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Diritti dei consiglieri comunali secondo il TUEL

Articolo 43: Diritti dei consiglieri comunali

Comma 1: "I consiglieri comunali [...] hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare (secondo le modalità dettate dall’Art.39 comma 2) interrogazioni e mozioni."

Comma 2: "I consiglieri comunali [...] hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge."

Comma 3: "Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare."

Comma 4: "Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative."

Il TUEL mira ad evitare l'assenteismo dei consiglieri comunali.

Decadenza dalla carica

Quanto ai singoli consiglieri comunali, una questione delicata è la decadenza. Su tale eventualità si è aperto un dibattito giurisprudenziale. Infatti, sussiste una sola disposizione che rinvia alle previsioni (sul piano legislativo) Art.43 comma 4 degli Statuti.

Giurisprudenza sulla decadenza

  • La decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore.
  • Il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.
  • Nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del Consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta.
  • Le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
  • Quanto alla giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio comunale, essa va esclusa qualora le assenze mostrino, con ragionevole deduzione, un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo.
  • Gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.

Assenteismo per motivi politici

Le posizioni giurisprudenziali sono articolate. Al riguardo, si è ritenuto che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari:

  • Affinché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica, occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza a quell'estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione.
  • Conseguentemente è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.

Una disciplina di un regolamento consigliare in materia di giustificazione delle assenze è legittima, ma non può essere applicata retroattivamente con l'effetto di provocare la decadenza dalla carica.

Presidente e vicepresidente del Consiglio comunale

Il Presidente è una figura importante nell’ambito del Consiglio comunale. Il TUEL opera tale distinzione (Art.39):

Comma 1: "I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all’Art.40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del consiglio."

Articolo 40: "È consigliere anziano colui che ha ottenuto..."

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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