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SEMINARIO SULL’IMPUTABILITà

Imputabilità: Capacità/idoneità di un soggetto ad essere sottoposto a d una pena.

Perché nasce il problema dell’imputabilità nel codice, perché si è sentito il bisogno di introdurlo?

Nell’ambito dei reati, in generale nell’illecito penale è stata sempre molto sentita l’idea che si

punisca con la pena colui che tiene un atteggiamento riprovevole della volontà, che ha posto in

essere un comportamento antidoveroso dal punto di vista morale e poi anche dal punto di vista

ordina mentale.

Nel medioevo si determina questa sovrapposizione tra il reato ed il peccato, capiamo bene che se

facciamo coincidere il reato con il peccato, ciò che è importante capire è innanzitutto come il

soggetto è arrivato a commettere il reato, soprattutto con quale atteggiamento interiore l’ha fatto.

La chiesa cattolica si è sempre preoccupata soprattutto, non tanto delle offese ad un bene

giuridico ad un interesse, si è preoccupata soprattutto di capire perché quell’uomo ha avuto un

atteggiamento interiore cosi peccaminoso, tutto questo ha determinato una eredità. Nell’ambito

penale noi dobbiamo chiederci sempre come la volontà si è sempre posta verso quel fatto.

Successivamente durante l’illuminismo si è detto basta a questa coincidenza peccato-illuminismo,

nel momento in cui si è detto basta, bisognava capire come ricollocare il problema

dell’atteggiamento interiore.

Con quali limiti la volontà del soggetto assume rilievo per sottoporre quella persona alla pena?

È giusto che sottoponiamo a pena una persona che ha semplicemente cagionato una offesa?

A tal riguardo si è detto: al di là del dolo, della colpa, e del nesso psichico del fatto, la persona che

viene punita la quale non si rende conto di quello che fa, sarà giusto punirla?

Perché tutto questo perche storicamente le sanzioni penali sono state irrogate anche a persone

che erano incapaci di intendere e di volere nel senso che erano minorate, perché si credeva che la

malattia fosse strettamente collegata anche a rapporti demoniaci, quindi c’è stata anche questa

visione mistica della malattia che l’illuminismo ha voluto superare.

A questo punto arriva kant che dice: ciò che distingue l’uomo dagli animali è la sola libertà morale,

la sua capacità di autodeterminazione in base a degli imperativi morali, la ragion pratica dell’uomo.

Noi dobbiamo capire quando questa libertà di autodeterminarsi cessa!Quando è davvero inutile

punire!

L’idea che occorre una liberta morale di autodeterminarsi degli uomini è alla base anche della

concezione retributiva della pena, perché l’irrogazione della pena ha senso quando la persona ha

scelto liberamente di trasgredire al precetto legale perché prima di tutto ha trasgredito imperativi

morali che gli erano propri come uomo. Quindi la ricerca che si è posta nel diritto penale è stata

questa: ma quando questa capacità viene meno? Ecco qui insinuarsi il discorso dell’imputabilità,

perché tale discorso è valido solo se consideriamo l’uomo libero di autodeterminarsi, l’imputabilità

serve essenzialmente a due scopi fondamentali:

1) È ingiusto punire una persona che in realtà che non era in grado di rendersi conto di ciò

che faceva, perché in funzione garantista, non si processano capri espiatori, la sanzione

penale deve essere sempre connotata da umanità, irrogata per una ragione razionale non

per una politica criminale spicciola.

2) Importante dal punto di vista dogmatico perché giustifica l’applicazione della pena dal punto

di vista retributivo e quindi si collega strettamente al profilo della colpevolezza.

Qui arriviamo forse ad uno dei punti più importanti del problema dell’imputabilità, la relazione

dell’imputabilità con la colpevolezza. Perché oggi il problema dell’imputabilità nasce in quanto vi è

stata una evoluzione del modo di concepirla.

Due passaggi importanti:

1) La concezione tradizionale dell’imputabilità

2) La concezione attuale dell’imputabilità, che è strettamente legata a quella di colpevolezza,

cioè il modo in cui questa viene concepita negli ordinamenti

L’imputabilità originariamente era concepita come mera capacità alla pena, perché si doveva dar

l’idea che gli uomini sono in grado di determinarsi in base a dei comandi morali(come diceva kant,

sono liberi nella genesi delle loro decisioni, dei loro comportamenti, quindi sono in grado di

scegliere se orientare la volontà rispetto al comando penale o no. È chiaro che l’imputabilità, viene

concepita come istituto eccezionale.

