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CAPITOLO UNO: DIVIETO DI ANATOCISMO
Il tema dell'Anatocismo è sempre stato negli anni al centro di diverse controversie in materia bancaria, con un particolare accento sui rapporti tra Banca e Cliente nell'ambito del conto corrente. Fino al 1999 l'art. 1283 del Codice Civile consentiva l'applicazione di diverse interpretazioni. L'espressione "... in mancanza di usi contrari"; infatti, non precludeva categoricamente la possibilità di applicazione degli interessi anatocistici, se si riteneva sussistente e opportuna, tale pratica poteva essere considerata ammissibile. La giurisprudenza, a partire dal 1999, diversamente da quanto accadeva in precedenza, ritenne che la continua applicazione di tale capitalizzazione faceva emergere delle problematiche non indifferenti, tanto da ritenerla da quel momento in poi una pratica scorretta, in violazione delle disposizioni generali dell'art. 1283 del Codice Civile. Attualmente per tutte le operazionibancarie è vietata qualsiasi forma di produzione di ulteriori interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca. Rimane invariato però il regime degli interessi di mora, interessi aggiuntivi previsti se il cliente non effettua il pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista del contratto; in merito a ciò si continua a fare riferimento a quanto previsto dal contratto e dalle norme del codice civile.
Nell'ambito dell'anatocismo bancario quando si parla di interessi si fa riferimento sia a quelli attivi (creditori), ossia quelli dovuti al cliente, maturati sulle somme depositate, sia a quelli passivi (debitori), con riferimento agli interessi dovuti dal cliente per l'utilizzo delle somme concessagli dalla banca.
Nuove disposizioni previste da Banca d'Italia
Le nuove disposizioni previste in materia, definite da Banca d'Italia, prevedono l'impossibilità da parte degli interessi debitori di produrre ulteriori interessi.
bene precisare inoltre come interessi debitori e creditori debbano essere calcolati con la medesima periodicità, ossia tenendo conto del medesimo intervallo temporale. Tale periodo non può ridursi ad un numero inferiore ai 12 mesi previsti nell’anno solare e il termine deve essere prefissato ad una certa data: il 31 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda gli interessi attivi, se previsto da contratto, potrebbe essere presente un vantaggio nei confronti del cliente che consente il calcolo degli stessi per un periodo inferiore all’anno. Il calcolo dell’interesse passivo invece deve essere previsto necessariamente per il 31 dicembre anche in presenza di contratti stipulati durante il corso dell’anno e in ogni caso anche al termine del rapporto. Tali interessi non sono però dovuti in data 31 dicembre bensì al 1° marzo dell’anno successivo. L’intermediario deve predisporre la comunicazione di quanto dovuto almeno 30 giorni prima.del giorno di riscossione. Le banche inoltre sono tenute, nell'ottica di tutela del cliente, a dare evidente separazione a interessi e capitale, in modo che quest'ultimo abbia sempre una visione chiara delle somme dovute a titolo di interesse, che non producono ulteriori interessi, e di quelle dovute a titolo di capitale, produttrici di interessi.CAPITOLO DUE: Decisione dell'arbitro Bancario e Finanziario N.11468 del 23 dicembre 2016
Banca Monte dei Paschi di Siena
IL FATTO
Il fatto presentato in sentenza mostra le lamentele, tramite due diversi ricorsi, della società, con riferimento al medesimo conto corrente, stipulato presso la Banca Monte Paschi, per l'applicazione impropria da parte di quest'ultima di tassi di interesse non precedentemente concordati su un'esposizione debitoria, per l'illegittima applicazione della commissione sull'accordato e della commissione di istruttoria veloce.
La suddetta società legittimata
Dall'art.120 comma II, richiede la restituzione degli interessi ingiustamente applicati e delle commissioni addebitate pari a euro 19.460,16 per il periodo dal 24/02/2014 al 31/12/2015 e consequenzialmente l'applicazione di una corretta valuta per il primo ricorso; per il secondo ricorso richiede la restituzione di euro 947,63 oltre agli interessi passivi maturati su tale somma per l'applicazione dell'istruttoria veloce.
