UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Corso di laurea in
Scienza Economiche LM-56
Insegnamento di
Diritto Fallimentare
TITOLO TESI
Fallimento in estensione nelle super società di fatto
RELATORE: CANDIDATO:
Giacomo Rosario Peralta
Prof. Daniele Parisi Matricola0612001830
Anno Accademico
2023/2024
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INTRODUZIONE……………………………………………………………………..…..
CAPITOLO PRIMO: Il fallimento in estensione ex art. 147 della Legge Fallimentare……1
1.1 Fondamenti normativi…………………………………………………………………...1
1.2 Requisiti per il fallimento in estensione………………………………………………..15
1.3 Giurisprudenza ed orientamenti interpretativi: Corte costituzionale Sentenza n. 255 del
2017………………………………………………………………………………………..22
CAPITOLO SECONDO: La super società di fatto………………………………………26
2.1 Definizione ed elementi identificativi della super società di fatto……………………...26
2.2 Giurisprudenza ed orientamenti interpretativi: Corte di cassazione n. 1095/2016…….35
CAPITOLO TERZO: Le difficoltà probatorie nella configurazione di una super società di
Fatto………………………………………………………………………………………..47
3.1 Dimostrazione dell’esistenza della super-società di fatto………………………………47
3.2 Prova dello stato di insolvenza…………………………………………………………51
3.3 Ruolo della giurisprudenza: Cass. Civ. n. 12120/2016 e Cass. Civ. n. 204/2024……….56
3.4 Criticità e prospettive…………………………………………………………………..62
CONCLUSIONI…………………………………………………………………………….
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………
RINGRAZIAMENTI……………………………………………………………………….
INTRODUZIONE
Questo elaborato esamina l'istituto del fallimento in estensione, concentrandosi sulle
recenti evoluzioni giurisprudenziali.
Il fallimento è una procedura concorsuale che si applica agli imprenditori commerciali
che non siano piccoli imprenditori e si trovino in stato di insolvenza.
Il fallimento in estensione disciplinato dall'art. 147 della Legge Fallimentare italiana
(Regio Decreto n. 267/1942) riguarda la possibilità di estendere la dichiarazione di
fallimento di un’impresa a soggetti terzi, che non sono formalmente il titolare dell'impresa
stessa, ma che hanno avuto un ruolo di controllo o gestione sulla stessa.
Questo istituto è pensato per evitare che l’impresa insolvente utilizzi strutture
giuridiche per sottrarsi alle responsabilità patrimoniali.
I recenti sviluppi giurisprudenziali hanno invertito la tendenza degli ultimi anni,
imponendo al richiedente l'onere di dimostrare specificamente lo stato di insolvenza della
società di fatto. La disciplina del fallimento in estensione, prevista dall’articolo 147,
commi 4 e 5, della legge fallimentare, consente di estendere il fallimento di una società
ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza emerga successivamente alla
dichiarazione di fallimento iniziale.
In particolare, l’articolo 147, comma 5, può essere applicato non solo quando si
scopre che l’impresa di un imprenditore individuale è riferibile a una società di fatto
con uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di una interpretazione estensiva, in casi
in cui il socio già fallito sia una società, incluse anche le società di capitali, coinvolta
in una società di persone, siano esse persone fisiche o giuridiche (la cosiddetta "super
società di fatto").
Nel corso degli anni, l’articolo 147 ha subito importanti trasformazioni sia dal punto
di vista legislativo che giurisprudenziale.
Inizialmente, il Codice di Commercio del 1865 prevedeva già il fallimento automatico
dei soci illimitatamente responsabili, ma la normativa moderna ha ampliato l’ambito di
applicazione.
La giurisprudenza, ad esempio, ha riconosciuto la validità della norma anche per
società di fatto e società non regolari, purché ne venga dimostrata l’esistenza effettiva.
Inoltre, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto nel 2019, ha reso
più chiari e coerenti alcuni aspetti procedurali, adattandoli alle esigenze contemporanee.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n.
14/2019), l’articolo 256 del nuovo Codice, intitolato "Società con soci a responsabilità
illimitata", riprende l’impostazione dell’articolo 147 della legge fallimentare, introducendo
importanti novità.
Tra queste, nella “Relazione illustrativa all’art. 256’’ si legge l’espressa possibilità di
richiedere l’estensione della procedura di liquidazione giudiziale anche ad altri soci
illimitatamente responsabili.
Tale richiesta di estensione può essere proposta, oltre che dal curatore, da un
creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già
stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero, nonché dagli stessi
soci nei cui confronti la procedura dev’essere estesa nonché dai loro creditori personali.
Infine, l’ultima novità dell’articolo 256 è costituita dall’espressa previsione che nel
giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il
pubblico ministero nonché il creditore che ha promosso la procedura, superando così le
precedenti incertezze interpretative, generate dagli orientamenti giurisprudenziali
discordanti in merito a tale questione.
