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INSTITUTIONES DI GAIO, LIBRO III (155)

Mandatum consistit, sive nostra gratia mandemus sive aliena; itaque sive

Gaio 3.155:

ut mea negotia geras, sive ut alterius, mandauerirm, contrahitur mandati obligatio, et

inuicem alter alteri tenebimur in id, quod vel me tibi vet te mihi bona fide praestare

oportet.

Traduzione: Il mandato si ha sia per caso in cui si incarica a favore nostro, sia agli

altri. È così, pertanto, sia che abbia dato mandato di gestire affari miei sia di un atro, si

contrae obbligazione di mandato e reciprocamente saremo tenuti per ciò che io a te o

tu a me secondo buona fede debba prestare.

Commento sintattico: “mandatum consistit”

Il passo si apre con l’espressione cioè “il mandato consiste” che

ci introduce come Gaio stia per esplicare la definizione della nozione giuridica di

mandato. Questo è il momento in cui l’autore inizia ad accennare all’istituto dicendo

mandatum

che il prende consistenza (cioè si realizza validamente, ha ragion di

“sive nostra gratia mandemus sive

esistere) in due ipotesi; con la frase successiva,

aliena”, Gaio ci chiarisce come il mandato possa essere conferito per varie ragioni e

quindi con quella congiunzione “sive... sive” ci include entrambe le possibilità (che sia

fatto neII'interesse del mandante, oppure che sia fatto nell'interesse di un terzo

itaque”

estraneo sia al mandante che al mandatario). Sarà la parola “ (dunque) ad

introdurre la conseguenza di quanto detto precedentemente e ad esplicitare i

contenuti del mandato; questo concetto è da Gaio ribadito nel momento in cui dichiara

che l'obbligazione da mandato si possa contrarre (se II mandatario accetta) tanto se io

(Tizio) abbia dato incarico a te (Caio) di gestire i miei affari, quanto se io Tizio abbia

itaque, siue ut mea negotia geras,

incaricato te Caio di gestire gli affari di un terzo (“

siue ut alterius, mandauerim, contrahitur mandati obligatio ”). I due tipi di mandato

mandatum mea gratia” “mandatum

indicati da Gaio, si chiamano rispettivamente “ e

aliena gratia”. II testo di Gaio non vuole escludere (ed anzi forse vuole sottolineare)

mea et aliena gratia”, “mea et

che siano validi anche i mandati misti , cioè i mandati “

tua gratia”, “tua et aliena gratia”. La sola cosa che a Gaio preme qui di mettere in

“tua gratia”

chiaro è che non è valido un altro tipo di mandato: quello e lo espliciterà

nel passo successivo (156).

Viene affermata successivamente la reciprocità che è sottolineata come elemento

“et inuicem alter alteri tenebimur”;

fondamentale del mandato dalle parole

l’obbligazione si contrae con il mandato con cui uno è obbligato vicendevolmente con

l’altro, avendo quindi un’obbligazione bilaterale, non unilaterale.

Il passo termina con una frase riferita alla buona fede, principio strettamente legato

(“in id, quod vel me tibi vel te mihi bona dife praestare oportet”

all’istituto ).

oportet in ius, ius

Il verbo (dovere) ci riconduce ad una formula appartenente allo

civile. Oportet deriva da "oportere" che è un verbo impersonale il cui significato è "è

necessario" o "bisogna". Nel contesto giuridico e in particolare nel passo di Gaio,

"oportere" viene usato per indicare ciò che è doveroso o richiesto fare secondo le

norme di buona fede. Esso sottolinea anche la necessità che entrambe le parti

rispettino i loro doveri e questo non è un semplice consiglio morale, ma un obbligo

legale che deriva dal contratto di mandato. Gaio usa "oportet" per stabilire

chiaramente che l'adempimento delle obbligazioni nel mandato non sia facoltativo, ma

necessario secondo le leggi e i principi del diritto romano.

Commento contenutistico:

Gaio, in questo passo delle Istituzioni, spiega la natura e le condizioni del contratto di

mandato nel diritto romano. Il mandato è definito come un incarico che una persona

(mandante) dà a un'altra (mandatario) di compiere un'attività per suo conto. Gaio

chiarisce che il mandato può essere conferito sia nell'interesse del mandante sia nei

confronti di terzi, senza alcuna distinzione nella validità del contratto. Inoltre, l'obbligo

derivante dal mandato è bilaterale: entrambe le parti hanno dei doveri reciproci che

devono essere adempiuti in buona fede.

Una volta definito l'oggetto del mandato, è importante specificare che, per la validità

del rapporto, l'incarico deve rispettare i requisiti di liceità e determinatezza.

Quest'ultimo requisito deve essere inteso "nel senso in cui una determinazione è

necessaria per la serietà di qualsiasi obbligazione, senza particolari restrizioni per il

mandato".

Un tratto distintivo della disciplina del mandato è la sua essenziale gratuità; il

mandatario si obbligava a svolgere l'incarico conferitogli dal mandante senza alcun

compenso previsto per l'attività svolta; nel passo 17.1.2, tratto dal librum secundo

cottidianorum, Gaio sottolinea sempre la gratuità del mandato e il fatto che debba

esservi un vantaggio personale affinchè si configuri questo istituto altrimenti, senza il

vantaggio, si parlerebbe esclusivamente di un consiglio.

