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TUEL

Il prevede una serie di diritti dei consiglieri comunali (Art.43):

comma 1 “I consiglieri comunali (…) hanno diritto di iniziativa su ogni questione

:

sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la

convocazione del consiglio e di presentare

(secondo le modalità dettate dall’Art.39 comma 2)

interrogazioni e mozioni”.

comma 2 “I consiglieri comunali (…) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,

:

nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in suo

possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi

specificamente determinati dalla legge”.

comma 3 “Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle

:

interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le

modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo

statuto e dal regolamento consiliare”. 51

fi comma 4 “Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle

:

sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause

giustificative”:

TUEL

Il mira ad evitare l'assenteismo dei consiglieri comunali.

Decadenza dalla carica

Quanto ai singoli consiglieri comunali, una questione delicata è la decadenza➜ su

tale eventualità si è aperto un dibattito giurisprudenziale.

Infatti, sussiste una sola disposizione , che rinvia alle previsioni

(sul piano legislativo)

Art.43 comma 4

degli Statuti: .

giurisprudenza

In materia, la ha espresso i seguenti assunti:

- la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione

all'esercizio di un muns publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è

conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore

- il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica

elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche

per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti

delle minoranze

- nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle

sedute del Consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in

volta→ quinid, tali giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo

la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia

facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed

alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze

- quanto alla giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio comunale→ essa va

esclusa qualora le assenze mostrino, con ragionevole deduzione, un atteggiamento di

disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico

elettivo

- in definitiva, dato che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (Art.43

Cost), le ragioni che, in riferimento al modo di esercizio della carica, possono

comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi a causa dell'assenza o

dell'inconferenza delle giustificazioni ovvero nell'estrema genericità di esse→ non è

necessario che tali assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del

Consiglio comunale siano giustificate preventivamente di volta in volta

52

- le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione

all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di

apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza

delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze→pertanto, vanno annullati la

previsione del regolamento comunale ed il provvedimento applicativo di decadenza

che esigono la giustificazione anticipata dell'assenza tramite produzione della

documentazione medica, anziché stabilire la facoltà del consigliere di produrre tale

documentazione entro un determinato numero di giorni dalla comunicazione di avvio

del procedimento per la decadenza

- gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima

attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di

discriminazione nei confronti delle minoranze

la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere obiettivamente gravi

- per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla

fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi ".

In merito all’assenteismo per motivi politici, le posizioni giurisprudenziali sono

articolate

Al riguardo, si è ritenuto che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è

idonea a costituire valida giusti cazione delle assenze dalle sedute consiliari:

af nché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta poli-

tica, occorre che il comportamento ed il signi cato di protesta che il consigliere

comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi

pubblici in concomitanza a quell'estrema manifestazione di dissenso, di cui la

diserzione delle sedute costituisce espressione. Conseguentemente è legittima la

decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiusti cata, qualora

la giusti cazione addotta dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale

soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non

altrimenti e non prima esternata), «da impedire qualsiasi accertamento sulla fonda-

tezza, serietà e rilevanza del motivo»":

Peraltro quest'ultimo criterio è stato speci cato con la precisazione che, qualora

l'assenza sia motivata da un obiettivo politico, ossia con l'intento di far venire meno

il numero legale, che presuppone il segreto e quindi la sorpresa, in ta caso occorte

(anche per evitare l'aggiramento della norma), af nché il motivo dell'assenza possa

essere considerato giusti cato, che l'assente adduca, successivamente, un

elemento di prova precostituito in ordine alla motivazione politica della sua

assenza, altrimenti da considerare non giusti cata.

Circa le cause di giusti cazioni addotte dal consigliere assente, non sono mancate

prese di posizione giurisprudenziali improntate a rigore. Così, si è precisato che lo

svolgimento del mumus pune di soraponde ad un precito

53

fi fi fi fi fi fi fi

fi fi fi

decisa a pante del soggetto nominato, al in san gare di fetivita dela rapres a na,

presidia dalla previsione della sanzione della decadenza alo. gapre assenza dalle

sedute, per un determinato numero elle stesse, manifesti un atteggiamento di

disinteresse, sulla base di compolta nti inadeguati rispeto alla rilevanza ed alla

delicatezza dell'incarico rivestito. Al tine di poter ritenere giusti cate le assenze

occore la dimostrazione di avete posto in essere la dovuta diligenza per conciliare

le pur rispettabili esigenze lavorative con l 'assolvimento del munus pubblico

connesso alla carica di consigliere comunale: perciò non sarebbe suf ciente, quale

idonea giusti cazione dell'assenza, la mera impossibilità di presenziare alla seduta

consiliare conseguente al fatto che il ricorrente avesse impegni familiari (non

ulteriormente speci cati e provati), impegni lavorativi (senza dimostrare di aver

chiesto permessi o cambi turno non concessi) o si fosse sottoposto a visita (senza

dimostrare di aver tentato di individuare una diversa data od orario per la stessa). A

ritenere diversamente, il Consiglio comunale non avrebbe alcuno spazio valutativo

nell'esame delle giusti cazioni rese dal consigliere nei cui confronti sia stato avviato

il procedimento di decadenza:

invece sono rilevanti e devono essere valutate dall'organo consiliare le circostanze

che hanno caratterizzato la suddetta impossibilità e lo sforzo profuso dal consigliere

per prevenirla e superarla, poiché tale sforzo è indicativo dell'importanza da lui

attribuita alle responsabilità connesse all'investitura democratica

nella carica consiliare74.

Si è anche precisato che la previsione dell'obbligo di giusti cazione scritta per la

mancata partecipazione alle sedute consiliari è per sé compatibile con il citato art.

43, c. 4, tuel, che impone allo statuto comunale (e quindi anche ai regolamenti

interni dei consigli comunali) di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere

le cause giusti cative delle assenze: siffatta garanzia non deve però estendersi

necessariamente no all'autocerti cazione dei motivi di assenza, o alla

certi cazione verbale a cura del capogruppo. Al contrario, è ragionevole che siano

chiesti elementi certi e veri cabili sulle cause dell'assenza, per distinguere gli

impedimenti effettivi dal semplice disinteresse: di conseguenza, è stato ritenuto

legittimo l'obligo di produrre una giusti cazione scritta, che pu comprendere

fallegazione di idonea documentazione. Questa modalità di giusti cazione (che si

attia, ad esempio, con l'esibizione di certi cati medici)

assicura oggettività e ven cabilità al motivo di assenza, a garanzia del corretto

funzionamento del Consiglio e consente il controllo da parte della collettività -

ovviamente fermo il divieto della divulgazione di dati sensibili - senza essere

particolarmente gravosa o vessatoria nei confronti dell'interessato.

Una siffatta nuova, disciplina di un regolamento consigliare in materia di

giusti cazione delle assenze è legittima, ma non può essere applicata

retroattivamente con l'effetto di provocare la decadenza dalla carica?.

54

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale

Il Presidente è una gura importante nell’ambito del Consiglio comunale.

TUEL

Il opera tale distinzione (Art.39):

comma 1 “I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

:

sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione

dei lavori e delle attività del consiglio.

Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del

consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui

all’Art.40.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la figura del

Presidente del consiglio”.

Art.40 “…È consigliere anziano colui che ha ottenuto

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Publisher
A.A. 2023-2024
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FeFeRoSsi2004 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Torrigiani Claudio.