Concetti Chiave
- Dal 2001, ogni Regione ha uno statuto approvato dal Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione, che definisce il governo e l'organizzazione della Regione.
- Il procedimento di approvazione dello statuto richiede due deliberazioni a maggioranza assoluta e può essere soggetto a referendum popolare se richiesto.
- Il quorum strutturale è necessario per l'approvazione dello statuto, richiamando l'idea di doppia lettura della revisione costituzionale.
- Lo statuto regionale è considerato un atto sovraordinato rispetto alla legge regionale, con la Corte costituzionale che verifica la sua conformità.
- Lo statuto si colloca al vertice del sistema gerarchico regionale, fungendo da fonte interposta tra legge statale e legge regionale.
Evoluzione dello statuto regionale
Fino al 2001 era previsto che lo statuto fosse redatto dal consiglio regionale ma approvato da una legge statale.
Oggi, invece, l’articolo 123 stabilisce che ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Procedura di approvazione e revisione
Il procedimento di approvazione e revisione degli statuti consta di due fasi: una necessaria e l’altra eventuale. Inoltre, mentre prima lo statuto era redatto dal consiglio regionale ma approvato tramite una legge statale, oggi, sulla base di quanto sancito dall’attuale articolo 123 (parte necessaria), «lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi» (quorum strutturale).
Il procedimento sopra indicato richiama, anche se con modalità differenti, la procedura di revisione costituzionale.
Ciascuna delle due deliberazioni richieste per l’approvazione dello statuto regionale necessita il quorum strutturale (cioè la maggioranza assoluta). Ciò richiama l’idea di doppia lettura evocata dall’articolo 138 della costituzione: le due procedure, però, presentano molti elementi di differenziazione.
Conformità e gerarchia normativa
I contenuti dello statuto e la sua approvazione tramite procedura aggravata ne fanno un atto fonte a competenza specializzata e sovraordinata rispetto alla legge regionale. Spetta pertanto alla Corte costituzionale valutare la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto: in questo caso si parla di «ipotesi di incostituzionalità derivata». Lo statuto si configura quindi come fonte interposta tra legge statale e legge regionale. Quest’ultima è approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale, incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale (ai sensi del primo comma dell’articolo 117)
Sulla base di quanto descritto, dunque, è possibile collocare lo statuto regionale al vertice di un ipotetico sistema gerarchico regionale.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale novità introdotta dall'articolo 123 riguardo all'approvazione dello statuto regionale?
- Qual è la procedura per la revisione dello statuto regionale?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale in relazione allo statuto regionale?
L'articolo 123 stabilisce che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge a maggioranza assoluta, eliminando la necessità di approvazione da parte di una legge statale, come avveniva fino al 2001.
La revisione dello statuto avviene in due fasi: due deliberazioni da parte del Consiglio regionale, distanziate di almeno due mesi, e può essere sottoposta a referendum popolare se richiesto da un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
La Corte costituzionale ha il compito di valutare la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto, considerando quest'ultimo come una fonte interposta tra legge statale e legge regionale, con competenza specializzata e sovraordinata.