DIPARTIMENTO JONICO IN
SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO,
"SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE"
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO ECCLESIASTICO
IL PRINCIPIO DI LAICITA’ E LA MEDICINA: IL PROBLEMA
ETICO E RELIGIOSO DEL “FINE VITA”.
________________________________________________________________________________________________
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
SOMMARIO
1.IL PRINCIPIO DI LAICITA': I DIVERSI MODELLI DI
LAICITA’ ............................................................................................ 7
1.1. Il modello di laicità in Italia ..................................................... 18
1.1.1. “LAICITA’” un principio fondamentale non espresso. ...... 18
1.2 Il contesto in cui si inserisce la laicità .................................... 21
1.3 Il progressivo riconoscimento del principio di laicità in
Italia…………………………………………………………………23
1.3.1 Storia e sentenza n. 203 del 1989 ............................................ 23
1.3.2. Le conseguenze del principio di laicità nella storia ............. 29
1.4. Il principio di laicità applicato alla realtà ............................... 35
1.4.1 "EQUIDISTANZA E NEUTRALITA’", le sentenze nn. 329
e 235 del 1997 ..................................................................................... 35
2.LAICITA' E MEDICINA .......................................................... 40
32 Cost e
2.1. Il problema del rapporto religione-medicina:l’art
diritto alla salute ............................................................................ 40
2.2. Il concetto di vita e tutela della salute nella religione
cristiana. .......................................................................................... 43
3
2.2.1. Il precetto di non uccidere................................................... 48
2.2.2. Il concetto di vita e di cura nel quadro multi-culturale e
multi-religioso. ................................................................................ 50
2.3 L'eutanasia................................................................................ 55
2.3.1 La posizione della Chiesa Cattolica..................................... 59
2.4 Il testamento biologico ............................................................. 60
2.4.1. Art. 32 Cost. e il testamento biologico. .............................. 62
2.4.2. La Legge sul testamento biologico e le DAT ..................... 70
3.CASI GIURISPRUDENZIALI .............................................. 77
3.1. Il caso "ENGLARO" ........................................................... 77
3.2. Il caso "WELBY" ................................................................ 85
3.2.1. Sentenza Welby ................................................................. 87
3.3. Il caso "FABO" .................................................................... 94
3.4 Il futuro del "fine vita." ....................................................... 98
CONCLUSIONI…………………………………………………99 4
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………103
5
6
Capitolo primo
1.IL PRINCIPIO DI LAICITA'
I DIVERSI MODELLI DI LAICITA'
Uno degli obiettivi principali del nostro ordinamento giuridico è
garantire e tutelare tutti i diversi modi in cui si esprime la vita
religiosa dell'individuo. Infatti, la nostra Costituzione si è preoccupata
di inserire, tra i suoi principi inalienabili, sia la libertà di religione, che
si esplica nel diritto di professare la religione in qualsiasi forma
individuale e collettiva, e nel diritto di farne propaganda e di
1
esercitarne il culto in pubblico e in privato ,sia l'autonomia
confessionale degli enti rappresentativi di gruppi religiosi tramite le
2
intese .
Lo Stato italiano e i suoi padri costituenti decidevano di non rimanere
indifferenti rispetto alla religione, in quanto, da sempre, la dimensione
religiosa viene considerata un elemento di peculiare rilevanza per
1 Art. 19 Cost.
2 Art. 8 Cost. 7
concorrere alla realizzazione del pieno sviluppo personale e del
progresso spirituale della società. Pertanto il nostro ordinamento
rivolge la sua analisi su due temi principali.
1. Il primo argomento di interesse si rivolge all'individuazione
delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Confessioni
religiose, in particolare alla regolazione dei modi di intervento
dell'ordinamento giuridico statale rispetto alle varie confessioni
e, quindi, a tutte le differenze del loro rapporto.
