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WORKING: LA SITUAZIONE IN ITALIA
L’avvento dello nell’era moderna ha radicalmente
smart working
trasformato il modo in cui affrontiamo il lavoro.
Questa modalità offre flessibilità e comodità, ma ha anche sfumato
i confini tra vita professionale e personale, portando a una nuova forma
115
di stress: il burnout .
se per i “workaholic”
Anche questo può sembrare normale, è
importante riconoscere che è un fenomeno dannoso.
In un contesto lavorativo sempre più esigente, emerge un aspetto
fondamentale: il diritto alla disconnessione. 116
In Italia, questo diritto è stato riconosciuto dalla l. n. 81/2017
117 118
sul Lavoro Agile e ulteriormente regolamentato nel 2021 .
Questo principio sottolinea il diritto dei lavoratori di staccarsi
dalle attività lavorative al di fuori dell’orario di lavoro per prendere una
115 Il burnout è un fenomeno che si manifesta come una sensazione di esaurimento fisico, emotivo e
mentale causato da stress cronico legato al lavoro. È caratterizzato da una crescente sensazione di
stanchezza e disinteresse verso il lavoro, accompagnata da sentimenti di inefficacia e mancanza di
realizzazione personale. Le persone che sperimentano il burnout spesso si sentono sopraffatte dalle
richieste lavorative e incapaci di far fronte alle pressioni quotidiane. Questo stato di esaurimento può
influire negativamente sulla salute mentale e fisica, compromettendo la qualità della vita e la capacità
di svolgere le attività lavorative in modo efficace. È importante riconoscere i segni precoci del burnout
e adottare misure preventive per gestire lo stress e preservare il benessere personale.
116 Artt. 18-24, l. 22 maggio del 2017, n. 81.
117 In Italia, il primo accenno normativo alla disconnessione si trova nella l. n. 81/2017, che disciplina
il lavoro agile. Tuttavia, questa legge non definisce esplicitamente un diritto alla disconnessione, ma
piuttosto invita le parti coinvolte a concordare i tempi di riposo e le misure tecniche necessarie.
118 Il 13 marzo 2021, è stato emanato il d.l. n. 30/2021, convertito in l. n. 61/2021 a maggio dello
stesso anno. I lavoratori possono scollegarsi dalle strumentazioni e piattaforme informatiche, senza
rischiare di avere conseguenze negative sulla retribuzione o sul rapporto di lavoro. In altre parole: non
rispondere alle comunicazioni oltre l’orario non deve più creare timore. 90
pausa. Tuttavia, l’attuazione completa di questa politica è ancora in
corso. La resistenza culturale nelle organizzazioni e la mancanza di
consapevolezza dei lavoratori sui loro diritti sono sfide da affrontare.
Per affrontare tali sfide, è necessario un impegno costante da parte
delle autorità e dei datori di lavoro per educare i lavoratori sui loro diritti
e promuovere una cultura aziendale che valorizzi il benessere dei
dipendenti.
Con l’insorgere della pandemia e l’aumento del lavoro da remoto,
Garante della Privacy ha sollecitato l’importanza del diritto alla
il
disconnessione per evitare la confusione tra sfera privata e professionale.
L’art. 2, d.l. n. 30/2021 convertito con modificazioni dalla l. 6
maggio 2021, n. 61, è stato il primo a introdurre esplicitamente il
concetto di “diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche
e dalle piattaforme informatiche”.
Questo diritto è stato istituito per proteggere il riposo e la salute
dei lavoratori, assicurando che il non rispondere ai messaggi al di fuori
dell’orario lavorativo non abbia ripercussioni sul rapporto di lavoro o
sulla retribuzione.
Tuttavia, è da notare che tale legge non vieta ai superiori di
contattare i dipendenti al di fuori dell’orario lavorativo.
Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, firmato il 7
dicembre 2021 da diverse organizzazioni sindacali e datoriali,
119
rappresenta il punto di riferimento più recente .
è stato approvato il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”,
119 Il 7 dicembre 2021, infine,
secondo il quale, lo smart-working deve essere organizzato in fasce orarie e garantire una fascia di
disconnessione. Anche in caso di assenze legittime, come permessi, ferie o malattie, il lavoratore ha
diritto a “staccare la spina” dai propri dispositivi, e non è obbligato a rispondere alle comunicazioni
prima di riprendere l’attività. 91
Pur non fissando un orario di lavoro definito, il protocollo
suggerisce la definizione di fasce orarie e la garanzia di un periodo di
disconnessione, il quale deve essere assicurato attraverso apposite misure
tecniche e organizzative. Inoltre, il protocollo estende il diritto alla
disconnessione anche alle assenze legittime, come malattie, permessi e
ferie, affermando che i lavoratori non sono tenuti a rispondere alle
per l’attività
comunicazioni aziendali al di fuori degli orari previsti
lavorativa.
