UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA LMG01
INSEGNAMENTO DI
DIRITTO TRIBUTARIO
TRIBUTI MINORI: L’IMPOSTA
RELATORE: CANDIDATO:
Rosario Bianco Giorgio Sgandurra
Ch.mo Prof. Matricola 0802200836
Anno Accademico 2023/24
INDICE
Introduzione ..................................................................................................................... 2
Capitolo I: I SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE ........................... 7
1.1 La soggettività tributaria ...................................................................................... 7
1.2 I soggetti passivi ................................................................................................ 14
1.3 Il sostituto d’imposta.......................................................................................... 35
Capitolo II: I TRIBUTI ................................................................................................. 41
2.1 Le imposte .............................................................................................................. 41
2.2 Le tasse................................................................................................................... 61
2.3 I monopoli fiscali .................................................................................................... 63
Capitolo III: I TRIBUTI MINORI ................................................................................ 66
3.1 Le tasse automobilistiche, sulle radiodiffusioni e sugli intrattenimenti .................... 66
3.2 Tasse universitarie, scolastiche ed erariali sugli aeromobili privati .......................... 67
3.3 Le tasse di terminale, diritti di approdo e servizi di assistenza in volo ..................... 68
3.4 L’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali ............................... 68
Bibliografia ..................................................................................................................... 70
1
Introduzione
Oggetto del presente elaborato è “l’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e
patrimoniali”. Trattasi di imposta diretta di carattere straordinario, istituita per fronteggiare
problematiche sorte nel corso degli anni, al fine di incrementare le entrate pubbliche, nel
pieno rispetto della capacità contributiva statuita dall’art. 53 della Costituzione italiana.
Quest’ultimo concetto è alla base del Diritto Tributario, poiché il fine ultimo dello stesso
consiste nel garantire il funzionamento dell’intero sistema Paese, mediante la partecipazione
dei contribuenti (soggetti passivi).
Fondamentale dunque appare il concetto di “soggettività tributaria”. Con essa si intende la
posizione che le parti assumono nel rapporto tributario, ovvero la capacità di essere titolare
di diritti e doveri in ambito tributario. E’ facile intuire dunque lo stretto legame intercorrente
tra soggettività tributaria e capacità giuridica.
La capacità giuridica in ambito tributario è intesa in senso più ampio rispetto alla normativa
civilistica. In merito si sono contrapposte le seguenti tesi:
- Tradizionalista: persone fisiche e persone giuridiche sono considerate dotate di
soggettività tributaria. Anche gli enti privi di personalità giuridica sono considerati
soggetti tributari (associazioni, società di persone).
- Normativista: gli enti senza personalità giuridica non godono di soggettività
tributaria, la stessa è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche appartenenti ad
esse (finzione giuridica).
Ciò premesso, il rapporto tributario prevede la presenza di 2 soggetti, uno attivo e l’altro
passivo. 2
Il soggetto attivo in ambito tributario è rappresentato dalla Amministrazione Finanziaria;
essa agisce mediante 3 Agenzie, dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, vigilate dal
MEF:
1) Agenzia delle Entrate: si occupa di gestire i vari tributi nonché svolge un’attività di
verifica su quanto denunciato dai contribuenti;
2) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si occupa di quanto attiene agli scambi
internazionali, accise e monopoli;
3) Agenzia del Demanio: gestisce gli immobili di proprietà erariale.
Ad esse si affianca l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (controllata dall’Agenzia delle
Entrate), la quale si occupa dell’attività di riscossione.
Il soggetto passivo in ambito tributario è rappresentato dal contribuente. In relazione a
quest’ultimo occorre distinguere il contribuente di diritto, ovvero il soggetto in capo a cui
sorge l’obbligazione tributaria dal contribuente di fatto, cioè il soggetto tenuto ad adempiere
un’obbligazione per conto di terzi (es. sostituto d’imposta).
