Concetti Chiave
- La scelta degli animali deve considerare la loro adattabilità alle condizioni di allevamento e resistenza alle malattie, con preferenza per razze autoctone e convenzionali.
- Gli animali acquistati devono provenire da allevamenti biologici, con possibilità di inserire suinetti da allevamenti convenzionali se di peso inferiore ai 25 kg.
- L'alimentazione deve puntare sulla qualità, rispettando le esigenze nutritive degli animali nei diversi momenti fisiologici, e utilizzare alimenti biologici.
- Almeno il 35% della sostanza secca annuale deve provenire dall'azienda o dal comprensorio biologico, con possibilità di deroghe per alimenti in conversione.
- È vietata l'aggiunta di antibiotici, coccidiostatici e stimolatori della crescita nei mangimi; sono consentite solo materie prime vegetali, minerali e vitaminiche specificate dalla normativa.
E’ di fondamentale importanza scegliere animali che meglio si adattano alle specifiche condizioni di allevamento e che presentino una migliore resistenza alle malattie. Possono essere impiegate razze autoctone (es. la Cinta senese, la Calabrese, La Mora Romagnola,..) anche se di difficile reperimento, perché ormai vicine alla soglia di estinzione. Inoltre, possono essere allevate razze convenzionali evitando gli utilizzi di animali portatori di patologie specifiche connesse alla produzione intensiva (es.
PSE, PSS,..). Gli animali acquistati devono provenire da allevamenti biologici. Nel caso in cui non fosse possibile trovare animali provenienti da allevamenti biologici si possono introdurre suinetti provenienti da allevamento convenzionale, ma con un peso inferiore ai 25 kg.
Alimentazione
L’alimentazione deve essere finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che a spingere verso una massimizzazione produttiva, tutto nel rispetto delle esigenze nutritive dell’animale nei vari momenti fisiologici.
Gli animali devono essere alimentati con alimentari biologici. Il decreto applicativo prevede che almeno il 35% della sostanza secca della razione annuale provenga dall’azienda stessa o dal comprensorio biologico. Ci sono poi deroghe che permettono il ricorso ad alimenti che provengono da aziende in fase di conversione fino ad un massimo del 30%. Tale percentuale sale al 60% se derivano dalla propria azienda. Inoltre era possibile, deroga scaduta nel 2005, l’impiego del 20% della sostanza secca, su base annuale, di alimenti convenzionali. Le componenti di origine non biologica devono essere accompagnate da analisi attestanti che il prodotto non contenga organismi geneticamente modificati (OGM).
Nella razione giornaliera dei suini devono essere aggiunti foraggi freschi, affienati o insilati (Reg. CE 2092/91,all.I).
I suinetti devono essere alimentati con latte materno, almeno fino al 40° girono.
Non è consentito aggiungere nei mangimi, antibiotici, coccidiostatici, medicamenti o altre sostanze che stimolino la crescita o le produzioni. Le materie prime vegetali, minerali e di integrazione vitaminica che si possono utilizzare, sono elencate nella Reg. CE 1802/99.
Domande da interrogazione
- Quali sono le razze di animali consigliate per l'allevamento biologico?
- Quali sono le linee guida per l'alimentazione degli animali in un allevamento biologico?
- Quali restrizioni esistono sull'uso di additivi nei mangimi per suini?
È consigliato scegliere razze autoctone come la Cinta senese, la Calabrese e la Mora Romagnola, nonostante siano difficili da reperire perché vicine all'estinzione. Si possono anche allevare razze convenzionali, evitando animali con patologie legate alla produzione intensiva.
Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici, con almeno il 35% della sostanza secca proveniente dall'azienda stessa o dal comprensorio biologico. È possibile utilizzare alimenti da aziende in conversione fino al 30%, e le componenti non biologiche devono essere prive di OGM.
Non è consentito aggiungere antibiotici, coccidiostatici, medicamenti o altre sostanze che stimolino la crescita nei mangimi. Le materie prime vegetali, minerali e di integrazione vitaminica utilizzabili sono specificate nella Reg. CE 1802/99.