Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Imputabilità, prof. Gallo Pag. 1 Imputabilità, prof. Gallo Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imputabilità, prof. Gallo Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imputabilità, prof. Gallo Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

EMOTIVI O PASSIONALI ART. 90 C.P.

Art.88 c.p. Vizio totale di mente: non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,

era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere(non

imputabilità, al soggetto non sarà applicata la pena ma eventualmente una misura di sicurezza se

si tratta di infermità psichica) .

Art.89 c.p. Vizio parziale di mente: chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per

infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità

d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita(soggetto imputabile

nonostante la sua capacità di intendere e di volere sia grandemente scemata, ma per questo il

legislatore gli riconosce una diminuzione della pena, abbiamo quindi una circostanza attenuante

che secondo l’art. 60 2° comma è una circostanza inerente alla “persona del colpevole”).

Art.90 c.p.: gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono

l’imputabilità(apparentemente una situazione di assoluta irrilevanza di stati emotivi e passionali che

non influiscono sull’imputabilità.

Come affermato dalla corte costituzionale l’accertamento dell’imputabilità ruota attorno al concetto

di “infermità”, quindi il primo dubbio che dobbiamo fugare è il concetto di infermità ai sensi dell’art.

88 e 89.

Inoltre dobbiamo vedere se nel concetto di infermità ex art. 88 e 89 c.p. possano ricomprendersi i

c.d. “gravi disturbi della personalità”.

Andiamo a vedere cosa ha statuito la corte di cassazione in questo caso:

la vicenda trae origine nella classica lite condominiale a esito della quale il signor raso uccide a

colpi di pistola il vicino di casa, minaccia la moglie e resiste agli agenti intervenuti sul fatto.

In primo grado viene condannato però gli riconoscono la diminuente dell’art. 89 c.p. perché “egli è

affetto da disturbo paranoideo e da disturbo narcisistico della personalità per effetto del quale la

sua capacità di intendere e di volere pur non esclusa viene riconosciuta compromessa.

In secondo grado i giudici della corte di appello di Roma affermano l’inesistenza dell’art. 89 c.p.

perché le anomalie comportamentali del signor. Raso non trovano origine in una “alterazione

patologicamente accertabile corrispondente al quadro clinico di una determinata malattia, non si

tratta di una alterazione anatomico - funzionale della sfera psichica ma semplicemente un disturbo

della personalità che non rileva ex art. 89”.

La difesa propone ricorso e questo viene rimesso alle sezioni unite della cassazione penale.

Queste dopo una ampia premesse sulla centralità e l’importanza dell’imputabilità, aderendo alla

concezione tripartita(diversa rispetto a quella che studiamo noi) collocano l’imputabilità come

presupposto di colpevolezza, non c’è colpevolezza senza imputabilità.

Le sezioni unite vanno a ricostruire il contratto giurisprudenziale a fronte del quale il ricorso è stato

rimesso alle stesse e individuano due grandi indirizzi contrapposti sulla nozione di infermità:

- Indirizzo medico:

• Medico – organicista: è infermità soltanto la malattia mentale in senso stretto cioè le

insufficienze celebrali originarie o derivate da conseguenze stabilizzate di danni

celebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche contraddistinte queste

ultime da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno

stato di normalità non per quantità ma per qualità, mentre le anomalie del carattere i

disturbi della personalità le nevrosi, le psicopatie non sono infermità perché non

hanno un sostrato organico, una base anatomica sono un sostrato naturale di stati

emotivi e passionali, quindi irrilevanza ex art. 90 c.p.

• Medico – nosografico: occorre guardare a se sia o meno possibile ricondurre il

disturbo del soggetto sotto una delle categorie previste dalla nosografia(studio

descrittivo delle malattie) se il disturbo corrisponde ad una certa malattia mentale

sicuramente accertata come tale dalla scienza psichiatrica il giudice

automaticamente applica l’art. 88 o 89 e questo è non solo necessario ma anche

sufficiente. Quindi abbiamo una netta contrapposizione tra psicosi(malattia mentale

vera e propria)e psicopatia che è una caratteropatia, un disturbo della personalità

che non rileva.

- Indirizzo giuridico: ritiene che debba guardarsi non alla sussumibilità o meno del disturbo in

un categoria nosografica ma alla concreta incidenza del disturbo sulla capacità di intendere

o di volere.

Tale impostazione tuttavia potrebbe portare ad un eccessivo ampliamento della nozione di

infermità e ingenerare quella sorta di aspettativa di impunità e quindi la giurisprudenza

individua una serie di criteri correttivi che vanno a circoscrivere questo rischio:

Patologicità del disturbo: anche stati emotivi e passionali possono rilevare ex

 articolo 88 e 89 c.p. eccezionalmente quando a questi si aggiunga un quid pluris

che dia luogo ad un fattore determinante un vero e proprio stato patologico

sebbene transeunte e sebbene clinicamente indefinibile.