L’obbligazione tributaria nasce dalla legge, essa si sostanzia tuttavia al verificarsi di
determinate condizioni (presupposto d’imposta). I principi cardini della obbligazione
tributaria li ritroviamo nella Costituzione:
- Art. 23: riserva di legge “nessun tributo può essere imposto se non vi è una legge ad
introdurlo”;
- Art. 53: capacità contributiva e progressività “tutti sono tenuti a contribuire in
relazione alla propria capacità contributiva (reddito); il sistema tributario è informato
a carattere progressivo (all’aumentare del reddito, la contribuzione aumenta in modo
più che proporzionale). 3
La legge individua inoltre altre figure, quali “il sostituto d’imposta” ed il “responsabile
d’imposta”, ossia soggetti tenuti ad adempiere all’obbligazione e/o responsabili solidalmente
con il contribuente.
Ciascun soggetto è dotato di domicilio fiscale, esso rappresenta il centro d’imputazione dei
rapporti tributari. Per le persone fisiche corrisponde alla residenza, per le persone giuridiche
corrisponde alla sede legale.
Il sostituto d’imposta è il soggetto obbligato al pagamento di tributi per conto di altri (es.
datore di lavoro che effettua trattenute in busta paga). Esso assume funzione di garanzia per
l’erario, semplificando l’attività di riscossione.
Il sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti al sostituito, effettua “ritenute”. Le ritenute
possono essere:
- A titolo di acconto: ritenuta a copertura parziale dell’imposta dovuta dal sostituito, il
quale provvederà ad effettuare conguagli autonomamente;
- A titolo di imposta: ritenuta a copertura totale dell’imposta dovuta dal sostituito.
Sono assoggettati a ritenuta i seguenti compensi: lavoro dipendente; lavoro autonomo;
dividendi; altri redditi di capitali. Il sostituto d’imposta corrisponderà al sostituito, il
compenso al netto della ritenuta applicata. Ai fini tributari vi è una completa sostituzione
passiva, poiché l’obbligazione trasla in capo al sostituto quale unico responsabile.
In seconda analisi, sono stati analizzati i Tributi. Con il termine tributo, vanno intese quelle
prestazioni imposte volte a finanziare gli enti percettori in virtù di un dovere solidaristico
gravante sui contribuenti, cui corrisponde una posizione di supremazia da parte dell’ente
pubblico.
I tributi sono suddivisi in: Imposte, tasse e monopoli fiscali.
Le “imposte” sono prelievi coattivi di ricchezza. Esse sono suddivise in:
4
- Imposte dirette: colpiscono direttamente il reddito del contribuente. Le principali
imposte dirette sono Irpef, Ires, Irap.
- Imposte indirette: colpiscono i trasferimenti di ricchezza. Le principali imposte
indirette sono Iva ed Imposta di Registro.
Le “tasse” consentono la fruizione di servizi e/o opere pubbliche ad un costo contenuto (es.
tasse universitarie).
La differenza sostanziale tra Imposte e tasse, sta nel fatto che queste ultime nascono su base
volontaria mentre le prime constano in prelievi coattivi.
Con il termine “monopolio” si definisce quella forma di mercato in cui un solo soggetto può
vendere un bene o prestare un servizio, determinandone pertanto liberamente il prezzo. Vi
sono 2 forme di monopolio:
- monopolio di fatto: determinato da una particolare situazione del mercato che lascia
ad un solo imprenditore la produzione di un bene o servizio;
- monopolio di diritto: scaturisce da una norma di legge che, vietando ai privati di
svolgere un’attività economica, nel contempo, la riserva in via esclusiva allo Stato o
ad un altro ente pubblico. Nei monopoli di diritto rientra il “monopolio fiscale”.
Tra le finalità che possono indurre all’istituzione di un monopolio vi è quella di attribuire
all’erario parte dei corrispettivi che derivano dalla vendita in regime di monopolio di
determinati beni.
Attualmente i principali monopoli fiscali in vigore nel nostro Paese sono quello relativo ai
tabacchi e quello relativo ai giochi e alle lotterie.
E’ infine opportuno citare altri tributi, considerati minori, rispetto quelli sopraindicati.
