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Appello avverso le decisioni di primo grado

Possono proporre appello avverso le decisioni di primo grado adottate dal Tribunale Federale: le parti interessate, la Procura Federale e i terzi portatori di un interesse anche indiretto.

La revocazione può essere proposta anche contro le decisioni emesse dal Tribunale Federale decorso il termine per proporre appello.

Durante il giudizio di appello le parti possono produrre documenti nuovi purché tempestivamente comunicati, unicamente ai motivi di reclamo, alle controparti.

La pronuncia di appello deve essere resa nel termine di... data di presentazione del reclamo altrimenti...: 60 giorni - il processo si estingue, fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini di estinzione previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, o se l'incolpato non si oppone.

In caso di omessa pronuncia o in caso di difetto di motivazione del giudice di primo grado, la Corte Federale d'appello riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito.

L'estinzione

del giudizio: l'instaurazione di un nuovo giudizio a prescindere dal decorso dei termini di prescrizione. La non può essere proposta: quando non è decorso il termine per proporre appello. La ... davanti...: può essere impugnata dal . Perché i partecipino al giudizio di appello è necessario che: siano portatori di un interesse pretensivo. Il : può solo decidere se accogliere o meno l'istanza di partecipazione dei terzi. 37 L'art. 17 CGS disciplina: l'associazione per commettere illeciti. Il fenomeno risale al: 2006. La fattispecie associativa costituisce un reato: a concorso necessario. Secondo la giurisprudenza federale per configurarsi l'illecito ex art. 17 è sufficiente: l'emersione di indizi gravi, precisi e.

Accertata la sussistenza dell'illecito, recita l'art. 17 CGS: si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 9, comma 1

Le squalifiche sono inflitte nel rispetto del principio dell'afflittività

Nell'ambito dell'illecito associativo ex art. 17 CGS, è sempre necessaria o quantomeno opportuna: una valutazione del contesto complessivo di riferimento

Le sanzioni generali previste dall'art. 17, che rinvia all'art. 9 CGS possono essere irrogate congiuntamente

Nella irrogazione della sanzione si deve aver riguardo alla abitualità della condotta

L'art. 17 CGS per le sanzioni rinvia a: l'art. 9 cgs 40

L'art 32 C.G.S. (ex art. 10) prevede il principio secondo il quale ai dirigenti federali, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci ed ai soggetti cui è comunque riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo di una società: è vietato svolgere attività

attinenti alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici. Il principio generale del divieto di attività attinenti alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici subisce una deroga esclusivamente nell'ipotesi in cui il trasferimento, la cessione del contratto o il tesseramento di calciatori e tecnici avvenga nell'interesse della società di appartenenza.

Gli elementi che caratterizzano il conflitto di interessi sono:

  • relazione di agenzia, intesa come relazione tra principal ed agent, ovvero tra delegante e delegato;
  • presenza di uno specifico interesse del soggetto delegato (c.d. interesse secondario);

Con riguardo alla Federazione Italiana Gioco Calcio, volendo procedere ad una esemplificazione di alcune figure che rientrano nella categoria dei dirigenti federali, è possibile citare, fra i tanti:

  • Presidente del Consiglio Federale

Per assumere la qualifica di dirigente sportivo non sono tanto importanti il tipo o le

attività svolte quanto piuttosto: l'aver ricevuto l'incarico in via ufficiale dalla società e il poter rappresentare la società nei rapporti con i terzi in relazione alle mansioni che gli sono state affidate.

Tra le diverse figure di dirigenti sportivi rientrano: il cassiere della Società.

I dirigenti federali a loro volta possono essere distinti in dirigenti federali: centrali e periferici.

La definizione di Direttore Sportivo è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6439 dell'8 giugno 1995.

Il direttore sportivo coordina le attività dell'area tecnica della società. Pertanto, le principali attività che il direttore sportivo coordina sono: la gestione della prima squadra in relazione all'attività agonistica, al trasferimento dei calciatori e alla logistica; il settore giovanile; gli osservatori; la struttura medico sanitaria.

