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NATURA PROVVEDIMENTALE

8 La controversia promossa dal sostituito d'imposta, nei confronti del sostituto ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che (come nel caso) il sostituto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: è devoluta alla giurisdizione del giudice ORDINARIO

9 La controversia sulla domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia rifiutato il rimborso esplicitamente o implicitamente, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo cessionario del credito (es: Banca): è devoluta alla cognizione delle commissioni TRIBUTARIE

10 La controversia relativa ai contributi dei consorzi di bonifica: rientra nella GIURISDIZIONE DELL'AGO

1 Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo si fonda: SUGLI EFFETTI dell'atto

2 Le commissioni tributarie: possono disapplicare i regolamenti

comunali sui tributi locali,se RITENUTI ILLEGITTIMI, sia pure con efficacia limitata alrapporto dedotto in GIUDIZIO 3 La giurisdizione del giudice tributario fissata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546del 1992 è: Piena ed esclusiva 4 Le commissioni tributarie: Se ritengono illegittimo un regolamento o un attoGENERALE RILEVANTE ai fini della decisione, NON LOAPPLICANO, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, eRESTA SALVA l'eventuale impugnazione nella diversa sedecompetente 5 Sono attribuite all'Autorità Giudiziaria Amministrativa: I ricorsi per l'impugnazione di un atto di carattere generaleed i regolamenti o atti normativi del Governo e Enti locali edi ricorsi contro i vizi formali dell'atto NON ATTINENTI alPROFILO IMPOSITIVO 6 Innanzi al giudice tributario, dinanzi al quale si prospetta una questionedi illegittimità di un atto amministrativo presupposto: ANCHE SE NON SIA stata disposta la sospensione delgiudizio, la pronuncia del

giudice amministrativo che sia nel frattempo intervenuta, SOPRATTUTTO QUANDO sia assistita da efficacia di giudicato, NON PUO' NON SVOLGERE un effetto vincolante nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento

Per effetto di fattispecie degli atti costitutivi si intende:

IL DOVERE di tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi compresi gli altri giudici, di riconoscere l'avvenuta rimozione dell'atto annullato in sede di giudizio innanzi all'A.G.A

Il principio di autonomia delle singole giurisdizioni:

NON ESCLUDE che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata l'illegittimità di un atto costitutivo presupposto di quello impositivo, POSSA DISPORRE la sospensione del processo, nel caso in cui la medesima questione formi oggetto di uno specifico giudizio pendente dinanzi al GIUDICE AMMINISTRATIVO

Il processo tributario:

NON CONSENTE l'intervento adesivo dipendente e, in generale, la partecipazione di soggetti che non siano

partiti politici, i sindacati e le associazioni di categoria5 La competenza delle commissioni tributarie è limitata a:d Controversie relative a tributi erariali, regionali e locali6 Le decisioni delle commissioni tributarie possono essere impugnate:a Presso la Corte di Cassazione7 Le commissioni tributarie possono decidere:a In via definitiva o con sentenza di rinvio8 Le decisioni delle commissioni tributarie sono:a Vincolanti per l'amministrazione finanziaria9 Le commissioni tributarie possono essere istituite:a A livello nazionale, regionale e provinciale10 Le commissioni tributarie sono organi:a Giurisdizionali e indipendenti

prefetti5 La carica di membro del parlamento nazionale e del parlamento europeo: è incompatibile con quella di magistrato tributario e determina la sospensione dalle funzioni per tutta la durata del MANDATO6

Il consiglio di presidenza: è l'organo di autogoverno della magistratura tributaria, ha sede in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è costituito da undici componenti eletti dai giudici tributari e DA QUATTRO COMPONENTI eletti dal Parlamento, DUE DALLA CAMERA e due dal Senato a maggioranza assoluta, tra i professori di università in materie giuridiche7

Le sanzioni disciplinari: AMMONIMENTO, censura, sospensione dalle funzioni, rimozione dall'incarico, sono irrogate dal Consiglio di presidenza al termine del procedimento regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 545, promosso su iniziativa del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI o dal presidente della Commissione regionale nella cui circoscrizione presta SERVIZIO L'INCOLPATO8