2. Il secondo tema si rivolge all'esame delle caratteristiche
peculiari del rapporto tra Stato e soggetto individuale. Quindi,
oltre alla descrizione dei diritti da garantire ad ogni singolo, è
necessario l'approfondimento dell'opportunità di consentire, nel
sistema normativo, deroghe "all'efficacia del diritto comune in
3
virtù di imperativi della coscienza o di precetti religiosi" ;
in sostanza, la questione attiene alla necessità di individuare dei
potenziali limiti al diritto dell'individuo di poter mettere in atto le
3 B. RANDAZZO, Diversi ed uguali, le confessioni religiose davanti alla legge, Giuffré,
Milano 2008, 2. 8
proprie pratiche religiose, le manifestazioni dell'identità e i
4
comportamenti prescritti dalla propria fede, nella vita quotidiana .
Dunque, risulta primario, per effettuare una valutazione complessiva
del rapporto tra ordinamento giuridico e dimensione religiosa,
esaminare entrambi gli aspetti.
Questi si riferiscono a diversi ambiti, le cui differenze vengono
testimoniate dalle forme di tutela e garanzia presenti nel dettato
costituzionale: il diritto di libertà di religione è sancito da una regola
ampia e dinamica, formulato con lo scopo di adeguarsi all'evoluzione
della società, mentre il rapporto con le varie confessioni non è
5
delineato con una precisa configurazione giuridica ; invero, la
Costituzione si ispira, sì, a criteri di pluralismo, né qualificando né
formulando, almeno formalmente, la posizione dello Stato nei
6
confronti delle Chiese.
4 M.Visigalli, IL PRINCIPIO DI LAICITÁ. STATO, CONFESSIONI RELIGIOSE E
SINGOLI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, pgg. 7-
8, 2009
5 C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Il Mulino, Bologna1996, 182 ss.
6 Op. Cit pgg 10 9
Innanzitutto, però, prima di esaminare in maniera accurata questi
7
aspetti, occorre analizzare il concetto del principio di laicità .
Questo principio che, da una parte, pare dare per presupposto per la
sua esistenza, la naturale validità all'interno dell'ordinamento giuridico
dei diritti inerenti alla libertà religiosa e alla sua promozione e
8
dall'altra una scissione ben definita della sfera spirituale e temporale ,
garantisce il pluralismo confessionale basato su una condizione
egualitaria di tutte le Confessioni religiose. Questo tema, però,
applicato alla realtà si presenta particolarmente complesso. Dunque, si
potrebbe qualificare, seguendo la linea classificatoria tradizionale,
come la relazione che lo Stato, nel suo potere legislativo e esecutivo,
assume rispetto al fenomeno religioso. Questa, però, risulta una
descrizione semplicistica e generale che non tiene conto, per nulla,
della secolarizzazione che tale principio con tempo ha subìto.
storici ha comportato un’evoluzione
Il susseguirsi di eventi dinamica
continua di questo principio, il quale diventa sempre più circoscritto.
Il principio di laicità dello Stato è una diretta conseguenza dell’affermazione del
7
costituzionalismo liberale e si collega strettamente a una tutela più forte della libertà di
religione. La laicità dello Stato, infatti, trae origine dai processi di secolarizzazione e
comporta, da un lato, una netta separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa e,
dall’altro, il definitivo abbandono del c.d. giurisdizionalismo
8 P. ALBERS, Manuale di storia ecclesiastica, V ed., M.E. Marietti, Torino 1935; C.
CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., 13 ss.; A. BARBERA, Il cammino della
laicità, in www.forumcostituzionale.it 10
La definizione di Stato laico, quindi, è decisamente complessa: invero,
lo stato laico non è lo stato ateo. Cercare di reprimere la visione
religiosa e, di conseguenza, tutti i gesti quotidiani legati alla cultura di
nient'altro che un’imposizione
appartenenza comporterebbe di "una o
più visioni del mondo alternative totalmente scevre da connotazioni
9
religiose" , ed è quindi impossibile; lo stato laico è lo stato neutrale?
