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La maggiorazione del voto viene prevista solo nelle quotate, ma non è una
categoria di azioni.
Sono possibili anche:
- azioni a favore dei prestatori di lavoro: Si hanno azioni a favore dei prestatori di
lavoro nel caso in cui i soci decidano di non distribuire tutti gli utili ma di
accantonarne una parte. Gli utili, che erano stati accantonati a riserva,
successivamente vengono imputati a capitali, poi emettono azioni, che vengono
assegnate ai dipendenti come gratifica.
Si tratta di uno strumento diretto a favorire la partecipazione dei prestatori di
lavoro nelle società e ad incentivare il cosiddetto azionariato operaio o dei
dipendenti.
È un sistema che viene concepito per fidelizzare i dipendenti.
- azioni di godimento: vengono regolate dall’art. 2353.
Sono delle azioni che vengono emesse in caso di riduzione volontaria del capitale
(art.2445), che si attua tramite il rimborso del capitale ai soci.
Ai possessori delle azioni rimborsate vengono attribuite azioni di godimento per
consentire loro di partecipare ad eventuali utili o plusvalenze patrimoniali di cui, in
mancanza, non potrebbe godere, visto che le azioni sono state rimborsate al
valore nominale.
- azioni riscattabili: vengono regolate dall’art. 2437 sexies.
Sono azioni che la società o che il socio può decidere di riscattare, in determinate
circostanze.
- azioni di risparmio: sono azioni che possono essere create solo nelle società
quotate.
Il diritto di voto è assolutamente limitato, perché le azioni di risparmio non
permettono ai soci che le possiedono di votare sia nell’assemblea ordinaria che in
quella straordinaria.
Gli azionisti di risparmio hanno una propria assemblea speciale.
Trasferimento delle azioni
Le azioni possono essere nominative o al portatore.
“I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi
titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
a. la denominazione e la sede della società;
b. la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro
delle imprese dove la società è iscritta;
c. il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il
numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del
capitale sociale;
d. l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
e. i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
f. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori.
È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nelle sedi di
negoziazione.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi
speciali di cui al precedente comma.”
I titoli azionari, ossia ai documenti nei quali possono essere incorporate le azioni e che
hanno la funzione di rappresentarle. Tramite l’incorporazione dell’azione nel
documento che la rappresenta si consente di agevolare, da un lato, l’esercizio da
parte dei soci dei diritti sociali ad essi spettanti e, dall’altro, il trasferimento delle
partecipazioni sociali.
I titoli possono essere nominativi oppure al portatore. Nella totalità dei casi le azioni
delle società italiane sono tutte nominative, tranne le azioni di risparmio.
La disposizione del codice è derogata dalla legislazione speciale che impone la
nominatività obbligatoria delle azioni delle società aventi sede nello Stato.
Il contenuto dei titoli azionari:
1. denominazione e sede della società;
2. data dell’atto costitutivo;
3. il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero
complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale;
4. l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5. i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli devono essere sottoscritti da uno degli amministratori, ma è ammessa anche la
sottoscrizione mediante riproduzione automatica della firma.
Nelle società quotate in mercati regolamentati le azioni non possono essere
rappresentate da documenti. La legittimazione dei soci all’esercizio dei diritti e la
circolazione delle azioni avvengono mediante il sistema della dematerializzazione,
ossia tramite un sistema di scritturazioni contabili eseguite dalle società emittenti.
L’art.2355 detta le regole per la circolazione distinguendo fra:
a. mancata emissione dei titoli (caso delle S.p.a. chiuse) il trasferimento delle
azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’scrizione nel libro
dei soci;
b. titoli al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo;
c. titoli nominativi si trasferiscono:
mediante girata speciale: la girata deve essere autenticata da un notaio o
da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. In questo caso
il giratario, che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate,
ha il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è
comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali.
deroga al principio generale (sulla base di questo titolo, il soggetto può
soltanto chiedere l’annotazione nel registro dell’emittente), in quanto il
giratario è legittimato ad esercitare i diritti ancor prima di essere iscritto nel
libro dei soci.
L’unico onere che ricade sul socio è quello di consegnare le azioni presso la
società, affinché gli amministratori provvedano all’annotazione nel libro dei
soci.
