SOCIETà PER AZIONI
dell’integrità del capitale sociale e dell’informazione contabile periodica sulla situazione sarà attento all’andamento della società in cui investe il capitale raccolto. Esistono i gruppi di società, più società
patrimoniale e sui risultati economici della società. che sono controllate da una capogruppo, che direttamente o indirettamente controlla disponendo della
3. Organizzazione corporativa: l’organizzazione della spa è di tipo corporativo, sarà quindi formata maggioranza delle azioni. Le scelte sono vantaggiose per il gruppo nel suo complesso ma possono essere
da un assemblea, un organo di gestione e un organo di controllo. Nessun socio ha potere diretto di svantaggiose per i soci di minoranza e i creditori della singola società che le adotta.
amministrazione ma potrà votare in assemblea per la designazione dei membri di suddetti 3. evoluzione della disciplina
organi. I membri di questi organi sono formalmente distinti dai soci e risponderanno La disciplina della spa si è evoluta nel tempo. Si è cercato di rispondere a 2 esigenze:
personalmente in caso di violazione dei doveri derivanti da tali funzioni. dare una risposta ai problemi del codice del 1942
a. l’assemblea funziona a maggioranza, la maggioranza non è calcolata per teste ma in relazione are attuazione alle direttive UE
al capitale sottoscritto e azioni possedute, maggiore sarà il capitale investito, le azioni Il movimento di riforma è iniziato con con la legge 216 del 1974, poi il decreto legislativo 58/1998 in un’organica disciplina delle società quotate e con
comprate e possedute, maggiore sarà il rischio, più si rischia più si ha potere decisionale il decreto legislativo 6/2003 per la riforma delle non quotate.
(maggioranza di capitale) Le principali linee di tendenza sono:
b. se non si arriva alla maggioranza del capitale sociale sottoscritto, perché per disinteresse una 1. porre un freno al proliferare di mini società per azioni, in quanto il codice del 42 aveva stabilito che il capitale minimo fosse un milione di lire, nel
buona parte dei soci non partecipa all’assemblea, non c’è il rischio che si paralizzi l’attività 2014 il minimo è diventato 50.000 euro
sociale, in quanto le decisioni che spettano all’assemblea sono solo le più importanti, mentre 2. specifica disciplina per le società per azioni quotate, nel 1974 il legislatore infatti introduce tutele per la massa inerte degli azionisti risparmiatori
la gestione dell’impresa sociale spetta agli amministratori, inoltre sono sufficienti Nei vari anni:
maggioranze minime per le decisioni necessarie per il funzionamento (nomina e revoca 1983: riforma del mercato mobiliare con nuove figure di intermediari, nascono nuove figuri di intermediari e specifiche regole di comportamento
amministratori; approvazione bilancio), così che non sia necessario arrivare alla maggioranza per l’offerta al pubblico.
del capitale sociale per adottare una di queste decisioni e non si rischi di paralizzare l’attività. 1998: risistemazione normativa e ulteriore riforma per rendere più efficiente la gestione di società quotate e rafforzare la tutela degli azionisti
Così si riesce quindi a assicurare un equilibrio tra ponderazione nelle decisioni e efficienza e risparmiatori
rapidità nella condotta degli affari sociali. nel 2003 è stata fatta una riforma organica della disciplina generale delle società di capitali, avendo come obiettivo quello di semplificarne la disciplina
4. Azioni: le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. La divisione del capitale sociale e di ampliare lo spazio riconosciuto all’autonomia statuaria al fine di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese italiane, anche
nella società per azioni è operata secondo un criterio astratto matematico, è il risultato della attraverso il più agevole accesso ai mercati nazionali e internazionali
divisione del capitale sociale sottoscritto secondo un unità di misura liberamente predeterminata viene inoltre introdotta la SPA unipersonale a responsabilità limitata (spa con un solo socio), semplificato il procedimento di costituzione,
che costituisce il valore delle azioni (es. il capitale sociale è 1000, il valore di un azione può essere modifica e recesso società, disciplina più flessibile dei conferimenti....
10 e saranno quindi 100 azioni).. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguali valori.