Esso non combatte le fedi. Anzi, ne riconosce la libertà di espressione
e di manifestazione pratica. Piuttosto, se ne tiene a ponderata
distanza; una distanza scandita dalla frontiera tra pubblico e privato
[...] Quindi lo stato laico-neutrale dovrebbe comportarsi rispetto alle
religioni un po’ come un agente esente, una sorta di semaforo
10
metafisico . Da questo punto di vista la laicità appare, pertanto, come
una distanza tra le scelte normative e la religione. Anche questo, però,
nella realtà diviene impossibile da applicarsi in quanto non è possibile
dare una regola senza dare definizione e qualificazione non servendosi
di criteri, di unità di misura connotati culturalmente. Ma la cultura, a
sua volta, non è spogliata da connotazioni religiose, che appunto
11
permettono di riconoscere cosa sia religioso e cosa laico.
9 M. RICCA, Pantheon, Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento edizioni di
Terre di vento 2012, pgg 11
10 Op. Cit. pgg 12
11 Op. Cit. Pgg 13 11
Pertanto, con il tempo, il significato più preciso di laicità appare
sempre più delimitato. Si può parlare di ordinamento che da un lato
garantisce la libertà e il pluralismo delle confessioni e, dall'altro non
accetta qualsiasi collegamento riferibile al paradigma dello stato etico
piuttosto che dello stato confessionista.
in cui si rivendica l’autonomia
Pertanto, "si delinea un sistema
decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento
ideologico altrui, morale o religioso, che ne potrebbe, anche solo
astrattamente, influenzare, determinare o addirittura compromettere
l’azione"
12 . Da questo punto di vista, quindi, laicità significherebbe
“promozione dell’apertura, della tolleranza e della libertà di azione
13
nelle diverse sfere della vita pubblica” .
Dunque, le peculiarità tra questi modelli di stato etico e confessionale
sono quasi impercettibili ma sostanziali: lo stato etico, infatti, svolge
un potere, rispetto ai concittadini, di tipo paternalistico, si pone, così,
in una prospettiva di aiuto, di salvezza, fino a presentarsi esso stesso
come fonte dell’etica. Concezione, questa, che prende le mosse dalle
12 M.Visigalli, IL PRINCIPIO DI LAICITÁ. STATO, CONFESSIONI RELIGIOSE E
SINGOLI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, pg 9,
2009
M. D’Amico e A. Puccio,
13 LAICITÀ PER TUTTI, 2020,
https://www.marilisadamico.it/laicita-per-tutti/ 12
Stato è il concretizzarsi dell’Assoluto
14 15
teorie di Hegel , per cui lo ,
l’unico che può permettere la realizzazione dello spirito, addirittura
–
14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 Berlino, 14 novembre
1831) è stato un filosofo tedesco, considerato il rappresentante più significativo
dell'idealismo tedesco
15 Il filosofo idealista Hegel aveva definito lo Stato "sostanza etica consapevole di sé". Lo
Stato è infatti l'espressione più elevata dell'eticità, essendo unità di diritto astratto e
moralità. Questa teoria hegeliana dello Stato era in netto contrasto con il giusnaturalismo
e il contrattualismo della filosofia politica moderna, soprattutto quella dei filosofi
illuministi. La dottrina hegeliana affermava che lo Stato è fonte di libertà e norma etica
per il singolo. La condotta dello Stato, quindi, non può essere oggetto di valutazioni
morali da parte dell'individuo: lo Stato si pone fine supremo e arbitro assoluto del bene e
del male. Lo Stato etico hegeliano non è però ancora uno Stato totalitario vero e proprio,
ma una totalità organica vivente. La separazione dei poteri, secondo quanto si evince dai
testi di Hegel, non può essere perfetta al punto di compromettere la governabilità e l'unità
dello Stato, né - come riteneva Montesquieu - è fondata su un sistema di pesi e
contrappesi a garanzia del singolo contro la tirannide. I poteri piuttosto vengono separati
e resi autonomi in base ad un fondamento più forte, ontologico prima che morale, dal
fatto che lo Stato, come qualsiasi cosa vivente, totale o particolare, vive solo se segue i tre
momenti della dialettica hegeliana, sia nella contrapposizione dei tre poteri, che nella loro
contrapposizione e sintesi interna. Questo ruolo di fine supremo e arbitro assoluto dello
Stato può coprire l'intera durata di una vita umana, ma è comunque solo un momento
temporaneo di passaggio nei Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Lo Stato etico è
infatti l'ultimo momento dello Spirito oggettivo, ed è poi superato dai tre momenti dello
Spirito assoluto, sintesi di Spirito soggettivo e di Spirito oggettivo: l'arte, la religione e la
filosofia come punto massimo della conoscenza in cui lo "spirito sa sé stesso", vede ed è
visto dagli uomini come completo e compiuto nella storia. Hegel afferma che la libertà è
e resta in ogni tempo la condizione storica della filosofia, a partire dall'antica Grecia.
