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LO SCORPORO DELLA RETE TIM
ex art.
Le verifiche della Corte dei Conti, 5 TUSP
Il settore economico nel corso degli anni è mutato notevolmente, così come il
ruolo dello Stato nell’economia ha subito delle evoluzioni, passando da un ruolo
interventista ed imprenditoriale, in grado di incidere nel mercato con la sua
azione diretta, ad indossare le vesti di arbitro e regolatore, incentivando
l’iniziativa dei privati.
Come già trattato ed evidenziato nel precedente capitolo, la privatizzazione
degli enti e delle holding pubbliche è avvenuta attraverso due momenti distinti
e successivi nel tempo. La prima fase, detta formale è coincisa con la
trasformazione degli enti in società per azioni, lasciando al Ministero
dell’economia e delle finanze il pacchetto azionario risultante dalla
trasformazione.
La seconda fase, detta sostanziale avrebbe dovuto trovare la sua naturale
conclusione nella dismissione delle quote in possesso del Ministero
dell’economia, con la finalità di privatizzare l’ente.
In alcuni casi la privatizzazione si è regolarmente conclusa secondo lo scopo
prefissato, in altre circostanze, alla trasformazione in S.p.a. non è seguita la
dismissione delle partecipazioni detenute, dando luogo a società partecipate.
Un uso distorto dello strumento societario anziché agevolare la gestione
dell’ente, rischiava di avere conseguenze negative sulle finanze della collettività
per l’aumento dei costi, ma anche sulla qualità dei servizi che gli sono affidati e,
una elusione dei criteri di assunzione mediante concorso pubblico, tale da
129
generare possibili implicazioni nel settore dei contratti pubblici, nonché della
concorrenza.
191
Queste criticità possono determinare delle inefficienze, quali esporre l’ente
socio “al rischio di impresa”, nonché possibili violazioni del diritto comunitario
sulla concorrenza per la posizione di vantaggio in cui opererebbero le società
partecipate rispetto a quelle private.
La necessità di un controllo e di una regolamentazione del settore si rendeva
necessaria in quanto il fenomeno dal punto di vista quantitativo stava
assumendo una dimensione considerevole, oltre che, in tema di società
pubbliche non vi era una disciplina unitaria e sempre più spesso si faceva ricorso
a deroghe rispetto al diritto societario.
La difficoltà di regolamentare in modo organico, la disciplina delle società
partecipate è data dalla complessità della materia, contraddistinta da un elevato
contenuto multidisciplinare, che spazia dal diritto societario, alle scienze
aziendalistiche a cui non può differire il concetto di capacità ammnistrativa,
ossia l’attitudine, l’abilità e l’idoneità, di una pubblica amministrazione ad
esercitare correttamente le proprie funzioni e, raggiungere efficacemente gli
obiettivi previsti. 192
In tema di società partecipate, il d.lgs. 175/2016 con titolo di “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” meglio noto come Tusp, riordina
la normativa del settore in modo organico con una disciplina unitaria, attraverso
l’abrogazione e la conferma di provvedimenti precedenti.
Articolo di G. Saffioti, Le società a partecipazione pubblica – Dall’evoluzione del fenomeno alla possibilità di configurare un
191
ente pubblico in forma societaria: il caso RAI-Radio Televisione Italiana S.p.A., 16/03/2021, portale altalex.it,
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/16/societa-a-partecipazione-pubblica
Articolo di B. Innocenti, Società partecipate e controlli della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 Tusp: un’analisi ragionata
192
della giurisprudenza, 2023, Rivista della Corte dei conti Anno LXXVI - n. 6 - Novembre-Dicembre 2023,
https://www.corteconti.it/Download?id=6996ac07-65fd-4813-95de-f6fcdc6b4de0 130
Tra i vari articoli di cui si compone il Tusp, per la nostra indagine, l’elemento di
interesse è da ricercarsi nell’art. 5, così come modificato dalla L. 118/2022
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), contenente diverse novità
sulla gestione dei servizi pubblici locali e dei beni pubblici, attraverso cui viene
attribuito alla Corte dei conti il compito di emanare un parere circa l’acquisto di
partecipazioni o la costituzione di società partecipate da parte di
amministrazioni pubbliche.
Le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti sono da sempre
sostanzialmente riconducibili a due categorie, una costituita dai c.d. controlli
preventivi e la categoria dei c.d. controlli successivi. La caratteristica che lega
queste due categorie è il controllo della Corte che assume sempre una
dimensione esterna rispetto all’ente controllato, anche quando il magistrato
contabile nell’esercizio delle sue prerogative assume un ruolo negli organi
dell’amministrazione e di revisione delle società pubbliche. 193
Nel disposto originario dell’art. 5, il controllo di legittimità sugli atti delle
amministrazioni dello Stato, per la sua impostazione, rischiava di configurarsi
come una sovrapposizione tra il controllo esercitato dai giudici contabili e le
funzioni attribuite agli organi consiliari.
