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TUEL
Il prevede una serie di diritti dei consiglieri comunali (Art.43):
comma 1 “I consiglieri comunali (…) hanno diritto di iniziativa su ogni questione
:
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la
convocazione del consiglio e di presentare
(secondo le modalità dettate dall’Art.39 comma 2)
interrogazioni e mozioni”.
comma 2 “I consiglieri comunali (…) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
:
nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in suo
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge”.
comma 3 “Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle
:
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo
statuto e dal regolamento consiliare”. 51
fi comma 4 “Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle
:
sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause
giustificative”:
TUEL
Il mira ad evitare l'assenteismo dei consiglieri comunali.
Decadenza dalla carica
Quanto ai singoli consiglieri comunali, una questione delicata è la decadenza➜ su
tale eventualità si è aperto un dibattito giurisprudenziale.
Infatti, sussiste una sola disposizione , che rinvia alle previsioni
(sul piano legislativo)
Art.43 comma 4
degli Statuti: .
giurisprudenza
In materia, la ha espresso i seguenti assunti:
- la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione
all'esercizio di un muns publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è
conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore
- il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica
elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche
per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti
delle minoranze
- nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle
sedute del Consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in
volta→ quinid, tali giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo
la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia
facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed
alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze
- quanto alla giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio comunale→ essa va
esclusa qualora le assenze mostrino, con ragionevole deduzione, un atteggiamento di
disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico
elettivo
- in definitiva, dato che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (Art.43
Cost), le ragioni che, in riferimento al modo di esercizio della carica, possono
comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi a causa dell'assenza o
dell'inconferenza delle giustificazioni ovvero nell'estrema genericità di esse→ non è
necessario che tali assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del
Consiglio comunale siano giustificate preventivamente di volta in volta
52
- le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione
all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di
apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza
delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze→pertanto, vanno annullati la
previsione del regolamento comunale ed il provvedimento applicativo di decadenza
che esigono la giustificazione anticipata dell'assenza tramite produzione della
documentazione medica, anziché stabilire la facoltà del consigliere di produrre tale
documentazione entro un determinato numero di giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento per la decadenza
- gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima
attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di
discriminazione nei confronti delle minoranze
la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere obiettivamente gravi
- per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla
fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi ".
In merito all’assenteismo per motivi politici, le posizioni giurisprudenziali sono
articolate
Al riguardo, si è ritenuto che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è
idonea a costituire valida giusti cazione delle assenze dalle sedute consiliari:
af nché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta poli-
tica, occorre che il comportamento ed il signi cato di protesta che il consigliere
comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi
pubblici in concomitanza a quell'estrema manifestazione di dissenso, di cui la
diserzione delle sedute costituisce espressione. Conseguentemente è legittima la
decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiusti cata, qualora
la giusti cazione addotta dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale
soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non
altrimenti e non prima esternata), «da impedire qualsiasi accertamento sulla fonda-
tezza, serietà e rilevanza del motivo»":
Peraltro quest'ultimo criterio è stato speci cato con la precisazione che, qualora
l'assenza sia motivata da un obiettivo politico, ossia con l'intento di far venire meno
il numero legale, che presuppone il segreto e quindi la sorpresa, in ta caso occorte
(anche per evitare l'aggiramento della norma), af nché il motivo dell'assenza possa
essere considerato giusti cato, che l'assente adduca, successivamente, un
elemento di prova precostituito in ordine alla motivazione politica della sua
assenza, altrimenti da considerare non giusti cata.
Circa le cause di giusti cazioni addotte dal consigliere assente, non sono mancate
prese di posizione giurisprudenziali improntate a rigore. Così, si è precisato che lo
svolgimento del mumus pune di soraponde ad un precito
53
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fi fi fi
decisa a pante del soggetto nominato, al in san gare di fetivita dela rapres a na,
presidia dalla previsione della sanzione della decadenza alo. gapre assenza dalle
sedute, per un determinato numero elle stesse, manifesti un atteggiamento di
disinteresse, sulla base di compolta nti inadeguati rispeto alla rilevanza ed alla
delicatezza dell'incarico rivestito. Al tine di poter ritenere giusti cate le assenze
occore la dimostrazione di avete posto in essere la dovuta diligenza per conciliare
le pur rispettabili esigenze lavorative con l 'assolvimento del munus pubblico
connesso alla carica di consigliere comunale: perciò non sarebbe suf ciente, quale
idonea giusti cazione dell'assenza, la mera impossibilità di presenziare alla seduta
consiliare conseguente al fatto che il ricorrente avesse impegni familiari (non
ulteriormente speci cati e provati), impegni lavorativi (senza dimostrare di aver
chiesto permessi o cambi turno non concessi) o si fosse sottoposto a visita (senza
dimostrare di aver tentato di individuare una diversa data od orario per la stessa). A
ritenere diversamente, il Consiglio comunale non avrebbe alcuno spazio valutativo
nell'esame delle giusti cazioni rese dal consigliere nei cui confronti sia stato avviato
il procedimento di decadenza:
invece sono rilevanti e devono essere valutate dall'organo consiliare le circostanze
che hanno caratterizzato la suddetta impossibilità e lo sforzo profuso dal consigliere
per prevenirla e superarla, poiché tale sforzo è indicativo dell'importanza da lui
attribuita alle responsabilità connesse all'investitura democratica
nella carica consiliare74.
Si è anche precisato che la previsione dell'obbligo di giusti cazione scritta per la
mancata partecipazione alle sedute consiliari è per sé compatibile con il citato art.
43, c. 4, tuel, che impone allo statuto comunale (e quindi anche ai regolamenti
interni dei consigli comunali) di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere
le cause giusti cative delle assenze: siffatta garanzia non deve però estendersi
necessariamente no all'autocerti cazione dei motivi di assenza, o alla
certi cazione verbale a cura del capogruppo. Al contrario, è ragionevole che siano
chiesti elementi certi e veri cabili sulle cause dell'assenza, per distinguere gli
impedimenti effettivi dal semplice disinteresse: di conseguenza, è stato ritenuto
legittimo l'obligo di produrre una giusti cazione scritta, che pu comprendere
fallegazione di idonea documentazione. Questa modalità di giusti cazione (che si
attia, ad esempio, con l'esibizione di certi cati medici)
assicura oggettività e ven cabilità al motivo di assenza, a garanzia del corretto
funzionamento del Consiglio e consente il controllo da parte della collettività -
ovviamente fermo il divieto della divulgazione di dati sensibili - senza essere
particolarmente gravosa o vessatoria nei confronti dell'interessato.
Una siffatta nuova, disciplina di un regolamento consigliare in materia di
giusti cazione delle assenze è legittima, ma non può essere applicata
retroattivamente con l'effetto di provocare la decadenza dalla carica?.
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Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale
Il Presidente è una gura importante nell’ambito del Consiglio comunale.
TUEL
Il opera tale distinzione (Art.39):
comma 1 “I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
:
sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione
dei lavori e delle attività del consiglio.
Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui
all’Art.40.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la figura del
Presidente del consiglio”.
Art.40 “…È consigliere anziano colui che ha ottenuto