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Istituzioni di diritto romano

Schema delle tipologie di azioni

(Riferimento: pag. 88 Istituzioni di diritto romano, M. Marrone)

Azioni

Le azioni erano tipiche, tuttavia, per comuni peculiarità, classificabili in categorie:

1. Civili

  • Fondate sullo ius civile
  • Nell'intentio la pretesa attrice è fondata sullo ius civile, cioè si risolve in affermazioni di appartenenza ex iure Quiritium / di spettanza di un ius (servitù prediali, usufrutto e diritti affini) / di obbligazione a carico del convenuto espressa con il verbo oportere
  • L'editto pretorio le contempla direttamente

2. Pretorie/Onorarie

  • Fondate sullo ius onorario
  • Nell'intentio la pretesa attrice è fondata sullo ius onorario
  • L'editto pretorio le contempla anteponendovi una clausola in cui sono illustrate le circostanze che ne permettono l'applicazione

Azioni civili

(Varie divisioni in base a criteri diversi)

1. In rem/Reali/Vindicationes

  • Momento di riferimento: litis contestatio → Principio: l'azione reale segue la cosa = l'azione reale è esperibile solo contro chi possiede la cosa (o comunque ha una certa relazione con essa) al tempo della litis contestatio → nell'intentio figura solo il nome dell'attore (perché il convenuto è determinato al momento della lite, non a priori) + è espressa l'idea di appartenenza ex iure Quiritium all'attore della cosa controversa / la spettanza di un ius su un bene determinato
  • Hanno carattere assoluto, esprimono cioè una pretesa erga omnes (vedi punto sopra)

2. In personam/di credito

  • Momento di riferimento: quando è sorta l'obbligazione (il convenuto è già noto prima della litis contestatio) → nell'intentio: figurano nome di attore e convenuto + vincolo di oportere / oportere ex fide bona fra attore e convenuto (c'è una obligatio)
  • Hanno carattere relativo (vedi punto sopra), sono volte alla tutela dei crediti

3. Penali/Reipersecutorie

Penali, reipersecutorie, mixtae (penali e reipersecutoriae insieme) (Vedi tabella più in basso)

4. Iudicia bonae fidei

  • Sono azioni civili (in personam e con intentio incerta) con un regime particolare
  • Al vincolo di oportere si aggiungono le parole ex fide bona → il giudice è chiamato a stabilire secondo criteri di buona fede gli obblighi a carico del convenuto
  • Buona fede = buona fede oggettiva = correttezza nella vita di relazione
  • Azioni estese fin dall'inizio anche ai peregrini (ius gentium)
  • Sono quelle nascenti dai 4 contratti consensuali
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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