Il risultato ottenuto da tale impostazione è stata la limitazione del controllo dei
magistrati contabili alla sola analisi dei piani di razionalizzazione delle
partecipate, configurandosi come un controllo successivo di legittimità.
Il controllo successivo si caratterizza per essere eseguito successivamente al
compimento dell’atto da parte dell’amministrazione, mentre nell’intento
originario dell’art. 5 si rinveniva la volontà di intervenire prima dell’assunzione
dell’atto, in modo da valutare le opportune correzioni e nel caso abbandonare
Articolo di A. Zoppini, I controlli sulle società partecipate – Corte dei conti e sistema dei controlli, 14/12/2022, portale
193
Diritto&Conti, https://dirittoeconti.it/i-controlli-sulle-societa-partecipate/ 131
il progetto, oltre a valutazioni di tipo economico e finanziario, garantendo la
stabilità dell’ente e quindi una tutela pubblica.
L’intervento attuato dal legislatore nel corso del 2022 ha avuto la finalità di
ricondurre il controllo esercitato dall’art. 5 ad un controllo di tipo preventivo,
onerando la Corte dei conti di deliberare sulla conformità dell’atto entro i 60
giorni dal suo ricevimento, ponendo particolare attenzione sulla sostenibilità
finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza e
economicità dell’azione amministrativa.
Qualora la Corte non si pronunci entro il termine indicato, l’amministrazione
pubblica può ugualmente procedere, lo stesso anche in caso di esisto negativo,
ma in tale circostanza dovrà motivare le ragioni per le quali si discosta dal parere
e darne pubblicità nel proprio sito istituzionale.
Il perimetro di operatività segnato dall’art. 5 ricade nelle ipotesi di costituzione
ex novo di una società o di acquisto di partecipazioni di una società già esistente.
Da questa lettura, il campo di azione sembrerebbe ben individuato, in realtà la
sua operatività potrebbe non esaurirsi in queste sole due ipotesi, imponendosi
in tutte quelle situazioni che possano determinare effetti simili, come nel caso
di fusione, scissione e trasformazione. 194
Sul punto sono intervenute le Sezioni riunite in sede di controllo nel chiarire
che l’ambito di operatività dell’art. 5 è circoscritto all’assunzione della qualità di
socio e non già tutte le altre operazioni straordinarie che vengono svolte nella
qualità di socio che saranno oggetto di un differente controllo della Corte dei
conti. Pertanto la linea di discrimine è l’assunzione della qualità di socio per la
prima volta.
Articolo di Bruno Tridico, Le verifiche della Corte dei conti, ex art. 5 Tusp, sulle costituzioni di società o acquisizioni di
194
partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, tratto da rivista della Corte dei conti Anno LXXVI - n. 1 -
Gennaio-Febbraio 2023, https://www.corteconti.it/Download?id=5e582ede-0564-4b95-8e07-f953b2cbf897
132
Con il novellato art. 5 muta la finalità della trasmissione dell’atto alla Corte dei
Conti, da parte della pubblica amministrazione, non più con scopo meramente
informativo, ma un atto dal quale scaturisce un’attività particolarmente incisiva,
al punto da qualificarsi come un sindacato di legittimità e di merito.
Si tratta di un tipo di verifica molto penetrante, per la quale è previsto un
obbligo di motivazione in ordine alla necessità che spinge la società partecipata
ad intraprendere la scelta oggetto del parere e non una semplice utilità o
opportunità in termini societari. Oltre ciò, dovranno trovare evidenza le ragioni
e le finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica, la
sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i trattati europei, oltre che la
rispondenza ai principi che caratterizzano l’azione amministrativa.
Pertanto, l’atto dovrà essere attentamente valutato sotto ogni aspetto, fino a
spingersi a quelli che potrebbero essere i rischi imprenditoriali e quindi inerente
la gestione.
Proprio per la ragione di questa intima e profonda analisi che subisce la scelta
della amministrazione, difficilmente può qualificarsi come un “parere” come
invece definito dal legislatore, qualificandosi per converso in un controllo a tutti
gli effetti. Tale controllo, mostra delle somiglianze con il controllo preventivo
di legittimità, in quanto viene esercitato su atti specifici e concreti, mentre ne
differisce per quanto concerne il tempo, il procedimento e soprattutto per le
conseguenze.
Questa nuova tipologia di controllo non risulta preclusiva per la vita dell’atto
che, anche in caso di parere negativo può trovare attuazione, purché la pubblica
amministrazione ne motivi le ragioni per le quali si discosta dal parere e ne dia
pubblicità nel proprio sito istituzionale.
Inquadrare il compito attribuito alla Corte dei conti come una funzione
consultiva, ovvero di rilascio di pareri, significherebbe qualificare l’intervento
133
come un atto di gestione, in totale violazione con il dettato costituzionale di
indipendenza e terzietà della Corte nei confronti del Governo.
Le funzioni consultive attribuite alla Corte, devono necessariamente rispettare
la separazione dei poteri, in particolar modo tra l’amministrazione attiva e gli
organi giurisdiz