In questo contesto, il diritto alla disconnessione non è ancora
formalmente riconosciuto come un diritto del lavoratore e la sua
regolamentazione rimane soggetta ad un accordo individuale tra datore
di lavoro e dipendente. Tuttavia, sembra che, probabilmente influenzato
dall’iniziativa europea, il legislatore italiano stia considerando
l’introduzione di un vero e proprio diritto alla disconnessione attraverso
120
il DDL n. 1833 del 2020 .
Anche se questo diritto è stato principalmente concepito come una
questione di salute e sicurezza del lavoratore, simile alla proposta di
Direttiva europea, il DDL ha proposto ancora una regolamentazione
basata su accordi individuali anziché su accordi collettivi. Questo aspetto
potrebbe sollevare dubbi sulla sua efficacia, considerando il potenziale
squilibrio negoziale tra le parti coinvolte.
È interessante notare che, a differenza di altri Paesi europei, gli
sforzi per regolamentare il diritto alla disconnessione in Italia sono stati
sviluppati principalmente attraverso accordi collettivi.
120 DDL S. 1833 - XVIII Leg in Senato della Repubblica.it. 92
Tra questi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
del credito si distingue come l’unico ad aver
per i lavoratori del settore
istituito esplicitamente questo diritto, come evidenziato nell’ultimo
avvenuto nel dicembre 2019, all’art. 30.
rinnovo
Come già ricordato, bisogna rimarcare che nel settore pubblico il
lavoro agile non è cessato del tutto, ma è ancora consentito per alcune
tipologie di dipendenti e previa intesa individuale scritta con orari, giorni
e sede remota. Le modalità di accesso al lavoro a distanza sono state
oggetto, per esempio, di regolamentazione sia nel Titolo V, CCNL del
Comparto delle Funzioni Centrali 2019/2021, sottoscritto il 5 gennaio
2022, sia nel Titolo VI, CCNL del Comparto delle Funzioni Locali
2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022.
In particolare, i due contratti prevedono 2 fasce di lavoro da
remoto: contattabilità e inoperabilità. La prestazione lavorativa in
modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali: a)
–
fascia di contattabilità nella quale il lavoratore è contattabile sia
telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia
oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro; b)
–
fascia di inoperabilità nella quale il lavoratore non può erogare alcuna
prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di
riposo consecutivo nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e
le ore 6:00 del giorno successivo.
Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne
ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai
contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i
permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali,
i permessi per assemblea di cui all’art. 10, i permessi di cui all’art. 33
93
della l. n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per
la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per
la fascia di contattabilità. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa
viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro
straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di
rischio.
In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e
comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici,
lavorativa a distanza sia impedito o
qualora lo svolgimento dell’attività
sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva
informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette
problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non
sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare
in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è
tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del
proprio orario ordinario di lavoro.
Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile
può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in
tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno
prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle
giornate di lavoro agile non fruite.
Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo
restando le fasce di inoperabilità e fatte salve le attività funzionali agli
obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di
contattabilità non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente
per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la
risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al
94
dell’Amministrazione (art. 39, Ccnl Funzioni
sistema informativo
Centrali 2019/2021; art. 66, Ccnl Funzioni Locali 2019/2021). 95
3.5 IL QUADRO GIURIDICO NELL’UNIONE EUROPEA
Il primo Paese europeo a adottare una normativa sul diritto alla
121
disconnessione è stato la Francia, con la Loi du Travail del 2016 .
Questa legge si applica alle imprese con più di 50 dipendenti e, sebbene
non preveda sanzioni specifiche, stabilisce che i dettagli relativi alla
disconnessione debbano essere negoziati durante la contrattazione
aziendale.
Un approccio simile è stato seguito anche dalla Spagna con una
122
legge del 2020 .
Recentemente si è discusso ampiamente di una misura introdotta
in Portogallo. Il Parlamento portoghese ha promulgato una legge molto
concreta, seguendo un modello s