Un’ulteriore innovazione deriva dalla giurisprudenza più recente, in particolare dalle
sentenze della Corte di cassazione n. 1095 del 2016 e della Corte costituzionale n. 255
del 2017, che hanno ispirato l’integrazione normativa.
Queste due sentenze, hanno spinto il Legislatore ad introdurre l’espressa previsione
secondo la quale se durante una procedura di liquidazione giudiziale viene accertato che
l’impresa è riconducibile a una società di fatto, allora, il Tribunale può disporre l’apertura
della procedura anche per tale società e per i soci illimitatamente responsabili di essa.
Attraverso un’analisi normativa e giurisprudenziale, questo elaborato esplora le criticità
di questa disciplina, evidenziando l’importanza di criteri probatori rigorosi e di un
approccio giurisprudenziale coerente.
Infine, vengono proposte prospettive di miglioramento che includono l’introduzione
di una disciplina normativa specifica e l’adattamento delle norme esistenti alle nuove
realtà economiche.
Questo lavoro si pone l’obiettivo di offrire un contributo al dibattito giuridico,
evidenziando come un intervento legislativo organico e una giurisprudenza uniforme
possano garantire maggiore certezza del diritto, tutela dei creditori e rispetto delle
garanzie individuali dei soggetti coinvolti.
CAPITOLO PRIMO: IL FALLIMENTO IN ESTENSIONE
EX ART. 147 DELLA LEGGE FALLIMENTARE
1.1 Fondamenti normativi.
L'articolo 147 della Legge Fallimentare italiana del 1942 (R.D. 16 marzo 1942, n.
267) rappresenta una delle disposizioni centrali nel quadro normativo e disciplina una
procedura particolare nota come "fallimento in estensione".
Esso regola la dinamica della dichiarazione di fallimento sia per la società sia per
i soci illimitatamente responsabili, stabilendo un principio di unità e coerenza procedurale
che è cruciale per la tutela dei creditori e per la gestione efficiente delle procedure
concorsuali.
Questa disciplina consente di estendere gli effetti del fallimento di una società ad
altre persone fisiche o giuridiche, ossia i soci con responsabilità illimitata, quando si
verificano determinate circostanze.
La norma è pensata per affrontare situazioni in cui la responsabilità economica si
estende oltre la struttura ufficiale della società.
L’articolo è strutturato su più commi ciascuno dei quali affronta specifici aspetti del
fallimento in estensione. 1
Il primo comma sancisce che la sentenza che dichiara il fallimento di una società
appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV [- c.c.] e VI [- c.c.] del titolo V
del libro quinto del codice civile (il riferimento qui è alle società in nome collettivo ed
alle società in accomandita sia semplici che per azioni), comporta il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili, siano essi persone fisiche o giuridiche.
I principi cardine ravvisabili nell’ enunciazione del primo comma sono due.
Il primo è quello della solidarietà patrimoniale secondo il quale i soci illimitatamente
responsabili rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
Il secondo è quello di garantire l’unità della procedura concorsuale evitando di
frammentare le procedure, garantendo una gestione unitaria.
Il secondo comma specifica che "il fallimento dei soci può essere dichiarato anche
successivamente a quello della società". Ciò consente di estendere la procedura
fallimentare ai soci anche in momenti successivi, garantendo così una maggiore flessibilità
nella gestione del dissesto.
Ai fini della presente trattazione sono molto interessanti i commi quarto e quinto.
Il quarto comma sancisce che, qualora, successivamente alla dichiarazione di
fallimento, vengano scoperti soci occulti o l'esistenza di una società di fatto, anche
questi soggetti possono essere inclusi nella procedura.
Con il termine “soci occulti” di intendono quei soggetti che partecipano alla gestione e
ai profitti della società senza essere formalmente riconosciuti come soci, mentre, con il
termine “società di fatto” si intendono quelle entità formatesi senza atto costitutivo formale,
ma risultanti da comportamenti concludenti. 2
Il quinto comma precisa che la norma si applica anche nel caso in cui, a seguito
di fallimento di un imprenditore individuale, emerga che l'impresa è riferibile ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, includendo quindi forme
societarie irregolari o di fatto.
La ratio legis si fonda su cinque principi cardine del diritto fallimentare italiano.
Il primo tra questi è il principio della solidarietà patrimoniale, i soci rispondono con
il proprio patrimonio illimitatamente per i debiti contratti dalla società, in virtù del
contratto sociale che hanno stipulato.
Il secondo principio è quello della tutela dei creditori, infatti, con l’estensione del
fallimento si mira ad ampliare la massa fallimentare, rendendo così possibile aggredire
i patrimoni dei soci, anche occulti, al fine di raggiungere una maggiore soddisfazione
dei creditori insinuati al passivo della procedura concorsuale.
Il terzo principio è quello dell’accertamento della realtà sostanziale e non solo formale.