Tra essi possiamo menzionare la “tassa automobilistica” che colpisce i soggetti possessori
di un veicolo iscritto nei pubblici registri; la “tassa sulle radiodiffusioni”, dovuta per il
5
semplice possesso di un apparecchio TV a favore dell’ente radiotelevisivo. L’importo del
canone varia a seconda che dell’apparecchio si faccia un uso privato (abbonamento
ordinario) o al di fuori dell’ambito familiare, ossia in bar, ristoranti ecc. (abbonamento
speciale); “l’imposta sugli intrattenimenti”, la quale colpisce gli intrattenimenti, i giochi ed
altre attività previste dalla legge, che si svolgono nel territorio dello Stato. Soggetto passivo
è chiunque organizzi gli intrattenimenti e le altre attività colpite da imposta ovvero esercitati
case da gioco. 6
Capitolo I:
I SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
La soggettività tributaria
1.1
Il rapporto obbligatorio tributario, così come quello civilistico, presuppone l’esistenza di due
parti: Il soggetto attivo, detto creditore, titolare del credito d’imposta;
Il soggetto passivo, detto debitore, sul quale grave l’onere di adempiere
l’obbligazione tributaria secondo le disposizioni di legge.
Tali soggetti sono titolari di situazioni giuridiche soggettive nell’ambito del rapporto
giuridico d’imposta e pertanto dotati della cosiddetta “soggettività tributaria”.
Nella concezione tradizionale della soggettività e della personalità giuridica, il rapporto
giuridico era inteso come una relazione stabile e definita da parte dell’ordinamento, che si
svolgeva tra due soggetti; secondo questa concezione, il “soggetto attivo” aveva il diritto ad
una determinata prestazione da parte dell’altro, definito quest’ultimo “soggetto passivo”. In
1
sintesi, il soggetto giuridico è suscettibile di imputazione, dal punto di vista attivo o passivo,
2
di rapporti giuridici .
Vista la peculiare finalità delle imposte di fronteggiare la necessità dello Stato, la dottrina
riteneva che la soggettività tributaria avesse un’estensione superiore a quella di diritto civile.
L’idea era quello di giustificare e legittimare il fatto che il legislatore fiscale imputasse una
1 A. Felzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano 1939; F. Santoro Passarelli, Lineamenti di
diritto civile – Persone fisiche, Padova, 1940.
2 A. Felzea, Capacità (teoria generale) in Enz. Dir., VI, Milano 1960.
7 3
soggettività passiva anche ad entità prive di capacità giuridica civilistica , ma tale
concezione è venuta meno nel tempo: con l’accoglimento dell’orientamento di parificare la
4
soggettività passiva del rapporto d’imposta a quella di diritto comune , anche in virtù del
fatto che la stessa dottrina civilista giunse alla conclusione che si potesse legittimare la
soggettività anche ad entità prive di personalità giuridica. A tal proposito, ci sono state
diverse opinioni espresse circa il rapporto tra il soggetto e l’ordinamento giuridico o parti di
esso, così come sulle nozioni di persona fisica e persona giuridica – in particolare relative a
quest’ultima – al fine di individuarne ampiezza, qualità e soprattutto conseguenze. Alcune
di queste ricostruzioni hanno negato la soggettività agli enti collettivi, parificando l’attività
di questi a quella degli individui in essi operanti. La contrapposizione tra la persona
giuridica, connotata per forza di cose da una dose di finzione, e gli individui, ha comunque
continuato a rivestire un forte ruolo di centralità, in virtù della comune convinzione relativa
alla posizione preminente dell’individuo nell’ordinamento giuridico, inteso come
congiunzione dell’intero sistema, nessuno ha mai seriamente dubitato dell’idoneità a
diventare centro di imputazione di interessi e di norme.
In prima battuta, si può concordare con chi ritiene che la soluzione al problema della
personalità e la soggettività degli enti collettivi nel diritto tributario sia incentrato intorno al
collegamento intercorrente tra il presupposto, i metodi di interpretazione utilizzati e le
5
finalità perseguite . Parlando di capacità giuridica, nella definizione contenuta nell’art. del
codice civile, il dato letterale ci dice che si acquista sin dalla nascita e si designa una marcata
caratteristica del soggetto in quanto destinatario di effetti giuridici. Da questa
3 A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1953, p. 83 e ss; G.A. Micheli, Soggettività tributaria
e categorie civilistiche, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., 1977, I, p.419 e ss; Idem, Corso di diritto tributario,
Torino, p.127.
