INTRODUZIONE
Capitolo I
L’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO. FASI, EVOLUZIONE, LA
COMPLIANCE NEL TEMPO 6
1.1 Il rapporto giuridico di imposta secondo l’articolo 23 della
Costituzione. 6
1.2 Il ruolo della soggettività tributaria e vincolo di indisponibilità del
tributo 9
1.3. La fase attuativa del tributo: il procedimento tributario di
imposizione 16
1.4 La dichiarazione, l’accertamento, la riscossione. 20
1.5 Il ruolo della compliance fiscale: i modelli di collaborazione tra
fisco e contribuente 29
Capitolo II
L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI E IL NUOVO
ASSETTO DELLA COMPLIANCE: DAL MODELLO CLASSICO
ALLE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 13/2024 34
2.1 L’evoluzione storica della cooperative compliance: adempimento
collaborativo e strumenti storici 34
2.2 Riforma fiscale 2023: i punti chiave della legge delega ed il
decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 45
2.3. Introduzione al concordato preventivo biennale: le novità
apportate 51
2.4 Aspetti critici del concordato, dubbi e rischi 56
2.5 Differenze tra lo scenario pre e post-riforma 69
Capitolo III
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 74
3.1 Le precedenti esperienze in materia 74
3.2 Applicazione del concordato preventivo biennale: i requisiti
soggettivi di accesso e cause di esclusione 79
3.3 Il reddito oggetto di concordato 86
3.3.1 Contribuenti per i quali si applicano gli ISA 86
1
3.3.2 Contribuenti che aderiscono al regime forfettario 89
3.4 Aspetti procedurali per l’accesso : termini e le metodologie per
l’elaborazione della proposta 91
3.4.1 I termini per l’accettazione 91
3.4.2 Metodologia da utilizzare ai fini della proposta di
concordato: considerazioni generali 93
3.4.3 Metodologia di elaborazione della proposta di
concordato nei confronti dei contribuenti ISA 95
3.4.4. Metodologia di elaborazione della proposta di
concordato nei confronti dei contribuenti forfettari 105
3.5 Effetti dell’accettazione della proposta 114
3.6 Istituti per incentivare i contribuenti ad aderire al concordato 118
3.6.1 Il regime premiale riconosciuto ai soggetti ISA aderenti
118
3.6.2 Il regime di imposta sostitutiva opzionale 121
3.6.3 il “ravvedimento speciale” per le annualità precedenti al
concordato 122
3.7 Cause di cessazione e decadenza 124
3.8 Considerazioni conclusive 129
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA 2
INTRODUZIONE
Il presente elaborato si propone di analizzare, in una prospettiva sistematica
e critica, l’evoluzione dei modelli di attuazione del tributo, fino ad approdare
al recente istituto del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal
decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 in attuazione della legge
delega n. 111 del 2023. Tale istituto si inserisce in un contesto di profondo
rinnovamento del sistema tributario italiano, volto a ridefinire i rapporti tra
amministrazione finanziaria e contribuente, promuovendo un nuovo
paradigma basato su trasparenza, cooperazione e certezza del diritto.
L’indagine prende avvio da un riesame dei fondamenti costituzionali e
dogmatici dell’attuazione del tributo, con particolare riferimento all’articolo
23 della Costituzione e al principio di indisponibilità del credito erariale, che
nel tempo hanno rappresentato il cardine del rapporto obbligatorio di
imposta. Nel primo capitolo si evidenzia come l’evoluzione storica
dell’ordinamento tributario abbia progressivamente attenuato la rigida
dicotomia tra autorità e soggezione, tipica del modello impositivo
tradizionale, per giungere ad una concezione più articolata e partecipativa
del rapporto fisco-contribuente. In tale quadro, l’emergere della tax
compliance e degli strumenti di collaborazione preventiva segna una tappa
decisiva nella transizione da un sistema fondato sulla repressione e
3
sull’accertamento ex post, ad uno incentrato sulla prevenzione e sulla fiducia
reciproca.
