-QUAL'È LA DIFFERENZA TRA EREDE E LEGATARIO?
L’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e
risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali
specifici, e non risponde dei debiti ereditari.
-COME SI REDIGE UN TESTAMENTO OLOGRAFO?
Per fare un testamento olografo è sufficiente scrivere su un qualunque foglio le
proprie disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero di proprio pugno,
datandole e firmandole.
-COME SI REDIGE UN TESTAMENTO PUBBLICO?
Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, il quale
scriverà le volontà del testatore, alla presenza di due testimoni. Il testamento,
recante l’indicazione del luogo e della data di ricevimento completa dell’ora, viene
poi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.
-CHE COS’E’ IL LASCITO TESTAMENTARIO?
Il lascito è un atto con il quale taluno dispone una donazione in favore di terzi di beni
e/o valori di un certo rilievo; tipicamente si tratta di una manifestazione di liberalità
espressa con il testamento.
COSA SUCCEDE SE VIENE INSERITA UNA CONDIZIONE ILLECITA NEL TESTAMENTO?
La condizione è illecita quando deduce un evento o produce un risultato qualificabile
come contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume (esempio:
se compirai un attentato alla vita di quella persona; se corromperai quel pubblico
funzionario al fine di ottenere un atto contrario ai doveri dell'Ufficio).
Le condizioni illecite, se inserite nel testamento, si considerano come non apposte a
meno che non siano state l'unico motivo che hanno spinto il testatore a disporre; in
tal caso sarà nulla l'intera disposizione testamentaria ( art. 634 c.c.). Caso specifico
di condizione illecita è quello previsto dall'art. 636. Secondo questo articolo è illecita
la condizione che impedisce le prime o le nuove nozze, anche se si riconosce validità
a questa condizione per il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione,
o di altra prestazione periodica.
COMUNIONE LEGALE DEI BENI (=È IL REGIME LEGALE)
E’ quel regime patrimoniale scelto direttamente dalla legge in mancanza di una
volontà espressa dei coniugi. La comunione legale dei beni insieme alla separazione
dei beni, fa parte dei regimi patrimoniali generali cioè che regolano tutti i rapporti
patrimoniali dei coniugi.
Sono beni della comunione:
• gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di
matrimonio, eccezion fatta per i beni personali.
• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli
utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio
ma gestite da entrambi.
• i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al
momento dello scioglimento della comunione.
• i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati
consumati al momento dello scioglimento della comunione.
• i beni destinati dall'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi dopo il
matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione
NOVAZIONE OGGETTIVA
La novazione costituisce una modalità di estinzione dell’obbligazione, una vicenda di
natura contrattuale che determina l'estinzione di un'obbligazione esistente e la
nascita di una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi (e, in tal caso, si avrà
la novazione oggettiva di cui all'art. 1230 c.c.) o di una nuova obbligazione con
debitore o creditore nuovo sostituito a quello originario, che viene liberato(e si avrà
allora la novazione soggettiva, che si realizza attraverso le figure delle delegazione,
espromissione e dell’accollo).
La disciplina codicistica si apre con la novazione oggettiva che, all'art. 1230 c.c.,
testualmente dispone: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La
volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco".
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall'inadempimento,
dall'inesatto adempimento e dall'adempimento tardivo di una preesistente
obbligazione quale che ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito) e si distingue
dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico
obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile
l'individuazione di una obbligazione. Le differenze tra respons. contratt. e respons.
extracontr. risiedono in:
a) onere della prova; nella resp. Contrattuale colui che chiede il risarcimento a causa
di inadempimento del suo debitore deve provare il fatto costitutivo del proprio
credito e cioè il titolo e la scadenza del debito. Nella responsabilità extracontrattuale
il danneggiato deve provare il comportamento doloso o colposo del danneggiante, il
danno ingiusto , il nesso di causalità tra comportamento del danneggiante e danno.
b) Prescrizione ; nella resp. contrattuale è 10 anni , nella resp. extracontrattuale è 5
anni salvo diverso termine espressamente previsto dalla legge
c) Criteri per la determinazione del danno risarcibile; nella resp. contrattuale la
regola è che se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal deb. Il risarcimento è
limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obblig. . Nella resp.
extracontrattuale invece il danno è sempre integralmente risarcito.
QUALI SONO I DIRITTI REALI?