Io legislatore devo stabilire quando una persona può essere sottoposta a sanzione penale e lo

devo fare con delle norme chiare, precise e tassative, per ragioni di certezza.

Quale è il rischio di un’apertura verso la tipicità delle cause dell’esclusione dell’imputabilità? che

qualunque persona in giudizio invochi sempre l’imputabilità, in questo modo cessa l’efficacia

deterrente della sanzione penale, perché si genera una aspettativa di facile imputabilità, allora

ecco che si collega l’imputabilità con la capacità penale perché diventa un problema di

applicazione della legge penale.

Capacità penale = idoneità alla sanzione penale, significa essere destinatari della norma penale,

sottoponibilità ad una sanzione penale.

L’imputabilità(insieme alla pericolosità sociale) è semplicemente una idoneità alla pena, nel

momento in cui però regola l’applicabilità della legge sulle persone, allora io legislatore devo

essere in grado di dare istruzioni chiare che l’interprete non deve in alcun modo mettere in dubbio.

Quindi di regola gli uomini come sono liberi sono responsabili e troveremo nell’art. 85 che la regola

e la presunzione di imputabilità infatti. Questa è l’idea di base libertà consapevolezza di azione che

diviene piena nel momento della maggior età.

Quando non è più responsabile? Sordomutismo, ubriachezza, intossicazione da stupefacenti lo

decide il legislatore perché lui decide la legge penale verso chi si applica. “Agli effetti

La conferma di questo orientamento la troviamo per esempio nell’art. 203 del c.p.:

della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non

punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è

probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate

nell'articolo 133 ”.

Questo secondo comma è importante, l’articolo 133 richiama il criterio dell’intensità del dolo e

del grado della colpa, quindi ammette almeno teoricamente che una persona non imputabile

possa agire con dolo o con colpa, notiamo come l’imputabilità rispetto al dolo alla colpa alla

colpevolezza stanno su due binari distinti, non comunicano, si riferiscono a profili applicativi

distinti.

Questa idea è radicata anche nell’art. 648, qui si parla di ricettazione, del fatto imputabile che

viene attenuato. Come è possibile questo? È possibile perche ancora si consente, si ammette,

logicamente che il dolo e la colpa siano scissi dall’imputabilità.

Prestiamo attenzione a dove è collocata la disciplina dell’imputabilità, nel titolo 4° “del reo e

della persona offesa dal reato”, quindi l’imputabilità è un profilo proprio che si riferisce al reo, è

uno status della persona che consente di sottoporla a sanzione penale.

Successivamente tale idea che era radicata negli ordinamenti è stato messo in crisi

S. Freud iniziò a sostenere che gli uomini in fin dei conti non sono così tanto liberi moralmente da

determinarsi. L’uomo è fatto di due componenti essenziali, spinte ad agire in un determinato modo,

contro spinte psichiche a non agire in quell’altro modo. L’uomo in questo turbinio di spinte

psicologiche è solo parzialmente in grado di scegliere cosa fare perché potrebbe avere delle

nevrosi irrisolte, potrebbe avere delle paranoie ossessive di cui non si rende neanche conto.

Siamo sicuri allora che è cosi scontato presumere come fa l’articolo 85 la libertà morale degli

uomini, come faceva kant?

Queste asserzioni mettono in crisi tutta la struttura penale dal punto di vista soggettivo, e mette in

crisi anche l’idea della colpevolezza!

La colpevolezza originariamente era concepita originariamente come nesso psichico con un fatto,

cioè era il sostrato naturalistico che accumunava il dolo e la colpa, quindi il dolo era volontà del

fatto, la colpa prevedibilità del fatto, in questo discorso si smarrisce l’idea del rimprovero del “tu

potevi comportarti altrimenti ma non l’hai fatto”. Che cosa comporta tutto questo? Che quando

invece entra in gioco la psicoanalisi e si capisce che in una persona non solo bisogna capire se sia

responsabile, bisogna capire innanzi tutto se poteva essere rimproverata.

Si accede a questo punto ad una nuova concezione di colpevolezza, “colpevolezza in senso

normativo”.

Si è detto che è inutile punire una persona che non poteva essere rimproverata per quello

che ha fatto(passaggio fondamentale).

E quindi come abbiamo già detto anche la nozione di imputabilità viene travolta da questa

novità scientifica, perché se la colpevolezza davvero va intesa in senso normativo e questa

diventa limite di garanzia (perché a quel punto non si può punire neanche per ragioni general-

preventive una persona se non era rimproverabile nel momento in cui ha commesso il fatto).