Il secondo capitolo affronta l’evoluzione degli strumenti deflattivi e della
cooperative compliance, mettendo in luce il percorso che ha condotto alla
codificazione del nuovo istituto. L’analisi prende le mosse dai meccanismi
introdotti a partire dal d.lgs. n. 128 del 2015, passando per le riforme del
contenzioso, delle sanzioni e della semplificazione fiscale, fino a giungere
alla legge delega del 2023. Il concordato preventivo biennale, in tale
prospettiva, rappresenta una svolta nella logica di attuazione del tributo: la
base imponibile non è più determinata a posteriori in seguito ad
accertamento, ma preventivamente concordata sulla base di algoritmi, dati
storici e indici sintetici di affidabilità. Ciò comporta un mutamento radicale
nella stessa natura del procedimento impositivo, che da autoritativo diviene
consensuale e co-regolato.
Nel terzo capitolo, l’analisi si concentra sul funzionamento tecnico-giuridico
del concordato, esaminandone le condizioni di accesso, la metodologia di
elaborazione della proposta, gli effetti dell’adesione e le cause di cessazione
o decadenza. L’approfondimento evidenzia, da un lato, le potenzialità
dell’istituto in termini di certezza, semplificazione e deflazione del
contenzioso, e dall’altro, le criticità legate alla compatibilità costituzionale
4
con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e buon andamento (art.
97 Cost.), nonché ai rischi derivanti dall’affidamento a sistemi automatizzati
di calcolo del reddito. In questa prospettiva, il concordato preventivo
biennale si configura come una “giustizia fiscale preventiva”, che mira a
coniugare esigenze di efficienza amministrativa e tutela dell’affidamento del
contribuente, pur richiedendo un delicato bilanciamento tra effettività del
presupposto d’imposta e previsione convenzionale della base imponibile.
L’obiettivo della tesi è dunque quello di comprendere se e in che misura il
concordato preventivo biennale possa rappresentare non solo
un’innovazione tecnica, ma anche un’evoluzione culturale del diritto
tributario, capace di orientare l’ordinamento verso una fiscalità partecipativa
fondata sulla responsabilità condivisa, sull’uso razionale dei dati e
sull’equilibrio tra esigenze erariali e garanzie costituzionali. 5
CAPITOLO I
L’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO. FASI, EVOLUZIONE, LA
COMPLIANCE NEL TEMPO
SOMMARIO
1.1 Il rapporto giuridico di imposta secondo l’articolo 23 della
Costituzione; 1.2 Il ruolo della soggettività tributaria e vincolo di
indisponibilità del tributo; 1.3. La fase attuativa del tributo: il
procedimento tributario di imposizione; 1.4 La dichiarazione,
l’accertamento, la riscossione; 1.5 Il ruolo della compliance fiscale: i
modelli di collaborazione tra fisco e contribuente
1.1 Il rapporto giuridico di imposta secondo l’articolo 23 della
Costituzione.
Nel diritto positivo, i termini “obbligo” e “dovere” vengono spesso utilizzati
in modo intercambiabile, e questa tendenza si riflette anche nella dottrina.
Nell’ambito del diritto tributario, il rapporto fisco-contribuente è stato
inquadrato, dalla dottrina tradizionale, all’interno del rapporto obbligatorio
disciplinato dal codice civile e pertanto caratterizzato dalla correlazione tra
diritto di credito (in capo all’amministrazione finanziaria) ed obbligazione a
pagare l’imposta (in capo al contribuente). Accogliendo tale schema, è stata
quindi data una definizione di rapporto giuridico di imposta in virtù del quale
il soggetto passivo è obbligato a versare allo stato, sulla base di un 6
rapporto obbligatorio e al verificarsi di un presupposto di fatto, una somma
di denaro.
Tuttavia, nonostante ad oggi si trovi giustificazione in un fondamento
costituzionale, si ravvisa che questo rapporto abbia origini ben più antiche,
giustificate sempre dall’esistenza di una legge al di sotto dell’imposizione a
pagare a carico della persona.
Nella storia dei tempi la prima comparsa di un testo normativo scritto, che
1
trattasse l’imposizione fiscale, risale alla Magna Carta Libertatum ( 1215) ,
documento con il quale si affermò il divieto per il sovrano di imporre tributi
senza il consiglio del Regno. Questa prima affermazione di legalità
nell’imposizione, pur limitata ai ceti privilegiati, costituì la prima
formalizzazione del concetto, diventato rappresentativo della legislazione
fiscale moderna, “no taxation without representation”.
Il principio in esame trovò poi ulteriore consolidamento nella Bill Of Rights
2
1689 , la quale sancì esplicitamente l’illegittimità di ogni forma di
tassazione priva dell’autorizzazione parlamentare.
