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Abuso d’ufficio
l’amministrazione della giustizia
che è ben poca cosa se paragonata all’attività discrezionale, vera
dell’ultima riforma dell’abuso
d’ufficio è stato quello di eliminare dall’area del penalmente
un’arma ermeneutica per ampliare le maglie della fattispecie
rilevanza del secondo comma dell’articolo in parola, il quale prevede
l’obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi; e tutto
ciò sempreché l’esercizio del potere discrezionale non sf
–
flessibile dell’agire pubblico
– La riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma
– – – “ ”
una valutazione relativa all’opportunità e alla convenienza di una
è
è à
senso l’attivit
capire come il vizio di eccesso di potere è diventato il “grimaldello”
tavia, il fatto che sino agli anni ’60
l’eccesso di potere dai vizi sindacabili dal giudice
’ che la giurisprudenza sopracitata,
ordinario la disamina dell’eccesso di potere in quanto ciò
verrebbe “inquinato” da elementi che,
– –
conosciuta dai più come “processo Ippolito”, in questo contesto è
legittimità dell’atto amministrativo, anche se discr è
giudice ordinario dall’art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E,
stensibile all’accertamento
di tutti i vizi attinenti alla legittimità dell’atto, ivi compreso l’eccesso
di potere, con l’unico invalicabile limite del divieto di ogni
dell’esercizio del potere dis
all’apprezzamento delle esigenze di necessità
. Sostanzialmente si afferma che l’eccesso di potere
l’abuso d’ufficio fra potere discrezionale e legalità vincolante
legittimità dell’atto, semplicemente adoperando alc
che coinvolga, per il tramite dell’eccesso di
dell’amministrazione;
quegli elementi al fine di accertare l’uso distorto del potere
nalisi del nuovo abuso d’ufficio, il tema della
Ora, per limite esterno all’agire della P.A. si intende quell’ostacolo
disposizione, o un ordine, di un’autorit
– –
– –
un cd. “eccesso di potere ”, il quale non integra la
fattispecie delittuosa dell’abuso d’ufficio
discrezionale non è più allora si realizza un cd. “eccesso di potere
”, ossia una grave violazione di legge. Tale dottrina ritiene
la nuova formulazione dell’abuso d’
si ha un’espressa inosservanza di norme di legge.
l’utilizzo e l’attribuzione di tale potere.
La riforma dell’abuso d’ufficio nell’era della semplificazione
ledere l’imparzialità e il buon andamento della pubblica
l’abuso
d’ufficio. se la riforma degli anni ’90 fu quella
l’entrata in vigore del ’improvviso ad essere coinvolta
direttamente nell’economia del paese, praticando essa stessa attività
D’A il culmine con lo scandalo di “tangentopoli”
Ancor prima però che “Tangentopoli” macchiasse la pubblica
soprattutto del modo di operare dell’amministrazione; in questo caso
ancato di denunciare l’assenza di tassatività e
l’interesse privato in atti d’ufficio e l’abuso d’ufficio
In tema d’interesse privato in atti d’ufficio
he si è verificato quel fenomeno detto della “supplenza
giudiziaria”, che da un lato andava a sovrapporre la competenza
penale a quella amministrativa, dall’altro aveva dato vita ad una
Come detto, tutto ciò ha spinto il legislatore dell’epoca
, all’interno del quale la
Adeguamento tentato tramite l’approvazione
Prima dell’emanazione della legge 86/’90 vennero presentati
molteplici disegni di legge, come detto l’esigenza di adeguare il
codice rocco era presente nel panorama normativo sin dagli anni ’60;
di nota: la proposta di legge dell’allora On. Violante, la proposta del
presentato dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia, Mino
proposta di legge n° 2793 presentata dall’On. Violante alla
Camera dei deputati prevedeva, a fronte dell’abrogazione degli artt.
323 e 324 c.p., due ipotesi di abuso d’ufficio, che si differenziavano
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, al fine di
profitto per l’age
L’obiettivo centrale della proposta in parola era, non quello di
soprattutto l’interesse privato in
atti d’ufficio. , l’abuso d’ufficio
realizzavano tramite atto unilaterale, la norma sull’interesse privato
in atti d’ufficio vietava al “
”, ciò
Come si può notare, l’abuso d’ufficio manteneva sostanzialmente un
ruolo sussidiario; tuttavia, l’originar
tuttalpiù perché, non modificando sostanzialmente l’abuso d’uff
D’A i d’ufficio, che veniva
presentato il 22 aprile 1985 dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia
interesse privato in atti d’ufficio e peculato per distrazione, assorbiti
penale all’utilizzazione da parte del pubblico ufficiale dei poteri
procurare, tramite l’esercizio della funzione, un vantaggio
o del vantaggio, l’atto illegittimo poteva anche non verificarsi,
poiché era sufficiente che l’utilizzazione dei poteri inerenti
al compimento dell’atto
funzione, lasciando all’elemento
soggettiva l’onere di rendere penalmente rilevante la condotta
ra abuso d’ufficio a fini
patrimoniali e non patrimoniali e sostituendolo con l’abuso d’ufficio
vero e proprio e aggiungendo l’ipotesi di commissione mediante
lettura dell’art. 323 scaturito dalla l. 86/’90 è la trasformazione della
clausola di apertura da clausola di sussidiarietà, se il fatto “ ”, a
clausola di consunzione, “
” o dell’applicabilità
della norma. Prima della riforma in parola infatti l’art. 323 c.p.