Sono quella categoria di diritti assoluti che tutelano l’interesse a godere e disporre
di una cosa. Le loro caratteristiche sono: immediatezza(il titolare può godere
direttamente del bene e trarne ogni utilità senza bisogno di collaborazione o
intervento di altri per il soddisfacimento dei suoi interessi), assolutezza (il potere del
soggetto attivo è tale che tutti gli altri consociati devono astenersi dal compiere atti
che possano turbare il godimento o la disposizione del bene o ledere l’interesse del
titolare), inerenza (relazione diretta ed immediata tra diritto e bene).
Ci sono 2 tipologie di diritti reali:
- Diritti reali di godimento: hanno ad oggetto beni la cui proprietà appartiene ad altri
di cui limitano il potere di godimento. A loro volta i diritti reali di godimento si
suddividono in ; superficie (= diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra
o al di sotto di suolo altrui. Il suolo è di un proprietario diverso dal proprietario della
costruzione, e tale diritto può acquistarsi a titolo derivativo o a titolo originario),
Enfiteusi (= diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo cioè di
porre in essere opere che ne accrescano il valore e di pagare al cedente un canone
periodico. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo e può essere Acquistata a
titolo derivativo o a titolo originario. Allo scadere del termine l’enfiteuta ha diritto al
rimborso dei miglioramenti , mentre nel corso dell’enfiteusi ha il diritto di
ritenzione, cioè il diritto di restare in possesso del fondo fino a quando non ha
soddisfatto il suo credito), Usufrutto (=è il diritto di godere del bene altrui con
obbligo di rispettare la destinazione economica e di restituirlo al proprietario al
termine dell’usufrutto. L’usufrutto ha durata limitata, non può eccedere la vita
dell’usufruttuario i 30 anni se l’usufrutto è costituito a favore di una persona
giuridica o di un ente di fatto, ha ad oggetto solo beni inconsumabili o beni
deteriorabili. L’acquisto del diritto di usufrutto può avvenire per contratto, per
usucapione o per legge),Uso (= diritto di servirsi di un bene e se fruttifero di
percepire i frutti nei limiti dei bisogni propri e della proprietà di famiglia), Abitazione
(= diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia),
Servitù Prediale (=consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario. Un fondo necessariamente confinerà
con un altro di proprietà pubblica o privata, e poiché questi fondi non sono delle
isole, ben potrà succedere che i proprietari dei fondi contigui o vicini si accordino
affinché un fondo possa trarre utilità dall'altro, con la compressione di alcune
facoltà che spettano al proprietario dell'atro fondo. Si potrà convenire, infatti, che il
proprietario di un fondo non possa sopraelevare per evitare di togliere la veduta
all'altro fondo. Es. mi accordo con il mio confinante affinché si crei un passaggio sul
suo fondo per accedere al mio; avremo servitù, perché vi sarà vantaggio per il mio
fondo indipendentemente dalla mia attività o da quelle che possano svolgere i
successivi proprietari).
- Diritti Reali di Garanzia: sono diritti accessori che hanno la funzione di rafforzare la
tutela del creditore accrescendo la probabilità di realizzazione del suo credito. Tali
diritti sono; Pegno (=è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del
debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore verso il creditore. Il
creditore ha l’obbligo di custodirlo ,non utilizzarlo non disporne e restituirlo quando
il debito sarà interamente pagato), Ipoteca (=è un diritto reale di garanzia su beni
immobili e beni mobili registrati che si costituisce mediante iscrizione nei pubblici
registri, in forza di un titolo idoneo e attribuisce al creditore, in caso di
inadempimento, la facoltà di espropriare il bene per soddisfare il proprio credito a
preferenza di altri creditori. Sono ipotecabili anche: i diritti dell’usufruttuario di beni
immobili, del superficiario, dell’enfiteuta e del concedente sul fondo enfiteutico, le
rendite dello Stato. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri
immobiliari)
IL POSSESSO
Il possesso è una situazione di mero fatto (art 1140= il potere sulla cosa che si
manifesta in una attività del corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro
diritto reale).Il possesso puo essere esercitato A Titolo di proprietà (=cioè è
esercitato attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle che avrebbe
diritto di esercitare il proprietario), a Titolo di Usufrutto (= esercitato con attività
corrispondenti a quelle che avrebbe diritto di esercitare il titolare del diritto di
usufrutto), A Titolo di Servitù. Il possesso è diverso dalla d
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