Intensità del disturbo: dobbiamo guardare quando si tratta di disturbo non

 clinicamente definito o definibile all’intensità con cui esso si presentava nel caso

concreto, se questa intensità è tale da escludere o scemare grandemente la

capacità di intendere o di volere sarà applicabile l’art. 88 o 89 c.p.

Valore di malattia: si prende come punto di riferimento la psicosi, la malattia

 mentale vera e propria, quanto più il disturbo si avvicina alla psicosi per gravità o

complessità tanto più ciò potrà rilevare ex art. 88 e 89 c.p.

Nesso eziologico tra disturbo e azione delittuosa commessa: se c’è tale nesso

 eziologico potrò ritenere il disturbo rilevante.

Per ricomporre il contrasto le sezioni unite partono da una premessa: gli art. 88 e 89 c.p. non

danno rilevanza all’infermità in se e per se considerata ma danno rilevanza ad un tale stato di

mente determinato dall’infermità che sia tale da escludere o scemare grandemente la capacità di

intendere e di volere.

Quindi un primo punto va chiarito, quando il legislatore agli art. 88 e 89 c.p. parla di infermità non ci

descrive solo la sua attenzione all’infermità tipica ma anche all’infermità fisica, tanto è vero che se

voi prendete gli articoli 147 o 148, 219 o 222 c.p. vedrete che il legislatore parla o di infermità fisica

o di infermità psichica, specificando. Laddove non specifica vuol dire che le comprende entrambe.

Qui gallo è completamente d’accordo anche perche G. dice che sarebbe assolutamente contrario

alla lettera, al senso della legge ritenere ad es. che il delirio cagionato da una febbre altissima

possa rilevare per infermità fisica ex art. 88 o 89 c.p.

Secondo punto, il concetto di infermità è più ampio di quello di malattia, i due termini non sono

esattamente sovrapponibili, tant’è vero che per esempio in tema di lesioni il legislatore parla di

malattia nel corpo o nella mente, se il concetto di infermità è più ampio di quello di malattia allora

non è vero come diceva l’indirizzo medico – organicista che infermità sono solo le malattie aventi

base anatomica, aventi base organica, quindi tale indirizzo viene sconfessato.

Terzo punto, l’art. 85 c.p. in relazione al quale vanno letti gli articoli 88 e 89 c.p. non dà rilievo alla

sussumibilità o meno del disturbo in una determinata categoria medica, ma dà rilievo all’incidenza

che il disturbo possa vere sulla capacità di intendere o di volere, cosi anche l’indirizzo medico -

nosografico viene scartato.

Per arrivare alla conclusione la cassazione prendono le mosse dalla nozione “c.d bifronte di

imputabilità”(fiandaca). L’imputabilità è bifronte perche è empirica e normativa al tempo stesso,

spetta cioè alle scienze empirico - sociali individuare il complesso di fattori biopsicologici in

presenza dei quali il soggetto è incapace di intendere o di volere, spetta poi al legislatore fissare le

condizioni di rilevanza giuridica di quei fattori. Se così è l’interprete deve guardare alle più recenti

acquisizioni della scienza psichiatrica, questa scienza psichiatrica nel momento in cui scrivevano le

sezioni unite era compendiata nel manuale di diagnostica e statistica dsm 4(da maggio è uscita

anche la versione 5, ulteriormente aggiornata) riconosce attitudine ai disturbi della personalità ad

incidere sulla capacità di intendere e di volere, quindi non v’è più dubbio che questi disturbi

possano rilevare, poiché non è questione di compiere un giudizio in astratto(il giudice non deve

vedere in astratto un certo disturbo se sia o meno rilevante, ma guardare al caso singolo, concreto,

specifico, se il disturbo abbia o meno inciso sulla capacità di intendere e di volere. In questo caso

allora anche i disturbi della personalità possono rilevare ex art. 88 e 89 ad alcune condizioni che

preciseremo.

Prima di rilevare le condizioni di rilevanza occorre dire che, come afferma la cassazione, questa

conclusione oltre a trovare conferma nelle recenti legislazioni di altri paesi, che utilizzano formule

più ampie rispetto a quelle di infermità(ed anche nelle stesse ipotesi di riforma del codice italiano

pur non andate in porto)è innanzitutto pienamente conforme all’art. 85 c.p. cosi come interpretato

in maniera conforme a costituzione, perché non si può non dare rilevanza a quella situazione

atipica che renda il soggetto incolpevolmente incapace di rendersi conto di quel che fa

semplicemente perché quella situazione non è riconducibile ad una malattia prevista come tale.

In secondo luogo, gli art. 88 e 89 c.p. non dicono che è sufficiente l’accertamento dell’infermità, il

giudice può anche accertare che l’imputato è infermo e affetto da una malattia gravissima, questo

non è sufficiente, è necessario vedere come il singolo caso concreto quella infermità abbia o meno

compromesso, escludendola o facendola scemare grandemente la capacità di intendere o di

volere.

Condizioni di rilevanza dei vari disturbi della personalità, il giudice deve accertarne la:

- Gravità

- Intensità

- Persistenza

Tali per cui essi abbiano nel caso singolo conc

Dettagli
A.A. 2015-2016
15 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliolamartora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.