Rosabianca 88
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Concetti Chiave

  • Il disciplinare del vino Grignolino d'Asti DOC definisce specifiche condizioni per la produzione, inclusa la base ampelografica e il legame con l'ambiente geografico.
  • La zona di produzione del Barbaresco DOCG copre i comuni di Barbaresco, Neive e Tresio nella provincia di Cuneo, utilizzando esclusivamente il vitigno Nebbiolo.
  • Le etichette dei vini devono includere indicazioni obbligatorie come il titolo alcolico volumico, il tenore di zuccheri residui e il simbolo comunitario per DOP e IGP.
  • Le menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP, come Passito o Riserva, sono previste dal disciplinare di produzione e possono essere incluse nelle etichette.
  • I termini che descrivono i metodi di produzione, come fermentato in barrique o invecchiato in botte, possono essere utilizzati sulle etichette per descrivere il processo produttivo.

Disciplinare del vino

Il disciplinare del vino a denominazione di origine controllata (DOC) “Grignolino d’Asti” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti del citato disciplinare. In particolare il disciplinare specifica: la base ampelografica, la zona di produzione delle uve, le norme per la viticoltura, le norme per la vinificazione, le caratteristiche al consumo, il legame con l’ambiente geografico. Base ampelografica: specifica che per quel determinato vino si possono usare certe quantità minime e massime di uve (vitigni). Il Barbaresco riserva è una tipologia del vino barbaresco a DOCG. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a DOCG “Barbaresco” include l’intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Tresio ricadenti nella provincia di Cuneo. Il volume alcolimetro minimo complessivo e di 12,5 gradi. Il vitigno esclusivo per il Barbaresco è il Nebbiolo considerato il più nobile vitigno d’Italia. Da questo vitigno nascono il Barbaresco e il Barolo. L’etichettatura del vino (“senza origine”, DOP, IGP, Varietale) deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie: designazione della categoria (può essere omessa per i vini DOP O IGP); per i vini DOP: espressione “denominazione di origine protetta” oppure sigle DOC ODOCH o DOP; nome della denominazione di origine protetta. Per i vini IGP espressione “indicazione geografica protetta” oppure le sigle IGT o IGP; nome della indicazione geografica protetta. - Titolo alcol volumico effettivo (in unità o mezze unità percentuali con la cifra seguita da % Vol; - Tenore di zuccheri residui (secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce); - Simbolo comunitario per i vini DOP e IGP; - Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (se previsti dal disciplinare di produzione es. Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva); - Nome dell’azienda (diversa dal nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore); - Termini che si riferiscono a metodi di produzione (fermentato in barrique, invecchiato o maturato in botte).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche principali del disciplinare del vino "Grignolino d’Asti"?
  2. Il disciplinare del vino "Grignolino d’Asti" specifica la base ampelografica, la zona di produzione delle uve, le norme per la viticoltura e vinificazione, le caratteristiche al consumo e il legame con l’ambiente geografico.

  3. Qual è il vitigno esclusivo per la produzione del Barbaresco DOCG?
  4. Il vitigno esclusivo per la produzione del Barbaresco DOCG è il Nebbiolo, considerato il più nobile vitigno d’Italia.

  5. Quali informazioni devono essere incluse nell'etichettatura dei vini DOP e IGP?
  6. L'etichettatura dei vini DOP e IGP deve includere la designazione della categoria, il titolo alcol volumico effettivo, il tenore di zuccheri residui, il simbolo comunitario, le menzioni tradizionali, il nome dell’azienda e termini relativi ai metodi di produzione.

Domande e risposte