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La "parità di condizioni" è un requisito essenziale della:
Clausola di prelazione propria
Nel modello s.r.l. il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni è:
Sempre ammissibile in quanto contemperato dal diritto di recesso
Nel modello s.r.l. il gradimento rispetto all'ingresso di nuovi soci in società:
Può essere mero oppure non mero
In caso di clausole limitative alla circolazione, il recesso non può essere esercitato prima di un termine non superiore a:
2 anni
La previsione di un obbligo statutario di motivazione al rifiuto del gradimento:
Continua a farlo rimanere mero
L'atto di trasferimento quote nel progetto Vivante doveva avere la forma di:
Atto pubblico
L'atto di trasferimento quote nel progetto Asquini doveva avere la forma di:
Atto pubblico
Per i predetti progetti di codice di commercio era necessario procedere all'espletamento:
Dell'iscrizione nel libro soci e nel Registro di commercio
Il negozio di cessione
Il procedimento dell'atto di cessione delle partecipazioni sociali, dopo il 1993, deve rivestire la forma:
L'atto di trasferimento quote nel progetto Vivante doveva avere la forma di:
La scrittura privata autenticata è la formalità iscrizionale che assiste l'atto di cessione:
Non incide sulla validità e sull'efficacia della fattispecie
Dopo il 2008 il trasferimento delle partecipazioni sociali di s.r.l.:
Non necessita più dell'intervento del notaio
Nel caso in cui circoli una partecipazione non ancora interamente liberata, per i centesimi ancora dovuti:
Sono responsabili, in solido, l'acquirente e il venditore
Il libro soci, nella s.r.l., a partire dal 2009:
Non è più obbligatorio
Il libro soci può, dopo il 2009, essere nella s.r.l.:
Ripristinato dai soci
Prima del 2003 il conflitto sorto tra più acquirenti della medesima quota si risolveva:
Applicando il principio prior in tempore potior
in generale, attraverso la vendita forzata della quota espropriata.determinando l'inefficacia degli attiposti in essere in suo spregio:
A partire dall'iscrizione presso il Registro delle imprese del pignoramento
Le cause di recesso, prima della legge di riforma del 2003:
Non erano modellabili dall'autonomia privata
Le cause di recesso, dopo la legge di riforma del 2003:
Sono modellabili dall'autonomia privata
In esito alla legge di riforma del 2003 le cause legali di recesso:
Sono aumentate
Il recesso per "generica giusta causa": è ammissibile perché tale possibilità potrebbe essere ricavata, in via interpretativa, dalla differente formulazione letterale rispetto alla norma sulle s.p.a
Il recesso ad nutum: Sono sostenute dagli interpreti in dottrina sia l'ammissibilità, che l'inammissibilità
Le cause di recesso, prima della legge di riforma del 2003: Il correttivo, previsto dal Legislatore, per il caso in cui si receda da una società senza terminadi durata: è il preavviso di
180 gg
Nel modello s.r.l. scissione e fusione:
Sono cause di recesso previste dal Legislatore in modo espresso
Se lo statuto nulla prevede circa le modalità e i termini di esercizio del recesso:
Si applicano le norme previste in tema di s.p.a
Il recesso può dirsi efficace:
Nel momento in cui risulti conoscibile per la società
Il recesso parziale:
È ammissibile a condizione che sia previsto dall'atto costitutivo
Il cambiamento dell'oggetto sociale:
Da diritto di recedere solo quando è significativo
La fusione o la scissione della società:
Danno sempre diritto di recedere
Il trasferimento della sede sociale all'estero:
Da sempre diritto di recedere
I soci contrari all'assunzione della delibera che legittima il recesso:
Possono esercitare sempre tale diritto
I soci assenti all'assemblea culminata con l'adozione della delibera che legittima il recesso:
Possono sempre esercitare tale diritto
Il cambiamento dell'oggetto sociale:
Nel caso in cui in una s.r.l. inserisca o espunga dal proprio statuto, dopo il 2003, una clausola compromissoria i soci che non abbiano partecipato alla sua adozione:
Potranno sempre recedere
La liquidazione della quota del recedente, prima del 2003, doveva avvenire:
Al valore di bilancio
La liquidazione della quota del recedente, dopo il 2003, deve avvenire:
Al valore di mercato
Il termine fissato dalla legge per l'espletamento della procedura di liquidazione è:
Inderogabile
La procedura di liquidazione della quota può definirsi:
Un procedimento