1 No ‘scutage’ or ‘aid’ may be levied in our kingdom without its general consent, unless it is for the
ransom of our person, to make our eldest son a knight, and (once) to marry our eldest daughter. For
these purposes only a reasonable ‘aid’ may be levied. ‘Aids’ from the city of London are to be treated
similarly. Clausola n. 12, Magna Carta Libertatum.
2 Lockyer R., The glorious revolution of 1688, Routledge, 1996, pp. 198-204. 7
In Italia, una tappa decisiva è rappresentata dallo Statuto Albertino del 1848,
che già all’articolo 30 conteneva una prima affermazione della riserva di
3
legge, inizialmente riferita solo ai tributi . La dottrina e la giurisprudenza
ne hanno dato un’interpretazione estensiva, ricomprendendo nella stessa
tutte le prestazioni coattive, patrimoniali e personali.
L’imposta, nel suo aspetto giuridico, viene quindi intesa come una
prestazione pecuniaria che lo Stato, o un altro ente pubblico, esige in nome
4
della sua “potestà di imperio”, nei casi e nelle quantità stabiliti per legge.
Non ci si discostava, nemmeno allora, dal concetto per il quale la riserva di
legge dovesse avere “come scopo principale, se non unico, la garanzia del
patrimonio dei cittadini contro un esercizio incontrollato del potere
5
d’imposizione tributaria da parte dell’esecutivo” .
Da questa ottica, si può dedurre, che l’articolo 23 Cost., tentando di
sottoporre lo stesso regime impositivo per le prestazioni di natura sia
patrimoniale che personale, abbia fatto fede, all’enunciazione dell’art. 30
6
dello Statuto.
3 “Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato
dal Re” art. 30, Statuto Albertino, 1848.
4 Giannini A. D., il rapporto giuridico di imposta, Giuffrè editore, 1937
5 Mazziotti Di Celso M, lezioni di diritto costituzionale, Giuffrè editore, 1985.
6 Come spiegato da Morana Donatella in Libertà costituzionali e prestazioni patrimoniali imposte.
L’art. 23 Cost. come norma di chiusura, Giuffrè Editore, 2007, pp. 9 ss; nel quale mostra una
disamina attenta e scrupolosa su come le costituzioni passate, monarchie e regimi anche centenari
abbiano inevitabilmente influenzato la costituzione moderna. 8
Si può confermare come la disposizione del 1948 appare vecchia in una
Costituzione nuova, pur assumendo un significato diverso essendo stata
inserita in una Costituzione rigida ed in un sistema intersecato da garanzie,
conseguendone che la riserva di legge non è solo difesa contro l’arbitrio
dell’esecutivo, bensì un presidio della libertà dei cittadini anche nei confronti
del legislatore.
1.2 Il ruolo della soggettività tributaria e vincolo di indisponibilità
del tributo
La soggettività tributaria si traduce nella posizione giuridica del soggetto nei
confronti del tributo; indica chi, in base alla legge, è individuato come centro
di imputazione dell’obbligazione, ossia chi è tenuto al pagamento del tributo
o all’adempimento dei rispettivi obblighi.
Ma come viene stabilita la misura delle imposte? Secondo la teoria
normativa, ciò viene effettuato nell’arco di tre momenti diversi ma
sequenziali, ossia:
1. Rilevazione del presupposto impositivo;
2. Imputazione a chi lo ha realizzato,
3. Adempimento della relativa prestazione individuata. 9
Alla stregua della disamina dell’art. 23 Cost., non basta solo che il tributo
sia previsto dalla legge, risulta fisicamente e sistematicamente necessario
che vengano rispettati una serie di principi.
Primo tra tutti, rispettare il presupposto impositivo, quale atto o fatto o
ancora situazione economica che secondo la legge fa sorgere l’obbligazione
tributaria. 7
Circa la specificazione del presupposto , la soggettività tributaria si rivela
essere il risultato di alcune valutazioni tecniche del legislatore che potessero
legittimare la commisurazione dell’obbligazionista a pagare a patto che sia
ragionevole e ponderatrice di interessi costituzionalmente rilevanti.
Il soggetto passivo, quindi, è stato individuato diversamente a seconda della
teoria. Da alcuni studiosi sostenitori della teoria tradizionale, lo si individua
nel titolare (dal lato passivo) dell’“obbligazione tributaria, in forza della
8 9
capacità contributiva, propria o altrui (a seconda delle tesi)” .