4. spa e modelli societari 5. il procedimento
la disciplina introdotta con il decreto del 2003 si caratterizza per le maggiori regole fissate non solo per la costituzione della spa avviene attraverso 2 fasi essenziali:
le società quotate ma anche per le non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. la stipulazione dell’atto costitutivo con atto pubblico
le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (c.d società aperte )sono: l’iscrizione di questo nel registro delle imprese per far acquisire alla società personalità giuridica e per
le società con azioni quotate poterla costituire
le società non quotate ma con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante è stata eliminata nel 2000 (confermato con riforma del 2003), per velocizzare il procedimento di costituzione
affinché si tratti di società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante per il spa, la fase intermedia di omologazione dell’atto costitutivo da parte dell’autorità giudiziaria, per verificare
regolamento Consob è necessario si abbiano questi requisiti: rispetti tutti i contenuti essenziali. Adesso i controlli vengono eseguiti direttamente dal notaio che redige l’atto
non piccole dimensioni costitutivo, tuttavia è possibile attivare facoltativamente il controllo giudiziario per le sole modificazioni
una frazione elevata del capitale deve essere dispersa fra un elevato numero di soci di dell’atto costitutivo.
minoranza La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire con 2 procedimenti
ci deve essere la volontà della società di fare ricorso al mercato, le azioni devono quindi 1. stipulazione simultanea, fatta direttamente da soci fondatori che sottoscriveranno contestualmente il
essere oggetto di un’offerta al pubblico o di un collocamento (il socio x o i soci devono capitale sociale iniziale
proporre e voler vendere una serie di azioni al pubblico) 2. stipulazione per pubblica sottoscrizione, dove viene chiesto al pubblico di sottoscrivere il capitale sociale
La disciplina della società per azioni si compone di: attraverso un procedimento molto complesso e per questo poco usato. Avviene in questo modo:
regole valide per tutte le società per azioni a. coloro dai quali parte l’iniziativa (promotori) dovranno fare realizzare il programma di costituzione e
regole valide per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio (c.d. società chiuse) depositarlo presso un notaio. Bisognerà indicare l’oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell’atto
norme per società che fanno ricorso al capitale di rischio (c.d. società aperte), sia società quotate costitutivo, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano all’utile e il termine entro il quale
A. LA COSTITUZIONE
che non. deve essere stipulato l’atto costitutivo.
norme solo per società quotate b. terminata la prima fase si rende pubblica la volontà di costituire una società e si raccolgono le
Ci sono quindi tre modelli di Spa: adesioni al programma con la sottoscrizione delle azioni che deve risultare da atto pubblico o scrittura
cap4
1. società chiusa privata autentica. Sottoscritto integralmente il capitale sociale i promotori comunicano ai sottoscrittori
2. società che fa ricorso al capitale di rischio di versare il 25 % dei conferimenti in denaro presso una banca da loro designata, entro 30gg
3. società quotata c. completato il versamento de 25% i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori secondo le
società per azioni
Va detto che visto gli stringenti requisiti fissati dal regolamento Consob per l’attribuzione della modalità previste dall’art 2334 cc. L’assemblea:
qualifica, il numero di emittenti non quotati con azioni diffuse tra il pubblico è assai esiguo. i. accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società
Inoltre per delle società che operano in settori di particolare rilievo economico sono stati introdotti ii. delibera il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
degli statuti speciali (disciplina speciale),(ad es. per società bancarie, assicurative editoriali...) iii. delibera sulla riserva di partecipazioni agli utili fatta a proprio favore dai promotori
Una disciplina speciale si sta delineando anche per i gruppi di società , con la previsione della iv. nomina i primi amministratori, i primi sindaci e colui che si occuperà della revisione legale dei conti
responsabilità a carico della capogruppo per abuso di potere della direzione unitaria e con d. è validamente costituita se partecipa almeno la metà dei sottoscrittori
l’introduzione di una serie di obblighi a carico della società stessa per assicurare maggiore trasparenza e. per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei partecipanti
sulla composizione del gruppo e sulle operazioni infragruppo f. per le modificazioni del programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori
g. si arriva così alla stipulazione dell’atto costitutivo
I promotori sono responsabili per le obbligazioni assunte per la costituzione della società, potranno poi
riversarle su questa (se nasce), solo se sono state necessarie per la sua costituzione e sono state sottoscritte
dall’assemblea.
I promotori hanno il rischio dell’insuccesso dell’operazione e sia i promotori che coloro per i quali essi hanno
agito saranno responsabili verso i sottoscrittori e i terzi:
per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della
società
per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata di stima
per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
è consentito ai soci promotori (anche ai soci fondatori, sia in stipulazione simultanea che in quella per
pubblica sottoscrizione) di riservarsi una partecipazione agli utili della società per l’iniziativa presa, che non
potrà essere superiore al 10 % dell’utile netto risultante dal bilancio e non potrà durare per più di 5 anni,
anche se poi non diventeranno soci. I promotori (non i soci fondatori) non possono stipulare a proprio
vantaggio altri benefici.
6. l’atto costitutivo: forma e contenuto 7. statut
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