Concetti Chiave
- Il disciplinare del vino Grignolino d'Asti DOC definisce specifiche condizioni per la produzione, inclusa la base ampelografica e il legame con l'ambiente geografico.
- La zona di produzione del Barbaresco DOCG copre i comuni di Barbaresco, Neive e Tresio nella provincia di Cuneo, utilizzando esclusivamente il vitigno Nebbiolo.
- Le etichette dei vini devono includere indicazioni obbligatorie come il titolo alcolico volumico, il tenore di zuccheri residui e il simbolo comunitario per DOP e IGP.
- Le menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP, come Passito o Riserva, sono previste dal disciplinare di produzione e possono essere incluse nelle etichette.
- I termini che descrivono i metodi di produzione, come fermentato in barrique o invecchiato in botte, possono essere utilizzati sulle etichette per descrivere il processo produttivo.
Disciplinare del vino
Il disciplinare del vino a denominazione di origine controllata (DOC) “Grignolino d’Asti” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti del citato disciplinare. In particolare il disciplinare specifica: la base ampelografica, la zona di produzione delle uve, le norme per la viticoltura, le norme per la vinificazione, le caratteristiche al consumo, il legame con l’ambiente geografico. Base ampelografica: specifica che per quel determinato vino si possono usare certe quantità minime e massime di uve (vitigni). Il Barbaresco riserva è una tipologia del vino barbaresco a DOCG. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a DOCG “Barbaresco” include l’intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Tresio ricadenti nella provincia di Cuneo. Il volume alcolimetro minimo complessivo e di 12,5 gradi. Il vitigno esclusivo per il Barbaresco è il Nebbiolo considerato il più nobile vitigno d’Italia. Da questo vitigno nascono il Barbaresco e il Barolo. L’etichettatura del vino (“senza origine”, DOP, IGP, Varietale) deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie: designazione della categoria (può essere omessa per i vini DOP O IGP); per i vini DOP: espressione “denominazione di origine protetta” oppure sigle DOC ODOCH o DOP; nome della denominazione di origine protetta. Per i vini IGP espressione “indicazione geografica protetta” oppure le sigle IGT o IGP; nome della indicazione geografica protetta. - Titolo alcol volumico effettivo (in unità o mezze unità percentuali con la cifra seguita da % Vol; - Tenore di zuccheri residui (secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce); - Simbolo comunitario per i vini DOP e IGP; - Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (se previsti dal disciplinare di produzione es. Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva); - Nome dell’azienda (diversa dal nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore); - Termini che si riferiscono a metodi di produzione (fermentato in barrique, invecchiato o maturato in botte).Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche principali del disciplinare del vino "Grignolino d’Asti"?
- Qual è il vitigno esclusivo per la produzione del Barbaresco DOCG?
- Quali informazioni devono essere incluse nell'etichettatura dei vini DOP e IGP?
Il disciplinare del vino "Grignolino d’Asti" specifica la base ampelografica, la zona di produzione delle uve, le norme per la viticoltura e vinificazione, le caratteristiche al consumo e il legame con l’ambiente geografico.
Il vitigno esclusivo per la produzione del Barbaresco DOCG è il Nebbiolo, considerato il più nobile vitigno d’Italia.
L'etichettatura dei vini DOP e IGP deve includere la designazione della categoria, il titolo alcol volumico effettivo, il tenore di zuccheri residui, il simbolo comunitario, le menzioni tradizionali, il nome dell’azienda e termini relativi ai metodi di produzione.