del mare.
La legge prevede che le singole Regioni possano individuare ulteriori strutture extralberghiere con caratteristiche particolari, determinate da esigenze locali
Domande da interrogazione
- Cosa si intende per strutture extralberghiere secondo la Legge quadro 1983?
- Quali sono le caratteristiche degli affittacamere secondo la normativa?
- Come sono definiti e gestiti gli ostelli della gioventù?
- Quali enti possono gestire i rifugi alpini e quali sono le loro caratteristiche?
Le strutture extralberghiere sono tutte le strutture ricettive non riconducibili alla tipologia alberghiera, come affittacamere, case per vacanze, ostelli e rifugi alpini, con funzioni amministrative attribuite ai Comuni (art. 6).
Gli affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere in massimo due appartamenti nello stesso stabile, che offrono alloggio e servizi complementari (art. 6 comma 9).
Gli ostelli della gioventù sono strutture attrezzate per il soggiorno dei giovani, con autorizzazione comunale e convenzione che stabilisce le modalità di utilizzo e gestione (art. 6 comma 12).
I rifugi alpini offrono ospitalità in zone montane e possono essere gestiti da privati, associazioni alpinistiche o enti pubblici, con specifiche regionali riguardanti l'altezza sul livello del mare (art. 6 comma 12).