Concetti Chiave
- Il Corano è la fonte principale della shari’a, stabilendo limiti e diritti divini che guidano la società musulmana, senza esaurire l'intero diritto.
- La Sunna rappresenta il comportamento esemplare del Profeta e funge da commentario al Corano, senza contraddirlo.
- Ijma’ è il consenso comunitario che conferisce validità religiosa universale, basato su testi del Corano o della Sunna, sebbene ci siano divergenze su chi possa stabilirlo.
- Qiyas è il ragionamento analogico che permette di applicare regole a nuovi casi, mantenendo una certa flessibilità interpretativa rispetto alla rivelazione.
- L'ijtihad consente l'autonomo sforzo razionale sulle fonti del diritto, offrendo un margine di interpretazione umana nel contesto della legge islamica.
Indice
Il ruolo del Corano
Si hanno quattro fondamenti del diritto, gli usul al-fiqh, il cui studio è puramente metodologico:
1) Corano: Costituisce l’elemento essenziale per la shari’a. Essendo parola diretta di Dio, le sue norme e le sue regole rappresentano i limiti che l’uomo non può superare (hudud) e i diritti che Dio riserva a se stesso (huquq). Gli hudud sono quindi i limiti invalicabili su cui si regge la società. Ciò che importa maggiormente non sono le singole regole o sanzioni, quanto il principio generale che le sottende: in uno stato musulmano, retto secondo l’ispirazione religiosa, è necessario giudicare a partire dalla shari’a, senza per ciò considerarla come qualcosa che esaurisce tutta la casistica del diritto e nemmeno come un corpus irrigidito e al di fuori del tempo.
L'importanza della Sunna
2) Sunna: il comportamento del Profeta, che ha valore esemplare e vincolante per ogni singolo credente. Il problema del rapporto tra Corano e Sunna, in caso di contraddizioni tra di loro, si deve considerare che la Sunna è considerata come commentario al Corano, ma il contrario è falso. La Sunna non può contraddire il Corano quindi, ma se tra i due esiste discrepanza, è il Corano che deve essere interpretato in modo tale da non risultare antitetico con la Sunna.
Il consenso comunitario nell'ijma'
3) Ijma’: il consenso comunitario. Tale concetto risponde al dilemma se si può o meno ottenere una conoscenza religiosa universalmente valida al di là di Corano e Sunna. Ci si basa su un hadith di Muhammad, che avrebbe affermato che “La mia Comunità non si metterà mai d’accordo su un errore”. Quindi il consenso unanime della Comunità rende una conoscenza certa e infallibile. È un elemento costitutivo di quel “carisma comunitario” caratteristico della umma. Quando l’impero islamico si estese, era impossibile ottenere il consenso di tutta la Comunità, quindi viene introdotto il concetto di ijma’, che diventa il consenso di alcuni giuristi di una determinata epoca su determinate questioni. E sempre e comunque basato su un testo del Corano o della Sunna. Problematico è stabilire chi debba avere l’autorità di sancire il consenso, e non si è raggiunta uniformità di opinioni al riguardo tra ‘ulema.
Qiyas e il ragionamento analogico
4) Qiyas: il ragionamento analogico. Una sorta di sillogismo aristotelico. Cioè applicare a una situazione o a un atto nuovi la regola che disciplina una situazione o un atto già noti e che trova il suo fondamento in un testo. Deve esserci somiglianza tra i due casi, oppure la regola a cui si fa riferimento (‘illa) deve essere legittima anche per il nuovo caso in esame. Il qiyas consente di effettuare estensioni analogiche che possono allontanarsi dalla letteralità della rivelazione e lascia un certo spazio al ragionamento umano autonomo. È possibile esercitare l’ijtihad, cioè l’autonomo sforzo razionale sulle fonti del diritto.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del Corano nella shari’a?
- Come si relazionano il Corano e la Sunna?
- Che cos'è l'ijma’ e quale problema presenta?
- In cosa consiste il qiyas e quale spazio lascia al ragionamento umano?
Il Corano costituisce l'elemento essenziale per la shari’a, rappresentando i limiti invalicabili (hudud) e i diritti riservati a Dio (huquq). È fondamentale giudicare a partire dalla shari’a in uno stato musulmano, senza considerarla un corpus rigido e fuori dal tempo.
La Sunna è considerata un commentario al Corano e non può contraddirlo. In caso di discrepanze, il Corano deve essere interpretato in modo da non risultare antitetico con la Sunna.
L'ijma’ è il consenso comunitario che rende una conoscenza certa e infallibile. Il problema principale è stabilire chi abbia l'autorità di sancire tale consenso, poiché non c'è uniformità di opinioni tra gli ‘ulema.
Il qiyas è il ragionamento analogico che applica regole note a nuovi casi simili, permettendo estensioni che si allontanano dalla letteralità della rivelazione. Consente l'ijtihad, ovvero lo sforzo razionale autonomo sulle fonti del diritto.