Il recesso può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima:
La legge non stabilisce un termine
Per "caducazione del recesso" deve intendersi:
La possibilità per la società di privare di effetti il recesso, nei modi stabiliti
dalla legge, già esercitato dal socio
Il diritto che matura, sotto il profilo patrimoniale, il socio recedente in esito all'esercizio del recesso ha natura:
Pecuniaria
Il credito che matura il socio recedente in esito all'esercizio del recesso:
Produce interessi legali
La procedura di liquidazione della quota può definirsi:
La procedura di liquidazione della quota deve inderogabilmente definirsi entro:
180 gg
Se anche uno solo dei soci non è d'accordo circa la individuazione del terzo acquirente della quota del receduto:
La medesima non sarà alienabile a quel soggetto e si procederà con le ulteriori modalità di liquidazione poste dalla legge
Se non vi sono soci o terzi designati da costoro interessati alla quota del receduto:
La società, pur non potendo acquistare proprie partecipazioni, dovrà rimborsare il socio receduto utilizzando riserve disponibili
Se non vi sono riserve disponibili utilizzabili per l'acquisto della quota
del receduto:Il capitale sociale andrà correlativamente ridotto con il rispetto delle formalità di cui all'art. 2482 c.c
Nel caso in cui tutte le fasi della procedura abbiano dato esito negativo la società:
Si scioglie
In Italia, nel modello s.r.l., la possibilità di escludere convenzionalmente uno o più soci è:
Stata introdotta solo nel 2003
Nel vigente ordinamento la facoltà di introdurre ipotesi di esclusione convenzionale è disciplinata:
Dalla normativa codicistica
Nel nostro ordinamento una clausola "generica" di esclusione è:
Illegittima
La clausola convenzionale che regola l'esclusione:
Non può prescindere mai dalla sussistenza di una giusta causa
Le ipotesi statutarie di esclusione per giusta causa:
Devono essere specifiche
In Italia, nel modello s.r.l., la possibilità di escludere convenzionalmente uno o più soci è:
In assenza di precisazioni statutarie sul punto è competente
a decide l'esclusione:La compagine sociale
Una clausola statutaria che rimetta la decisione sull'esclusione ad un terzo arbitratore è:
Sempre illegittima
Nel procedimento che conduce all'esclusione alla società:
È fatto obbligo di motivare l'esclusione ed informarne il destinatario
Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione secondo i criteri:
Fissati dalla legge per il recesso
I criteri legali di determinazione della quota in seno al procedimento di liquidazione:
Non sono mai modificabili dai soci
Il riparto di competenze, nella s.r.l., tra organo amministrativo e compagine sociale è:
Flessibile
Le decisioni inerenti la modifica dell'atto costitutivo sono di competenza:
Dei soci
Nel modello s.r.l. le decisioni dei soci possono essere assunte:
Giusta modalità collegiali o meno a seconda delle previsioni statutarie e sempre nei limiti fissati dalla legge al riguardo
Il concetto di "invalidità"
nella s.r.l. compendia:Solo le ipotesi annullabilità e nullità
Il concetto di "rappresentanza":
Differisce da quello di gestione per la sua dimensione esterna
Il riparto di competenze, nella s.r.l., tra organo amministrativo e compagine sociale è:
I confini dell'oggetto sociale:
Non incidono più sulla portata della rappresentanza dal 2003
I contratti conclusi in conflitto di interessi dagli amministratori che abbiano la rappresentanza della società possono essere:
Annullati
La responsabilità degli amministratori per cattiva gestione può essere apprezzata:
Nei riguardi dei soci, dei creditori e della società
I soci che non hanno preso parte all'amministrazione:
Hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione
Nel modello s.r.l. l'organo di
controllo:Può avere anche struttura monocratica Prima della riforma del 2003 il tema delle modifiche dell'atto costitutivo era disciplinato: In analogia ai modelli azionari Dopo la riforma del 2003 il tema delle modifiche dell'atto costitutivo è disciplinato: Secondo la volontà dei soci Il procedimento di modifica dell'atto costitutivo può riguardare: Solo le modifiche fattuali dello statuto La regola dispositiva e suppletiva per la modifica dei particolari diritti è: Quella unanimistica È competente a decidere sulla modifica dell'atto costitutivo: La compagine sociale in autonomia Prima della riforma del 2003 il tema delle modifiche dell'atto costitutivo e