poteva essere applicato solamente nel caso in cui l’abuso non fosse
(Abuso d’ufficio – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
é
è è
é è
legge n°86/’90, d’altro canto, la disposizione poteva
’90 del secolo scorso ha messo mano. Varie erano le esigenze che
hanno spinto all’inserimento, oltreché dei pubblici ufficiali, degli
Il primo ordine di motivi si rinviene nell’adeguamento della
normativa penale al mutare dell’attività della P.A., che vedeva
sempre più soggetti privati fare le sue veci nell’espletamento di
pinto l’inserimento degli
d’ufficio, ha l’obiettivo di far confluire in detto reato, le ipotesi che
nteresse privato in atti d’ufficio …abusando del suo
ufficio…
all’ambiguità insita nei termini utilizzati
significato da attribuire alla formula “ ”, il
termine “abuso” presentava infatti u
–
neanche la nuova formulazione dell’art. 323 c.p. offriva, dunque,
all’interprete il compi
significato più adatto per l’integrazione della condotta
L’impostazione che più riscosse successo fu quella di certa dottrina
che, nel concetto di “abuso”, faceva confluire i comportamenti, anche
inoltre, che il pubblico ufficiale o l’incaricato di
ì
La riforma dell’abuso innominato e dell’interesse privato in atti d’ufficio
–
Abuso d’ufficio
Aperto il dibattito sull’abuso d’ufficio
costituenti manifestazione dell’attivit
anch’essi idonei a ledere i beni
L’abuso di nuova formulazione veniva rimodellato come delitto a
un’effettiva realizzazione dell’obiettivo preso di mira, bastando che
tendeva l’azione illecita dell’agente
L’ingiustizia di tali danno o vantaggio era fond
facendo riferimento all’interesse in concreto perseguito dalla
Il delitto di abuso d’ufficio
dell’interesse pubblico con un interesse privato
per quanto riguarda la legge n°86/’90 questa
manifesta dapprima con l’ordinanza di rimessione alla Corte
determinatezza della fattispecie astratta, che lasciavano all’interprete
nell’individuare le condotte penalmente rilevanti; infatti, dat
meno dell’ l’una come illecito
penale, l’altra come semplice illegittimità ammi
D’A Il requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno nella nuova ipotesi di abuso d’ufficio
D’altro canto, la scarsa determinatezza della norma in esame,
secondo il giudice rimettente, ledeva l’art. 97 c. 1 Cost., nella parte
, rischiando di conseguenza di paralizzare l’operato della stessa
amministrazione, visto il concreto rischio dell’aperura di un
nell’abuso d’ufficio
cercare di uscire da questo ginepraio, l’allora Ministro della Giustizia
riforma del ’90, da presentare al Parlamento per l’approvazione.
commissione partorì un progetto che prevedeva l’abrogazione
dell’abuso d’ufficio così come uscito dalla legge n°86/’90, e la sua
fu l’affermazione del Capo dello Stato, il presidente Scalfaro, che definì l’abuso d’ufficio come un “
”. sfruttamento privato dell’ufficio
L’obiettivo che la Commissione intendeva raggi
l’istituzione di tre nuove figure di reato, anziché una sola, era quella
l’a –il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo
è è
– Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblic
è
«Art. 323 ter (Sfruttamento privato dell’ufficio) – Il pubblico ufficiale, o l’incaricato
è
La riforma degli anni ’90 pose più problemi di quanti intende
risolverne, già all’indomani della sua entrata in
riforma precedente, anche quella del ’97 intendeva porre
prima di tutto, eliminando il riferimento all’ “abuso dell’uffici ”
solamente nella rubrica dell’articolo
senz’altro più specifica,
“ ” per integrare l’illecito, o che
La nuova riforma dell’abuso d’ufficio
L’abuso d’ufficio tra legge e giudice
, in tal modo ancorando la rilevanza penale dell’
Nonostante la legge n° 234/’97 intendesse eliminare l’ambiguità
della fattispecie, fu sulla nuova dicitura “
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
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