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-QUAL'È LA DIFFERENZA TRA EREDE E LEGATARIO?

L’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e

risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali

specifici, e non risponde dei debiti ereditari.

-COME SI REDIGE UN TESTAMENTO OLOGRAFO?

Per fare un testamento olografo è sufficiente scrivere su un qualunque foglio le

proprie disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero di proprio pugno,

datandole e firmandole.

-COME SI REDIGE UN TESTAMENTO PUBBLICO?

Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, il quale

scriverà le volontà del testatore, alla presenza di due testimoni. Il testamento,

recante l’indicazione del luogo e della data di ricevimento completa dell’ora, viene

poi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

-CHE COS’E’ IL LASCITO TESTAMENTARIO?

Il lascito è un atto con il quale taluno dispone una donazione in favore di terzi di beni

e/o valori di un certo rilievo; tipicamente si tratta di una manifestazione di liberalità

espressa con il testamento.

COSA SUCCEDE SE VIENE INSERITA UNA CONDIZIONE ILLECITA NEL TESTAMENTO?

La condizione è illecita quando deduce un evento o produce un risultato qualificabile

come contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume (esempio:

se compirai un attentato alla vita di quella persona; se corromperai quel pubblico

funzionario al fine di ottenere un atto contrario ai doveri dell'Ufficio).

Le condizioni illecite, se inserite nel testamento, si considerano come non apposte a

meno che non siano state l'unico motivo che hanno spinto il testatore a disporre; in

tal caso sarà nulla l'intera disposizione testamentaria ( art. 634 c.c.). Caso specifico

di condizione illecita è quello previsto dall'art. 636. Secondo questo articolo è illecita

la condizione che impedisce le prime o le nuove nozze, anche se si riconosce validità

a questa condizione per il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione,

o di altra prestazione periodica.

COMUNIONE LEGALE DEI BENI (=È IL REGIME LEGALE)

E’ quel regime patrimoniale scelto direttamente dalla legge in mancanza di una

volontà espressa dei coniugi. La comunione legale dei beni insieme alla separazione

dei beni, fa parte dei regimi patrimoniali generali cioè che regolano tutti i rapporti

patrimoniali dei coniugi.

Sono beni della comunione:

• gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di

matrimonio, eccezion fatta per i beni personali.

• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli

utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio

ma gestite da entrambi.

• i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al

momento dello scioglimento della comunione.

• i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati

consumati al momento dello scioglimento della comunione.

• i beni destinati dall'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi dopo il

matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione

NOVAZIONE OGGETTIVA

La novazione costituisce una modalità di estinzione dell’obbligazione, una vicenda di

natura contrattuale che determina l'estinzione di un'obbligazione esistente e la

nascita di una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi (e, in tal caso, si avrà

la novazione oggettiva di cui all'art. 1230 c.c.) o di una nuova obbligazione con

debitore o creditore nuovo sostituito a quello originario, che viene liberato(e si avrà

allora la novazione soggettiva, che si realizza attraverso le figure delle delegazione,

espromissione e dell’accollo).

La disciplina codicistica si apre con la novazione oggettiva che, all'art. 1230 c.c.,

testualmente dispone: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono

all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La

volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non

equivoco".

LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall'inadempimento,

dall'inesatto adempimento e dall'adempimento tardivo di una preesistente

obbligazione quale che ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito) e si distingue

dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico

obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile

l'individuazione di una obbligazione. Le differenze tra respons. contratt. e respons.

extracontr. risiedono in:

a) onere della prova; nella resp. Contrattuale colui che chiede il risarcimento a causa

di inadempimento del suo debitore deve provare il fatto costitutivo del proprio

credito e cioè il titolo e la scadenza del debito. Nella responsabilità extracontrattuale

il danneggiato deve provare il comportamento doloso o colposo del danneggiante, il

danno ingiusto , il nesso di causalità tra comportamento del danneggiante e danno.

b) Prescrizione ; nella resp. contrattuale è 10 anni , nella resp. extracontrattuale è 5

anni salvo diverso termine espressamente previsto dalla legge

c) Criteri per la determinazione del danno risarcibile; nella resp. contrattuale la

regola è che se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal deb. Il risarcimento è

limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obblig. . Nella resp.

extracontrattuale invece il danno è sempre integralmente risarcito.

QUALI SONO I DIRITTI REALI?