L'astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili. La norma richiama le ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa. La competenza per territorio delle commissioni tributarie è collegata alla sede dell'ufficio dal quale promana l'atto impugnato ed è inderogabile. La parte soccombente in punto di competenza non è ammessa a chiedere alla Corte di Cassazione, in via esclusiva o concorrente, a seconda dei casi, una decisione vincolante sulla competenza nelle forme e nei modi di cui agli artt. 42 e seguenti del codice di procedura civile. Sono parti del processo in senso tecnico quei soggetti che pongono in essere gli atti del processo, ne subiscono gli effetti e sono destinatari dei provvedimenti del giudice. Nel caso della rappresentanza processuale, una persona esercita le prerogative processuali in nome di un'altra che, tuttavia,è la vera parte del giudizio3. Per capacità di stare in giudizio si intende:
d La capacità o legittimazione processuale (legitimatio ad processum), ossia al potere di un soggetto di proporre o di ricevere la domanda giudiziale. Tale requisito, inerente alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale; l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, anche in sede di LEGITTIMITÀ4. Le parti private ricorrenti:
c Possono stare in giudizio personalmente se il valore della causa NON ECCEDE I 3.000,00 euro5. Se la parte privata propone ricorso senza l'assistenza tecnica, nei casi in cui ciò non è consentito:
a Il presidente della Sezione fissa un TERMINE PER MUNIRSI di un difensore e, in difetto, il ricorso.è dichiarato INAMMISSIBILE6 Le Agenzie fiscali: a Stanno in giudizio per il tramite dei funzionari delle Direzioni Regionali, MA POSSONO anche farsi assistere dall'Avvocatura DELLO STATO7 I Comuni stanno in giudizio: a Solo in persona del Sindaco, del responsabile dell'ufficio tributi o dei dirigenti ai quali lo Statuto abbia conferito tale RAPPRESENTANZA8 Gli enti locali che agiscano in qualità di ricorrenti: d Devono avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore abilitato ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n.546, sempre che la controversia sia eccedente la soglia dei cinque milioni di VECCHIE LIRE9 Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, innanzi alle Commissioni tributarie: a Si propone istanza ad una Commissione per l'assistenza gratuita istituita presso la Commissione Tributaria, la quale svolge anche le funzioni ordinariamente previste dal Giudice e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per il procedimento INNANZIALL'AGO10 L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato respinta o dichiarata inammissibile dalla Commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione sul merito del rapporto, sostitutiva - quanto a determinazione dell'imponibile - sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento effettuato dall'Ufficio. Il giudice che rilevi la non integrità del contraddittorio deve, in qualunque momento, anche in sede di decisione, adottare il provvedimento ordinatorio previsto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c. (ossia ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito) anziché pronunciare sentenza di inammissibilità della domanda. L'intervento principale ricorre quando il

terzo fa valere in confronto di tutte le parti un diritto relativo all' oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo

L'art. 14 del D.Lgs. 546: c Prevede che, IN LINEA DI PRINCIPIO, QUANDO L'OGGETTO del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, QUESTI DEVONO essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi

La Commissione regionale, quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato: a È tenuta a rimettere la causa alla Commissione provinciale che ha emesso la sentenza IMPUGNATA

La disposizione contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. 546: d È una fattispecie autonoma e collega positivamente l'ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario all'inscindibilità della causa tra più soggetti determinata dall'oggetto DEL RICORSO

Nell'intervento adesivo

autonomo: a L'INTERVENIENTE, DIRETTAMENTE legittimato ad agire oa contraddire, pur esercitando un'autonoma azione, noncontende con tutte le parti, ma soltanto contro alcune di esse L'intervento adesivo dipendente: d NON E' AMMISSIBILE nel processo TRIBUTARIO La chiamata in causa iussu iudicis: a E' AMMISSIBILE nel processo TRIBUTARIO Le parti chiamate si costituiscono in giudizio: a Mediante deposito del proprio fascicolo nella segreteria dellacommissione entro il termine di sessanta giorni da quello dinotificazione dell'atto DI CH
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A.A. 2023-2024
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeoMe10x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bianco Rosario.