Art 120 TUB comma II[... "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto."
per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto.luogo.”… ]Il legislatore del formulare questo comma è intento a sottolinearel’importanza della tutela del cliente, in questo caso una società, lasciando al CICRla libertà di scegliere le modalità e i criteri per la produzione di interessi. La sceltaricade sull’interesse di tutelare il cliente ai fini di regolare i rapporti traquest’ultimo e il sistema bancario nel suo complesso, cercando di affinare lediversità andando ad aumentare la fiducia reciproca.
Deve essere inoltre garantita alla clientela, nei rapporti di conto corrente o diconto di pagamento, l’applicazione della stessa periodicità di calcolo per interessidebitori e creditori, ai fini di non ricadere nelle problematiche precedentementeespresse in termini di anatocismo bancario. Nella sentenza presa in esame lasocietà richiede appunto il rimborso degli interessi ingiustamente applicatiricorrendo al richiamo del suddetto comma.
L'articolo si preoccupa inoltre di sottolineare l'importanza del divieto di anatocismo, vietando la produzione di interessi ulteriori sugli interessi debitori maturati in precedenza. Analizzando quanto lamenta la società in esame, viene spontaneo un ulteriore richiamo, quello all'art 118 del TUB inerente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. È infatti conveniente per la società sottolineare come gli interessi applicati sul conto corrente non siano quelli precedentemente accordati con l'intermediario, pertanto è lecita la richiesta di risarcimento. Tale articolo consente infatti nei contratti a tempo indeterminato la possibilità, tramite clausola approvata specificatamente per iscritto dal cliente (richiamo all'art.1341 c.c. e alle condizioni generali del contratto), di modificare unilateralmente i tassi, qualora sussista però un giustificato motivo. Il suddetto giustificato motivo viene interpretato tramiteDue tesi differenti; la prima loidentificata come una necessità/scelta della Banca stessa al fine di riequilibrare icosti, la seconda invece fa riferimento ad un motivo oggettivo e trasparente chescinde dai bisogni della Banca, ma legato ad esigenze esterne. L'obiettivo ultimorimane sempre la tutela del cliente.
Si evidenzia poi come qualsiasi modifica contrattuale deve esserecomunicata espressamente al cliente; le stesse modifiche inoltre non hannoefficacia immediata, bensì è necessario preavviso di due mesi in forma scritta omediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso.
Tale modifica si ritiene accettata se entro la data prevista il cliente non presentarichiesta di recesso.
Tuttavia nella sentenza presa in esame l'intermediario stesso sottolinea econferma l'applicazione di interessi superiori rispetto a quanto concordato a causadi disguidi tecnici, dichiarando di aver provveduto all'accredito della
sommacorrispondente i tassi superiori non dovuti con i relativi interessi legali maturati. Tuttavia da quanto emerge l'applicazione degli interessi non pattuiti si sia prolungata oltre il periodo da lui stesso confermato. Il risarcimento è dunque senz'altro dovuto ai sensi della violazione dell'art.118 del TUB.
Nella sentenza presa in esame si fa inoltre cenno a "usura soggettiva". Il reato di usura necessita di particolare attenzione e tutela. Il sistema bancario è stato infatti più volte accusato di tale reato.
L'usura bancaria è una normativa introdotta dal codice penale e poi rivista e riformulata tramite la Legge n. 108 del 7 marzo 1996.
L'introduzione della suddetta legge ha portato ad un cambiamento radicale in materia di usura provvedendo a ampliare l'ambito di applicazione del reato e di conseguenza la tutela del cliente. L'innovazione più decisiva apportata dalla nuova disposizione di legge
È stata quella di non solo punire il reato e il soggetto colpevole, ma anche cercare di prevenirlo. Prima dell'introduzione della norma, modalità e termini relativi all'erogazione del credito erano espressi dalla volontà delle parti: ovviamente la parte contrattualmente più forte (normalmente l'intermediario) era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria. Attualmente il costo del denaro deve dunque essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia d'Usura, determinato dal legislatore sulla base del T.E.G. trimestralmente rilevato da Banca d'Italia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'intermediario preso in esame tuttavia replica le affermazioni inerenti il tema, specificando come una volta scaduto il piano di rientro, sarebbe stato applicato il tasso standard dell'istituto. Agli atti però, non risulta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB e in assenza di prove, le variazioni.apportate sono prive di efficacia (cfr.