La figura del direttore sportivo è ufficialmente riconosciuta dalla

FICG 42

Per la lega Nazionale Professionisti, il deposito del contratto deve avvenire entro: 10 gg dalla sottoscrizione

Il tesseramento di un calciatore può essere definito come un atto: a formazione progressiva

Al termine delle negoziazioni, il contratto sottoscritto da società e calciatore deve essere: depositato presso la Lega

La sanzione minima per i divieti e le prescrizioni previste dall'art. 32 CGS: non può essere inferiore alla sanzione dell'ammenda

Le sanzioni sono contenute: nell'art. 32 CGS

L'inibizione del Dirigente comporta: L'impossibilità di accedere all'area federale e di svolgere operazioni di calcio-mercato

In linea con le disposizioni UEFA, è stato previsto che le rose delle squadre di Serie A debbano presentare 25 calciatori, di cui: 4 cresciuti in Italia (c.d. association trained players) e 4 cresciuti nel vivaio del club per cui sono tesserati (c.d. club trainded players)

Ulteriori disposizioni di rilievo in materia

di tesseramento di calciatori stranieri si rinvengononell'articolo:40 NOIF La sanzione per la violazione delle prescrizioni previste dall'art. 32 CGS in tema di incentivazionedi calciatori locali è la penalizzazione di un punto in classifica. Con il termine "calciatori formati nel club" si fa riferimento ai calciatori che: - tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine dellastagione nella quale hanno compiuto 21 anni), a prescindere dall'età attuale e dalla nazionalità diappartenenza, siano stati tesserati a titolo definitivo per la squadra nella quale militano per unperiodo, anche non continuativo, di 36 mesi o per tre intere stagioni sportive. Il terzo comma dell'art. 11 CGS, oggi art. 28 CGS, subordina la configurabilità della responsabilità (oggettiva) della società: - al ricorrere del requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno. Perché uncoro possa fondare la responsabilità oggettiva della società, occorre che lo stesso si riverberi negativamente sulla funzione dell'evento sportivo. Il 3° comma dell'art. 11 CGS, oggi comma 4 dell'art. 28 CGS, introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In ordine al regime sanzionatorio, la norma distingue tra prima violazione e violazioni successive alla prima. In ipotesi di violazioni successive alla prima, si applicano, fra le altre, l'ammenda di almeno € 50.000 per le società professionistiche e di almeno € 1000. Il CGS, all'art. 4, comma 2, prevede che: "le società rispondono oggettivamente, a fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5". L'ultimo comma dell'art. 11, oggi art. 28 CGS, prevede infine un'ipotesi di responsabilità diretta a carico delle società. L'inosservanza dell'avvertimento al coro possa fondare la responsabilità oggettiva della società, occorre che lo stesso si riverberi negativamente sulla funzione dell'evento sportivo.

pubblico è punita: con l'ammenda

Il quarto comma dell'art. 6, CGS stabilisce a carico delle società una responsabilità: diretta di tipo prevenzionale

In ipotesi di prima violazione: si applica la sanzione minima dell'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori 47

La prima parte del comma 5 dell'art. 10 CGS (ex art. 17 CGS) prevede che quando si sono verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici: spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara

Gli Organi di giustizia sportiva possono, fra l'altro: adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara

Viene rimesso alla discrezionalità degli Organi della giustizia sportiva il potere: di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici

abbiano influito sul regolare svolgimento della gara

Il Giudice Sportivo, può, fra l'altro: ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare

In base al sistema vigente, dunque, la decisione da adottare: deve costituire il frutto di un'indagine tendente ad accertare in prima battuta l'effettiva incidenza di quella circostanza sul regolare svolgimento della gara e sul risultato medesimo

Solo in un secondo momento, a seconda dell'esito conclusivo della partita e compiute le opportune valutazioni del caso: il giudicante potrà adottare uno dei provvedimenti che all'uopo ha previsto il legislatore federale

Il Giudice Sportivo riserva l'irrogazione della sanzione della perdita della gara: ai fatti che abbiano inciso in misura consistente sulla regolarità di svolgimento della gara stessa

I Giudici Sportivi: hanno piena discrezionalità nella valutazione della regolarità dello svolgimento della gara, salvo il limite della c.d.

insidacabilità tecnica

Secondo l'art. 29.3 CGS, oggi artt. 64 e 65 del nuovo CGS: "i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione: dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di Giuoco.

Nell'ultima parte del comma 5, il Legislatore Federale riconosce ai giudici sportivi: anche il potere di deliberare l'annullamento della gara e di ordinare la ripetizione dell'incontro.

La sanzione della perdita della gara è inflitta alla società: quando abbia impedito o influenzato sul regolare svolgimento della gara.

La società, per le condotte di accompagnatori o sostenitori della squadra, che ab

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Publisher
A.A. 2023-2024
60 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giosue1000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia sportiva e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Sangiorgio Armando.