Mediante transfert: oltre alla consegna del titolo, sarà anche necessario
riportare il nome dell'acquirente sia sull'azione, sia sul libro dei soci. In
alternativa si può rilasciare una nuova azione con il nome del nuovo socio. Il
transfert avviene attraverso la sostituzione del nome del vecchio azionista
con quello del nuovo e viene effettuata direttamente dalla società che ha
emesso il titolo.
d. titoli dematerializzati il trasferimento avviene mediante scritturazioni sui conti
dei soggetti partecipanti al sistema di gestione accentrata.
la società emittente comunica alla società di gestione accentrata
l’ammontare globale dell’emissione, il suo frazionamento ed ogni ulteriore
caratteristica stabilita dal regolamento di attuazione emanato dalla CONSOB,
sentita Banca d’Italia;
la società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome
dell’emittente;
il trasferimento può avvenire solo per opera degli intermediari, i quali
chiedono alla società di gestione accentrata l’apertura di conti;
ciascun intermediario registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari
di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli.
La scritturazione sostituisce la girata e legittima il compratore in modo pieno ed
esclusivo all’esercizio dei diritti sociali.
Negli art. 83 bis e ss. del TUF, i quali descrivono questo sistema, facendo riferimento
al ruolo degli intermediari, al ruolo del depositario centrale.
L’intermediario finanziario, in prossimità dell’assemblea, comunica alla società
quotata tutto l’elenco degli azionisti.
Al momento dell’assemblea, gli uffici preposti della società quotata verificano la
corrispondenza fra l’identità e il nome del soggetto cui risultano intestate le azioni, in
virtù della comunicazione dell’intermediario.
Se vi è coincidenza, il soggetto entra in assemblea e vota con la percentuale che
l’intermediario ha comunicato all’emittente.
L’intermediario comunica all’emittente, la situazione dell’assetto azionario non nel
giorno in cui fa la comunicazione, ma riferito al 7 giorno di mercato aperto anteriore
all’assemblea.
Tale giorno prende il nome di record date → Il soggetto che acquista le azioni, oltre
tale data, non è legittimato ad accedere all’assemblea.
Questo dà luogo a quei fenomeni di empty voting, nel senso che è ben possibile che in
assemblea ci vadano soggetti che non sono più soci, perché hanno già vendute le
proprie azioni.
Questo è talmente rilevante che gli statuti delle società quotate in borsa, quando
parlano dell’assemblea, fanno riferimento agli aventi diritto al voto, non agli azionisti.
Limiti alla circolazione delle azioni
Di norma, le azioni sono trasferibili sia per atto Inter vivos, che mortis causa. Può
accadere che la circolazione delle azioni sia limitata da disposizioni legislative, da
previsioni statutarie, da patti parasociali fra i soci.
In ogni caso è escluso che le limitazioni convenzionali al trasferimento riguardino
azioni quotate sui mercati regolamentati, perché non sarebbe compatibile con la
natura della quotata. Ci sono solo alcune società che, in via eccezionale, nello statuto
hanno delle regole di condizionamento al trasferimento delle azioni quando si
superano certe soglie. Es. Enel, Eni ecc..
Clausole statutarie che limitano il trasferimento di azioni sono ammesse dall'art. 2355
bis a due condizioni:
- Le azioni non devono essere al portatore;
- Qualora la clausola proibisca la vendita, il divieto non può eccedere 5 anni,
decorrenti dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene
introdotto.
Le ipotesi più frequenti sono:
- la clausola di gradimento, la quale subordina il trasferimento al placet di organi
sociali o di altri soci.
Produce l’inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni, il
quale resta valido nei rapporti fra venditore e compratore, fino al momento in cui
non interviene il gradimento. Fino ad allora l’acquirente non potrà esercitare i
diritti sociali.
Può accadere che la clausola indichi le condizioni in presenza delle quali il
gradimento debba essere espresso;
- la clausola di prelazione, con la quale si prevede che il socio che intenda
vendere le proprie azioni debba prima offrirle agli altri soci, i quali potranno
acquistarle a parità di condizioni rispetto a quanto proposto dal terzo.
La presenza di tali clausole genera il sorgere del diritto di recesso per il socio che se
ne