L’intento dell’estensione del fallimento è quello di privilegiare una lettura sostanzialistica
della situazione economico – giuridica, andando oltre il “velo” della personalità giuridica
che appare così un mero strumento utilizzato per limitare la responsabilità di chi, di
fatto, è invece socio illimitatamente responsabile di una società.
Il quarto principio è quello dell’equilibrio procedurale, ossia, l’estensione del fallimento
dalla società fallita ai suoi soci garantisce l’unitarietà della procedura, evitando così
duplicazioni o conflitti tra più procedure che traggono la loro origine dal medesimo
dissesto. 3
Il quinto ed ultimo principio è quello di contrastare l’elusione cercando di evitare che
soggetti che siano di fatto illimitatamente responsabili occultino il proprio coinvolgimento
nella società fallita.
L'articolo 147 trova applicazione principalmente nei seguenti contesti: a) nelle società
in nome collettivo (s.n.c.) nelle quali i soci, seppur potendo godere del beneficium
excussionis, restano pur sempre illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali,
pertanto il loro fallimento è conseguente e quasi automatico rispetto a quello della
società; b) società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni
(s.a.p.a.): il fallimento in queste tipologie di società si applica solo ai soci accomandatari,
poiché essi sono illimitatamente responsabili, mentre gli accomandanti sono responsabili
limitatamente alla quota di partecipazione che hanno sottoscritto; c) soci occulti: anche
i soggetti che partecipano alla vita sociale con un’influenza significativa o che ne hanno
di fatto il controllo, senza che tuttavia ci sia la spendita del loro nome, sono responsabili
illimitatamente e perciò possono essere dichiarati falliti.
Un aspetto di rilievo riguarda, inoltre, i rapporti tra il fallimento della società e
quello dei soci. In particolare, le dichiarazioni di fallimento possono avvenire
simultaneamente o in momenti diversi, ma pur sempre nel rispetto del principio di
collegamento tra i due fallimenti.
La disciplina dell’art. 147 della legga fallimentare, inoltre, produce i suoi effetti ed
interagisce ed influenza anche la disciplina di altri articoli della medesima legge.
Ad esempio, possiamo annoverare tra questi casi la disciplina dell’art. 6 della legge
fallimentare, che stabilisce i soggetti legittimati a depositare istanza di fallimento, che
in virtù dell’art. 147 possono depositare l’istanza nei confronti tanto della società quanto
nei confronti dei soci. 4
Va sottolineato però, che nonostante la sua importanza, l’applicazione dell’articolo 147
non è priva di criticità. Dimostrare l’esistenza di soci occulti o di società di fatto può
essere un processo complesso, richiedendo prove concrete e dettagliate.
In situazioni intricate, come quelle che coinvolgono persone giuridiche, l’applicazione
della norma può risultare ambigua.
Inoltre, il suo impatto sui diritti individuali, soprattutto quando si tratta di coinvolgere
il patrimonio personale dei soci, solleva questioni legate alla proporzionalità e al diritto
alla difesa.
E’ di un certo rilievo il legame che vi è tra l’art. 147 e l’art. 256 del Decreto
Legislativo n. 14/2019 comunemente noto anche come Codice della Crisi d’ Impresa e
dell’ Insolvenza (CCII).
L’ art. 256 CCII disciplina la responsabilità penale di chi, nell'ambito di una procedura
concorsuale, commette irregolarità o violazioni specifiche a danno dei creditori.
È una norma che mira a contrastare comportamenti illeciti nel contesto delle crisi
aziendali, garantendo che le procedure di insolvenza si s volgano correttamente e nel
rispetto delle regole.
L' articolo 256 del CCII si concentra sulle seguenti condotte penalmente rilevanti.
In primo luogo, si presta attenzione ai casi di sottrazione o distrazione di beni
aziendali, in questi casi il debitore o altre persone coinvolte possono essere sanzionati
se compiono azioni che riducono la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori.
In secondo luogo, ci si focalizza sui casi di false comunicazioni sociali, infatti, si
vuole evitare che l’ inserimento di dati falsi o la mancata comunicazione di informazioni
5
rilevanti nei bilanci o nei documenti contabili abbia ripercussioni sull' esito della
procedura.
In terzo luogo si mira a contrastare le omissioni o i ritardi nell' avvio della procedura
concorsuale, in particolare, la mancata tempestiva segnalazione dello stato di crisi o
insolvenza.
I requisiti soggettivi da soddisfare per l’accertamento della commissione del reato sono:
l’essere soggetti attivi della procedura concorsuale e soddisfare anche l’elemento
psicologico.
Possono essere soggetti attivi della procedura concorsuale e, quindi, possono
commettere il reato il debitore, gli amministratori di società, i liquidatori o altri soggetti
con ruoli rilevanti nella gestione aziendale.
Inoltre
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