La teoria moderna funzionale, invece, vede il tributo come uno strumento
giuridico-amministrativo che ha funzioni precise, ossia un insieme di norme
7 Così, D. Canè, in Soggettività tributaria e giusta imposizione, Giuffrè editore, 2022, spiega di come
la corte costituzionale ha iniziato a percorrere varie strade circa il giudizio di costituzionalità delle
leggi tributarie, definendo il perimetro di disciplina del diritto tributario che non solo si occupa di
regolare i rapporti fra AF e contribuenti, anche di disciplinare i presupposti sulla base della
razionalità e giustizia tra individuo stato e conscociati.
8 Ivi, p. 17
9 P. Russo, L’obbligazione tributaria, in A. Amatucci, Trattato di diritto tributario. Il rapporto
giuridico tributario, vol. II, Cedam, 1994. 10
e strumenti che permettono di identificare il presupposto e organizzare di
conseguenza la riscossione. Il soggetto passivo non coincide con chi
effettivamente paga o con chi ha capacità contributiva, ma può sere
individuato per ragioni tecniche o di accertamento, come nei casi di trust,
fondi di investimento o sostituti di imposta.
Si vede sorgere il problema, ad oggi, della malleabilità del concetto data la
visione strumentale del tributo come strumento normativo per attribuire la
fattispecie impositiva. La soggettività viene quindi vista come il “”fenomeno
di imputazione delle fattispecie normative, che il diritto può creare per le
sue finalità, a prescindere dalla preesistenza di un centro di interessi nel
10
mondo reale”
Si evidenza una caratteristica importante: la discrezionalità affidata al
legislatore, che può decidere chi deve essere considerato soggetto passivo,
anche in modi diversi del diritto, comunque, purché ciò serva a realizzare la
funzione fiscale e a garantire la percezione del tributo. Esempio lampante è
11
l’art. 5 TUIR, per i redditi prodotti in forma associata, che consente di
imputare il tributo all’ente collettivo o ai suoi membri a seconda delle
12
esigenze fiscali.
10 Ivi, p. 21.
11 Art. 5 D.p.r. n. 917/1996
12 Cfr. sul tema P. Boria, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone,
Giuffrè, 1996 11
La soggettività intesa come concezione strumentale si collega in modo
diretto al principio di indisponibilità del tributo. Se il tributo è infatti uno
strumento normativo, creato e organizzato dal legislatore per realizzare
determinate finalità, diventa chiaro perché il soggetto passivo non possa
liberamente disporne: il tributo non è una questione privata, ma un dovere
pubblico imposto per il finanziamento della spesa collettiva.
Gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione trattano insieme ed in modo
trasversale il tema dell’equo riparto del carico fiscale tra i consociati (i
cittadini) vertendo sul dovere di carattere solidaristico a concorrere alla spesa
pubblica in forza della reale capacità contributiva del soggetto.
In questa ottica orientata sulla costituzione, l’imposta non esprime un potere
13
unilaterale dello Stato-apparato , ma costituisce l’attuazione di un dovere
14
solidaristico inderogabile, volto a perseverare la giustizia distributiva ,
riflettendo sul senso di appartenenza del singolo alla collettività e del
conseguente interesse di tutti i consociati a partecipare alle spese dello stato
collocando il dovere tributario tra quelli inderogabili rubricati all’art. 2 Cost.
Consideriamo l’imposta come un credito di natura sociale che lo stato vanta
nei confronti dei cittadini con l’unico scopo di ripartire tra i consociati la
13 D. Conte, L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria: principi fondanti, limiti e sopravvissute
ragioni di un mito, in Innovazione e Diritto,2017, 6, p. 160 ss.;
14 Sul tema si rinvia alla consultazione dell’art. 23 Cost; P. Russo, Indisponibilità del tributo e
definizioni consensuali delle controversie, in Rassegna Tributaria, n.3, 2008. 12
spesa pubblica; in questa prospettiva, la norma di riparto, individuata dal
legislatore sulla base della capacità contributiva, non disciplina soltanto il
conflitto tra Stato e contribuente, ma (e soprattutto) quello tra cittadino e
cittadino, i quali si vedranno attribuire un onere differente soppesato alle loro
manifestazioni di ricchezza, differenza tuttavia sempre giustificata da una
previsione normativa. Si tratta quindi di un diritto, oltre che obbligo, che
trova fondamento oltre che nel già citato articolo 2 cost, anche negli artt 3,
comma 2, e 53 Cost., i quali hanno i
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