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In merito all'imputabilità, molti criminalisti hanno cercato di trovare basi empiriche per evitarne
le dispute filosofiche e psicologiche. Le teorie della normalità, dell'identità personale e
dell'intimidabilità sono state proposte come possibili soluzioni all'antinomia tra libertà e causalità.
La teoria della normalità considera l'imputabilità come una normale facoltà di determinarsi e
ritiene che solo l'uomo sano e maturo sia imputabile. In altre parole, l'assenza di normalità equivale
all'assenza di ragione per punire. Questa teoria è stata sostenuta principalmente da Liszt e
successivamente da Nuvolone, i quali hanno introdotto una distinzione tra il concetto di normalità
nel diritto penale e nelle altre scienze: la normalità nel contesto del diritto penale si riferisce alla
capacità di comprendere oggetti di percezione con una mente priva di infermità e ad un livello di
25
maturità corrispondente alla media di sviluppo tipica dell'età.
Tuttavia, l’obiezione che viene fatta a questi autori risiede nel fatto che il concetto stesso di
normalità è troppo evanescente, soprattutto se si tiene conto che la stessa psicologia moderna
esclude possa essere determinato con esattezza. Ma c'è un altro aspetto che solleva perplessità:
seguendo questa teoria, un certo numero di delinquenti, come quelli con tendenze abituali o
professionali, che spesso presentano anomalie psichiche, rimarrebbero esenti dalla punizione.
23 Ivi
24 Bernardino ALIMENA, I limiti e i modificatori dell’imputabilità, F.lli Bocca editore, Torino, 1899
25 Pietro NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, libreria universitaria.it, CEDAM, seconda edizione, 1972 7
La teoria dell'identità personale, invece, sostiene che l'imputabilità dipende dalla conformità
dell'atto alla personalità dell'autore. In altre parole, una persona è imputabile se il suo
comportamento è coerente con la sua personalità. Al contrario, una persona non è imputabile se, a
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causa di certe anomalie psichiche, perde il potere di manifestarsi secondo il proprio Io.
La teoria dell'intimidabilità afferma che l'imputabilità dipende dalla capacità di essere intimiditi
dalla minaccia della sanzione: chi non è in grado di sentirne e subirne la coazione psicologica,
27
come gli infermi di mente, non può essere sottoposto a pena. È importante però riconoscere che
anche i bambini e le persone con disturbi o malattie possono comprendere l'effetto delle punizioni.
In ogni caso, tutte queste teorie sembrano confondere il problema del fondamento dell'imputabilità
con quello dei criteri per determinare chi è imputabile e chi non lo è. Infatti, sebbene non lo
affermino esplicitamente, queste teorie mostrano di basarsi sul concetto di libertà di volere. Esse
presuppongono che l'individuo abbia la possibilità di agire in modo diverso da come ha agito, il
che implica una certa libertà di scelta.
Il concetto di imputabilità nell’attuale Codice e proposte successive
1.2. Codice penale in vigore è il codice Rocco: esso risale al 1930 ed è stato promulgato in
L’attuale
un periodo successivo alla Prima guerra mondiale, durante un'epoca caratterizzata da profonde
trasformazioni sociali, politiche ed economiche. Durante gli anni del dopoguerra, in particolare, la
criminalità era in aumento e i mezzi repressivi e penali erano inadatti e non sufficienti ad affrontare
la lotta contro il delitto: era fondamentale, dunque, proporre delle modalità preventive nei
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confronti della criminalità. “ciò
Il nuovo codice non si riferisce a nessuna scuola in particolare, ma tiene in considerazione
che in esse vi è di buono e vero…preoccupandosi di foggiare un sistema che tutte le scuole
componesse nell’unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive
esigenze di vita della società e dello Stato”. L’accusa principale al codice precedente, il codice
29
26 Francesco ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Pt. gen., Giuffrè, Milano 2000, 610 - 612
L’imputabilità e il suo fondamento: le varie teorie,
27 Laura BASILIO, op. cit.
L’imputabilità è presupposto della colpevolezza: considerazioni in ordine al rapporto tra la scelta
28 G. PAVAN.,
dogmatica operata dalle SS.UU. 25.1.2005 n. 9163 e l’estensione dell’infermità ai gravi disturbi di personalità, in
‹‹L’Indice penale››, 1 (2008), 307
29 Relazione e Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1399 8
Zanardelli, riguardava il non tenere in considerazione il soggetto attivo del reato e le esigenze di
30
prevenzione dovute alla sua personalità, quindi dopo 30 anni fu abbandonato.
Una delle maggiori novità introdotte dal Codice Rocco è il sistema del doppio binario, che crea
una distinzione tra delinquenti colpevoli e responsabili e delinquenti non responsabili ma
pericolosi. Per questi ultimi soggetti è proposto un ricovero in un manicomio giudiziario, mentre
per i soggetti semi-imputabili è prevista la presenza di una casa di cura e custodia, affiancando
quest’ultima alla pena.