Sono quella categoria di diritti assoluti che tutelano l’interesse a godere e disporre

di una cosa. Le loro caratteristiche sono: immediatezza(il titolare può godere

direttamente del bene e trarne ogni utilità senza bisogno di collaborazione o

intervento di altri per il soddisfacimento dei suoi interessi), assolutezza (il potere del

soggetto attivo è tale che tutti gli altri consociati devono astenersi dal compiere atti

che possano turbare il godimento o la disposizione del bene o ledere l’interesse del

titolare), inerenza (relazione diretta ed immediata tra diritto e bene).

Ci sono 2 tipologie di diritti reali:

- Diritti reali di godimento: hanno ad oggetto beni la cui proprietà appartiene ad altri

di cui limitano il potere di godimento. A loro volta i diritti reali di godimento si

suddividono in ; superficie (= diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra

o al di sotto di suolo altrui. Il suolo è di un proprietario diverso dal proprietario della

costruzione, e tale diritto può acquistarsi a titolo derivativo o a titolo originario),

Enfiteusi (= diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo cioè di

porre in essere opere che ne accrescano il valore e di pagare al cedente un canone

periodico. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo e può essere Acquistata a

titolo derivativo o a titolo originario. Allo scadere del termine l’enfiteuta ha diritto al

rimborso dei miglioramenti , mentre nel corso dell’enfiteusi ha il diritto di

ritenzione, cioè il diritto di restare in possesso del fondo fino a quando non ha

soddisfatto il suo credito), Usufrutto (=è il diritto di godere del bene altrui con

obbligo di rispettare la destinazione economica e di restituirlo al proprietario al

termine dell’usufrutto. L’usufrutto ha durata limitata, non può eccedere la vita

dell’usufruttuario i 30 anni se l’usufrutto è costituito a favore di una persona

giuridica o di un ente di fatto, ha ad oggetto solo beni inconsumabili o beni

deteriorabili. L’acquisto del diritto di usufrutto può avvenire per contratto, per

usucapione o per legge),Uso (= diritto di servirsi di un bene e se fruttifero di

percepire i frutti nei limiti dei bisogni propri e della proprietà di famiglia), Abitazione

(= diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia),

Servitù Prediale (=consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro

fondo appartenente a diverso proprietario. Un fondo necessariamente confinerà

con un altro di proprietà pubblica o privata, e poiché questi fondi non sono delle

isole, ben potrà succedere che i proprietari dei fondi contigui o vicini si accordino

affinché un fondo possa trarre utilità dall'altro, con la compressione di alcune

facoltà che spettano al proprietario dell'atro fondo. Si potrà convenire, infatti, che il

proprietario di un fondo non possa sopraelevare per evitare di togliere la veduta

all'altro fondo. Es. mi accordo con il mio confinante affinché si crei un passaggio sul

suo fondo per accedere al mio; avremo servitù, perché vi sarà vantaggio per il mio

fondo indipendentemente dalla mia attività o da quelle che possano svolgere i

successivi proprietari).

- Diritti Reali di Garanzia: sono diritti accessori che hanno la funzione di rafforzare la

tutela del creditore accrescendo la probabilità di realizzazione del suo credito. Tali

diritti sono; Pegno (=è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del

debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore verso il creditore. Il

creditore ha l’obbligo di custodirlo ,non utilizzarlo non disporne e restituirlo quando

il debito sarà interamente pagato), Ipoteca (=è un diritto reale di garanzia su beni

immobili e beni mobili registrati che si costituisce mediante iscrizione nei pubblici

registri, in forza di un titolo idoneo e attribuisce al creditore, in caso di

inadempimento, la facoltà di espropriare il bene per soddisfare il proprio credito a

preferenza di altri creditori. Sono ipotecabili anche: i diritti dell’usufruttuario di beni

immobili, del superficiario, dell’enfiteuta e del concedente sul fondo enfiteutico, le

rendite dello Stato. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri

immobiliari)

IL POSSESSO

Il possesso è una situazione di mero fatto (art 1140= il potere sulla cosa che si

manifesta in una attività del corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro

diritto reale).Il possesso puo essere esercitato A Titolo di proprietà (=cioè è

esercitato attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle che avrebbe

diritto di esercitare il proprietario), a Titolo di Usufrutto (= esercitato con attività

corrispondenti a quelle che avrebbe diritto di esercitare il titolare del diritto di

usufrutto), A Titolo di Servitù. Il possesso è diverso dalla d

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Longobucco Francesco.
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