Arriviamo ad un dilemma:

- ha ragione freud dicendo che gli uomini non sono animali liberi e quindi metteremo da parte

l’imputabilità(scuola positiva, “da questi uomini dobbiamo solo difenderci”). “eliminare”

questi uomini mettendoli in luoghi ove non possono nuocere(deriva nel codice penale

nazista).

Vedete che l’imputabilità è divenuta il baluardo del diritto penale classico, non si è potuta

abbandonare l’imputabilità perché altrimenti il rischio era quello di perdere le garanzie del dir.

Penale classico. Si è rifiutata questa idea.

Nasce la terza scuola: movimento mediano, che accetta queste pulsioni irrazionali che animano

l’uomo: amore, solidarietà etc.

A questo punto il vero problema è stabilire cosa dobbiamo fare con l’imputabilità, il codice pur

sapendo che qualcosa stava cambiando decide di rimanere ancorato al pensiero classico:

imputabilità = regola, le cause che escludono l’imputabilità sono eccezioni.

Alla luce di ciò ad una persona che si avvicina al codice questa sembra essere il quadro e invece

no! A questo punto è intervenuta la dottrina e la giurisprudenza a manifestare l’inadeguatezza della

concezione classica dell’imputabilità.

2° Fase

L’imputabilità viene concepita diversamente, questa diventa un elemento della colpevolezza.

La colpevolezza quindi è composta da più elementi: dolo, colpa, conoscibilità della legge penale,

imputabilità. Ma se così è, unitamente all’esclusione delle scusanti(es. errore), bisogna

interpretarla all’interno del codice non in senso restrittivo ma in senso funzionale, teleologico e

quindi deve esprimere una idoneità del soggetto ad essere rimproverato allora ecco che nascono

due corollari fondamentali:

1) dolo e colpa può essere anche dell’incapace, ma non può essere dolo o colpa come

nell’art. 46, come qualifica normativa, non è una volontà colpevole quella dell’imputabile, ci

può essere il dolo e la colpa nell’imputabile ma non corrisponde a quella del soggetto

imputabile. Questo perché è impossibile pensare che una persona non imputabile(non

rimproverabile) possa essere rimproverato per non aver osservato la regola cautelare,

quindi la colpa del soggetto non imputabile è mera violazione della regola cautelare, in

modo obiettivo, rileva solo la misura obiettiva della colpa(soggettiva). Non c’è il profilo del

rimprovero, ma c’è il profilo del dolo!

Es: persona che uccide il proprio partner perché credeva che lo stesse tradendo e quindi

era affetto da una paranoia ossessiva di gelosia. Tale soggetto che ha commesso ad ogni

modo un errore sull’accadimento storico e quindi un errore sul fatto a causa di questa

patologia è giusto dire che il dolo è escluso perché c’è un errore sul fatto, assolutamente

no, perché se un errore è condizionato va distinto da un errore normale. Questa è la

dicotomia che bisogna fare: errore normale errore patologico, l’errore che deriva dalla

patologia e quindi dalla minore età, dal vizio di mente, non può escludere il dolo perché è

una proiezione della mancanza dell’imputabilità, se l’errore invece prescinde da questa

patologia allora va bene, possiamo escludere effettivamente il dolo.

Tale discorso serve per la “pericolosità sociale”, è un tema attualissimo, perché la

pericolosità sociale sta entrando in crisi proprio per tale ragione, si è collegato il profilo

dell’imputabilità e della colpevolezza, allora si è detto se questo errore è patologico questa

persona è pericolosa.

Ha una proiezione della causa di non imputabilità che lo rende pericoloso, lo sottoponiamo

a misura di sicurezza, se quella persona invece ha agito senza dolo non si può dire la

stessa cosa, ha agito come un’altra persona non si può dire che è pericolosa.

Quello che occorre memorizzare è che il dolo e la colpa del non imputabile non è accettata

con le stesse regole del soggetto imputabile.

2) Ma se l’imputabilità non attiene più alla capacità alla pena, se l’imputabilità è un problema

di colpevolezza e stiamo parlando quindi di garanzia che sottoporre una persona colpevole

a sanzione penale è oggi prima che ritenuto giuridicamente inammissibile, per l’art. 27

comma 3° della costituzione, moralmente riprovevole, perché il diritto penale non serve per

soddisfare la “voglia di sangue” che ha l’uomo, allora ecco vedete che la causa tutte le

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliolamartora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
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