4 E. Giardina, La capacità giuridica tributaria degli enti collettivi non personificati, in Riv. Dir. Fin. e Sc.
Fin., 1962, I, p. 269 e ss; F. Gallo, La soggettività ai fini Irpeg, in Commentario al TUIR ed altri scritti –
studi in memoria di Granelli, Roma – Milano,1990, p. 517 e ss.
5 A. Falzea, Capacità (teoria generale), cit.; R. Bolaffi, La società semplice, Milano, 1947.
8
interpretazione, infatti, è tata desunta l’impostazione in base alla quale, ad oggi, la capacità
giuridica consiste nell’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti, doveri ed altre
6
situazioni giuridicamente rilevanti .
Prendendo spunto da ciò, nel tempo sono state numerose le teorie elaborate con riferimento
7
alla soggettività , con lo scopo di capire l’evoluzione verso l’attuale concezione della
capacità giuridica e dei suoi riflessi nella determinazione di una nozione di soggettività
accolta in via per lo più generale. 8
Tra le varie elaborazioni che si sono susseguite nel tempo ce n’era una detta “organica” o
“tradizionale” che vedeva il soggetto dotato ex se di capacità e soggettività in virtù della
quale l’essere soggetto giuridico sarebbe consistito nell’astratta possibilità di essere
9
destinatario di effetti giuridici all’interno dell’ordinamento , senza correlazione alcuna con
il singolo atto o fatto: in questa maniera, la soggettività sarebbe venuta a coincidere con la
capacità giuridica.
E’ proprio in questo contesta che era maturata l’esclusione della possibilità che esistesse una
capacità giuridica particolare, limitata soltanto ad alcuni rami dell’ordinamento, poiché
l’unica capacità giuridica possibili era quella generale, in assenza della quale veniva a
mancare la soggettività, seppur limitata soltanto ad alcuni settori dell’ordinamento: questa
assunzione era ritenuta valida, naturalmente, anche con lo sguardo rivolto al particolare
settore del diritto tributario, in contrasto con chi sottolineava che in tale ambito era
riconosciuta una soggettività passiva anche ad enti o soggetti che ne erano privi secondo il
10
diritto civile .
6 Si vedano, tra gli altri, F. Galgano, Istituzioni di diritto privato, CEDAM, 2004; A. Trabucchi, Istituzioni di
diritto civile, Padova, 1993, p. 61; P. Rescigno, Capacità di agire, in Novissimo Dig., II, Torino 1958, p. 861
e ss.
7 P. Perlingeri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972.
8 Una breve ed esaustiva ricognizione di tali elaborazioni viene effettuata da S. Fiorentino, Contributo allo
studio della soggettività tributaria, Ed. scientifiche italiane, 2000, p. 19 e ss.
9 S. Pugliatti, Gli istituti nel diritto civile, Milano, 1943; C.M. Bianca, Diritto civile, I, Le norme giuridiche, I
soggetti, Milano 1978; A. Felzea, Capacità (teoria generale), cit.
10 A.D. Giannini, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1937, p. 80 e ss.
9
In relazione all’aspetto della capacità di agire, questa veniva qualificata come evoluzione
della soggettività giuridica, vale a dire come possibilità di porre in essere fatti aventi un
valore giuridico: secondo tale schema, non avrebbe avuto senso parlare di capacità giuridica
senza fare riferimento ad un soggetto, mentre poteva ben esserci un soggetto di diritto privo
di capacità di agire.
La relazione appena descritta si riverberava su persone fisiche e persone giuridiche: le prime
certamente in grado di essere titolari di capacità giuridica, il ruolo delle seconde oggetto di
11
numero disquisizioni . In linea di massima, l’acquisto della personalità giuridica da parte di
un ente veniva generalmente ricollegato ad alcuni aspetti peculiari, quali lo scopo,
12
l’organizzazione, l’autonomia patrimoniale e l’alterità .
Lo scopo, infatti, avrebbe consentito di verificare la sussistenza di interessi di carattere
comune e collettivo, realizzabili soltanto attraverso un’attività svolta in via comune;
l’orga
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