Nello Stato etico si realizza la fusione senza residui degli individui nello Stato, nel quale i
–
[1]
fini particolari trovavano piena realizzazione. L'unico motore che spinge e si realizza
–
oltre allo Stato etico è la piena conoscenza dello Spirito e della verità, come Spirito
assoluto. Lo Spirito oggettivo si sostanzia dapprima nel singolo individuo, nella
coincidenza fra diritto privato e dovere morale, poi nella famiglia e infine nello Stato
etico, che è una sintesi fra la famiglia e la società civile. Nello Stato infatti il singolo
individuo trova la propria "oggettività", "verità “ed "eticità".Hegel contrappone non tanto
all'istituzione familiare tradizionale la libertà del singolo, quanto il singolo che sceglie
una vita etica, coerente col suo dovere morale, ad una famiglia etica. La situazione di
contrasto tra singolo e famiglia è riproposta nello Stato etico, che può chiedere al singolo
la rinuncia anche della vita familiare, ad avere una propria vita privata, se non la rinuncia
della vita stessa. Dopo la celebre critica di Karl Popper, lo Stato etico è considerato
l'emblema della "società chiusa", in contrapposizione allo Stato di diritto, che è proprio
della "società aperta". da Wikipedia. 13
“l’ingresso di Dio nel è lo Stato” 16
mondo . Il significato di queste
definizioni sbocca nel pensiero per cui lo Stato assorbe la totalità dei
cittadini, i quali si identificano, necessariamente, con esso.
Lo Stato confessionale, invece, risulta differente: in questo tipo di
modello, è l'ordinamento a scegliere una religione come propria dello
17
Stato e impone i principi di quella confessione ai cittadini ,
comportando, pertanto, un assoluto privilegio rispetto ad altre fedi le
quali risultano non solo discriminate, ma in alcuni casi anche
oppresse. Insomma, le differenze tra i modelli sono evidenti. Per uno
Stato, la religione è scelta dai cittadini e, quindi, imposta "dal basso",
mentre per l'altro diventa la base della normativa di quell'ordinamento
giuridico, ponendosi quasi, come un faro per le scelte del legislatore.
Dunque, lo Stato che si qualifica come laico rigetta entrambi i
modelli. Esso, infatti, potrebbe basare i suoi principi sulla libera
circolazione di conoscenze e credenze; tanto da rendere impossibile
l'adozione di un pensiero statalista quanto rendersi seguaci di ideali
esclusivamente religiosi.
16 G.W.F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1821, trad. it., a
cura di B. Croce, Laterza, Bari 1907.
17 Un esempio pratico e vicino a noi risulta sicuramente lo Statuto Albertino, del Regno
del 4 marzo 1848, per cui all’art. 1 disponeva che: “La religione cattolica, apostolica e
romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle
leggi che li riguardano." 14
È bene, pertanto, elencare i corollari su cui si basa il principio di
e l’eguale
laicità: la garanzia per tutti dei diritti di libertà di religione
libertà di tutte le Confessioni religiose, con l'esclusione netta che una
religione possa essere più forte rispetto ad un'altra.
Da questa teoria, la laicità si spoglia e mostra un fortissimo legame
18
con la garanzia del pluralismo culturale e politico . La prospettiva
della laicità
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