Il codice Rocco è presente ancora oggi, a quasi 100 anni dalla sua entrata in vigore e nonostante
la società italiana abbia subito numerosi cambiamenti, gli interventi di riforma sono stati pochi e
si sono limitati ad interventi di necessità caso per caso: questo ha contribuito ad aumentare la
perdita di compattezza e centralità del Codice stesso.
Tra i temi più delicati che i progetti di riforma hanno dovuto affrontare, vi è senza dubbio quello
dell'imputabilità, in particolare nel suo rapporto con il vizio di mente e il concetto di infermità. È
utile e interessante quindi vedere come il legislatore abbia rielaborato questi istituti problematici
nei diversi progetti e se sia riuscito ad eliminare almeno in parte i loro punti deboli.
Il primo progetto di riforma, in ordine di tempo, è il disegno di legge elaborato da una commissione
presieduta da Giuliano Vassalli, meglio noto come "Progetto Pagliaro", che fu ultimato nel 1992.
Il Progetto, in un unico articolo intitolato "Imputabilità. Casi di esclusione", prevedeva diverse
cause di esclusione dell’imputabilità:
• se al momento della condotta, il soggetto era minore di 14 anni o, se maggiore di 14 anni,
minore di 18 anni e non aveva la capacità di intendere o di volere;
• se il soggetto era affetto da infermità o altra anomalia o cronica intossicazione da alcool o
sostanze stupefacenti, tale da escludere la capacità di intendere o di volere;
• se il soggetto era in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere
a causa di ubriachezza o azione di sostanze stupefacenti derivata da caso fortuito o forza
maggiore;
• se il soggetto era in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere
per altra causa.
La vicenda del codice Rocco nell’Italia repubblicana, ‹‹La
30 Sarah MUSIO, in rivista››, 11, (1999) 9
Tuttavia, il Progetto Pagliaro non fu mai approvato e rimase solo un tentativo di riforma del Codice
penale italiano.
La disciplina del Progetto Pagliaro mira a garantire un'adeguata corrispondenza tra l'imputabilità
dichiarata e la capacità naturale di intendere e di volere, e si configura come un approccio che
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rispetta maggiormente il principio di colpevolezza rispetto alla normativa attualmente in vigore.
L’aggiunta dei riferimenti alle “altre anomalie” e a “qualsiasi altra causa che “abbia escluso o
grandemente scemato la capacità di intendere e di volere” rappresenta una grande innovazione
della proposta di legge, che anticipa ciò che poi sarà proposto solamente tredici anni dopo
attraverso la Sentenza Raso, di cui specifiche saranno fornite in seguito.
Il progetto Pagliaro non fu esente da critiche, ma la più rilevante concerne l’ampliamento del
concetto del vizio di mente, il quale poteva risultare eccessivamente arbitrario e non in linea con
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la certezza giuridica ricercata dal progetto stesso.
Tuttavia, la disciplina in vigore non offre soluzioni rassicuranti per quanto riguarda la certezza
giuridica, poiché il concetto di infermità ha dato luogo a interpretazioni diverse e non facilmente
concordabili sul suo reale contenuto.
Nel 1995, il disegno di legge Riz propone una riforma che prevede l'assenza di imputabilità: “non
è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per gravissima
in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere” 33
anomalia psichica, e alla
maniera disciplina nell’articolo seguente il vizio parziale di mente.
stessa
La distinzione tra vizio di mente totale e parziale risiede nell'intensità dell'anomalia psichica, che
è gravissima nel primo caso e grave nel secondo. L'aggiunta del requisito risponde alle critiche
mosse al Progetto Pagliaro per la mancanza di una delimitazione del concetto di anomalia psichica,
ma rischia di restringerne troppo il campo di applicazione. Inoltre, la distinzione tra anomalia grave
e gravissima è giudicata con sfavore dagli esperti, poiché lascerebbe fuori i disturbi moderati.
Nel 2000, il progetto di riforma Grosso propone un'ulteriore modifica, con l'articolo 94 che
prevede l'assenza di imputabilità per chi, per infermità o per altra grave anomalia, non è in grado
di comprendere l'illiceità del fatto o di agire in conformità a tale valutazione al momento della
‹‹Rassegna
31 Gianluigi PONTI, L'imputabilità nel progetto di legge delega per la riforma del Codice penale, 119 in
italiana criminologica››, 1993, 103
32 Maria Teresa COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento, prospettive, G. Giappichelli editore, Torino, 2007
Il “vizio di mente” all’origine della non imputabilità secondo l’aspirante legislatore
33 Alessia PALUMBO,
‹‹Diritto
riformista, in Penale e Uomo (DPU)››, 7-8, (2020) 10
commissione del reato. In questo modo, il legislatore rinuncia ad una definizione positiva
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dell'imputabilità e costruisce il sistema sulle condizioni che la escludono o diminuiscono.
L’articolo recita: “non è imputabile chi per infermità o per altro grave disturbo della personalità,
ovvero per ubriachezza o intoss