Questo passo evidenzia la flessibilità e la vastità di applicazione del mandato nel

diritto romano, mostrando come potesse adattarsi a diverse esigenze pratiche, sia

personali che di terzi. L’uso della buona fede come criterio guida per l'adempimento

delle obbligazioni è particolarmente significativa, poiché riflette un principio etico e

giuridico fondamentale dell'epoca.

Uno dei problemi che da sempre è stato più discusso in dottrina è l’origine del

mandato. C’è da fare una premessa a riguardo: troviamo nel diritto romano una serie

di istituti destinati a realizzare una gestione per conto di altri; l’agire nell’interesse

altrui pur escludendo la rappresentanza diretta che sempre è stata estranea al diritto

romano. Difficile è stabilire i confini, alcuni trovano le origini nei rapporti sociali dei

quali l’ordinamento giuridico cittadino non si occupava esplicitamente, consierandoli

propri dell’organizzazione familiare; altri ritengono che siano sorti da relazioni

commerciali come istituti del ius gentium, validi cioè nei rapporti tra romani e stranieri

ma successivamente adottati nei rapporti tra romani. Questa posizione era poi

fides bona nell’actio mandati

avvalorata dal richiamo esplicito alla (richiamo presente

anche nelle formule delle azioni degli altri contratti consensuali), che suggerisce che le

parti contraenti fossero vincolate sul piano della buona fede piuttosto che su quello del

ius civile.

Altri ancora considerano che siano stati posti in essere dal diritto pretorio per

situazioni limitatissime e poi portati dalla giurisprudenza a nuove applicazioni.

Negli anni si sono manifestate diverse posizioni in merito all’origine storica di questo

atto; la dottrina tradizionale afferma che l’origine del mandato sia tarda, che si basava

principalmente sul fatto che esistessero delle leggi che andavano nello specifco a

sanzionare il mandatario infedele e di conseguenza fosse inutile porre in essere una

actio mandatis

generale perchè avrebbe reso nulle quelle disposizioni.

Lex Publilia Lex Aquilia,

Le leggi in questione sono la e la rispettivamente del 327 e del

manus iniectio pro iudicato

287 a.C. La prima comminava la (fu la prima azione

esecutiva nei confronti di un mancato pagamento da parte del convenuto di una

somma di danaro, a cui era tenuto per una causa certa ed indiscutibile) contro il

sponsor

debitore principale a favore dello (creditore nel contratto verbale) che avendo

pagato il debito, non riuscisse a recuperare da quello, entro sei mesi, la somma

sponsor

sborsata. Se al tempo fosse esistito il mandato, lo avrebbe potuto far valere

l’actio mandati contraria

contro il debitore principale tramite (azione esperibile dal

mandatario nei confronti del mandante per gli inadempimenti di quest’ultimo).

La lex Aquilia, all’adstipulator

concedeva un’azione di danno rivolta (creditore) che,

venendo meno alla fiducia riposta in lui, avesse rimesso il debito al debitore mediante

acceptilatio (si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava

di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione

anche a prescindere da un effettivo pagamento). Se al tempo fosse esistito il mandato,

l’actio mandati directa

il creditore avrebbe potuto agire con (il mandante può agire nei

confronti del mandatario ai fini della esatta esecuzione dell'incarico assunto e

l’adstipulator

dell'adempimento delle obbligazioni) contro che non evava eseguito il

mandato di esigere il debito.

Pertanto il riconoscimento del mandato come azione autonoma sarebbe posteriore al

287 a.C.

LA BILATERALITà

La bilateralità nel diritto romano si riferisce alla struttura di alcuni contratti e

obbligazioni in cui entrambe le parti coinvolte assumono diritti e obblighi reciproci.

Questo concetto è essenziale per comprendere molti aspetti del diritto contrattuale

romano, in cui le obbligazioni non sono unilaterali (cioè, non derivano solo da una

parte verso l'altra), ma sono piuttosto basate su un accordo reciproco che impone

doveri e concede diritti a entrambe le parti.

Nel diritto romano, i contratti bilaterali sono quelli in cui entrambe le parti assumono

obblighi reciprocamente. Un esempio classico è il contratto di compravendita (emptio

venditio), dove il venditore si obbliga a trasferire la proprietà di una cosa al

compratore, mentre il compratore si obbliga a pagare il prezzo pattuito.

La dottrina per molto tempo si è dibattuta sulla inclusione del mandato nelle categorie

dei contratti consensuali, appoggiando la tesi di Labeone, come riportato da Ulpiano,

emptio venditio, locatio conductio e societas

che individua solo le figure della

mandatum.

escludendo completamente il

Sarà poi Gaio nei suoi scritti, a distingue tra vari tipi di contratti e obbligazioni, spesso

quattor genera

evidenziando la natura bilaterale di alcuni di essi ed enunciando i

obligationes.

Gaio dedica una parte significativa della sua opera ai contratti consensuali, che sono

tipicamente bilaterali. I principali contratti consensuali menzionati da Gaio includono:

Emptio venditio

1. (compravendita): In cui il venditore e il compratore hanno obblighi

reciproci.

Locatio conductio

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Publisher
A.A. 2023-2024
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher graziac01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.